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Gentili Referenti,
CONFAPI ricorda che il prossimo 31 marzo scade il termine fissato per l’entrata in vigore dell’obbligo di stipula delle polizze assicurative a copertura del rischio catastrofale, secondo le modalità da ultimo indicate nel Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2025 ed entrato in vigore lo scorso 14 marzo.
CONFAPI nei giorni scorsi ha chiesto che tale termine possa essere differito a successiva data considerando l’imminenza della scadenza rispetto alla pubblicazione del decreto e alle incertezze interpretative non risolte. Al momento sembra che si stia valutando la concessione di un’ulteriore proroga. In particolare si segnala un emendamento all’AC 2281 (DL bollette) teso a posticipare al 31 ottobre 2025 l’entrata in vigore dell’obbligo.
Allo stesso tempo, al fine di poter informare al meglio le aziende associate, in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dei Ministeri competenti, sono state sottoposte ai responsabili tecnici ministeriali alcune criticità emerse dall’esame del testo del decreto e dalle segnalazioni da parte di diverse Associazioni del sistema.
Relativamente a tali criticità, si ritiene che non possa più ritenersi suscettibile di differente interpretazione la previsione relativa al soggetto su cui grava l’obbligo di stipula, considerando che rientrano nel campo di applicazione della norma tutte le immobilizzazioni di cui all’art. 2024, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c. (terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali) “A QUALSIASI TITOLO IMPIEGATI per l’esercizio dell’attività di impresa” (art. 1 lett. b) del decreto n. 18 del 2025).
Ne consegue pertanto che, anche nell’ipotesi in cui il fabbricato dove si svolge l’attività d’impresa sia in locazione (non già di proprietà dell’impresa medesima), questa è comunque obbligata ad assumersi l’onere di stipulare la relativa polizza a copertura del rischio catastrofale seppure il proprietario del fabbricato risulti essere un soggetto privato sul quale l’obbligo è inefficace. In tale fattispecie specifica, l’impresa dovrà stipulare un’assicurazione per conto altrui, ai sensi dell’art. 1891 c.c., ossia un’assicurazione a nome proprio ma a beneficio del proprietario dell’immobile.
Permangono, tuttavia, ulteriori criticità non risolte neppure a seguito delle interlocuzioni istituzionali già avvenute, per le quali si sta predisponendo una nota formale da indirizzare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). In tale nota si richiederà un’interpretazione univoca delle disposizioni normative, al fine di fornire adeguata chiarezza operativa alle imprese associate.
1) Determinazione del premio assicurativo
Il decreto prevede che i premi assicurativi siano determinati in funzione del rischio, valutato in base ai seguenti parametri:
Tuttavia, tali parametri risultano nella esclusiva disponibilità delle compagnie assicurative, con la conseguente impossibilità, per le imprese, di stimare preventivamente l'entità del premio. Questo comporta il rischio di vedersi applicati premi elevati, con un aggravio significativo dei costi aziendali.
Inoltre, non è stato chiarito:
2) Ambiguità in merito alle conseguenze sanzionatorie per l'inadempimento
Non risulta chiara l’entità della sanzione prevista per le imprese che non adempiono all’obbligo di stipulare la polizza assicurativa. L’unico riferimento normativo esplicito è contenuto nella Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), art. 1, comma 102, che prevede: “Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi o catastrofali.”
A fronte del silenzio del decreto attuativo, si ritiene indispensabile chiarire:
3) Ambiguità interpretative in merito agli abusi edilizi
CONFAPI ha evidenziato fin dalla fase di elaborazione del decreto la necessità di chiarimenti sull’esclusione dall’obbligo assicurativo in caso di abusi edilizi. La L. 213/2023, all’art. 1, comma 106, dispone infatti che: “L’obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.”
Tale disposizione è stata recepita anche dal decreto attuativo, art. 1, comma 2.
Tuttavia, non viene definita la tipologia di abuso edilizio che determina l'esclusione dall'obbligo assicurativo. La genericità dei riferimenti normativi espone le imprese al rischio di:
È dunque necessario precisare in modo inequivocabile quali fattispecie di non conformità edilizia comportino l’esclusione dalla copertura assicurativa. Ad esempio, sarebbe opportuno specificare che l’esclusione si applica esclusivamente ai beni immobili che presentino “difformità gravi incidenti sullo stato legittimo dell’immobile”.
4) Determinazione del valore assicurabile: ricostruzione a nuovo o valore commerciale
Dall’interpretazione per la copertura dei rischi catastrofali sembra emergere – soprattutto considerando i modelli di polizza adottati dalle compagnie assicurative - che il valore assicurabile dei beni che rientrano nel campo applicativo della norma sia necessariamente quello della “ricostruzione a nuovo” (similmente a quanto accade nelle polizze che coprono i rischi relativi alle case di proprietà) escludendo il valore commerciale del bene al momento della stipula.
Una tale previsione dovrebbe essere meglio definita al fine di evitare che:
5) Proposte di modifica normativa a tutela delle PMI industriali
In considerazione dell’introduzione dell’obbligo di assicurazione e della conseguente incidenza economica, si propone di intervenire sulla disciplina vigente della tassazione sulle polizze catastrofali (attualmente pari al 22,25%), attraverso le seguenti misure:
6) Proposta per l’istituzione di un Tavolo di monitoraggio
CONFAPI ha inoltre formalmente richiesto l’istituzione di un Tavolo di monitoraggio permanente tra Governo, IVASS, rappresentanze imprenditoriali e assicurative. Tale organismo dovrebbe: