LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE INTERINALE

LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE INTERINALE

LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE INTERINALE

Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2025, n. 5187

 

La giurisprudenza, nella sentenza sopra indicata, fornisce una importante precisazione in materia di formazione dei lavoratori interinali o somministrati.
In termini di prevenzione e sicurezza sul lavoro, i lavoratori interinali sono equiparati ai lavoratori dell’azienda utilizzatrice (art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/15, ultimo capoverso), ad eccezione delle modalità di somministrazione delle attività formative (intese come informazione, formazione e addestramento) in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
Il sopracitato decreto legislativo 81/2015, art. 33, comma 1, e art. 35, comma 4, disciplina infatti gli obblighi del somministratore e dell’utilizzatore, così distribuiti:

Obblighi dell’UTILIZZATORE:

  • indicare nel contratto gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate.

Obblighi del SOMMINISTRATORE:

  • informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa.
    Tale obbligo formativo può essere demandato, in tutto o in parte, all’utilizzatore, se previsto dal contratto tra le parti.

In tale contesto, la sentenza di cui trattasi riveste un’importante rilevanza, in quanto assegna comunque all’utilizzatore la responsabilità sull’adeguatezza delle attività formative ricevute dal lavoratore somministrato.
Infatti, secondo la Suprema Corte, “il datore di lavoro, anche nella sua veste di utilizzatore, deve comunque ottemperare a un dovere di vigilanza e scrupolo nell’addestramento anche nei confronti del lavoratore interinale… già dotato di una formazione da parte dell’agenzia fornitrice, dovendone comunque assicurare un’adeguata e specifica formazione rispetto alle mansioni cui verrà adibito e ai macchinari che dovrà utilizzare.”
Questo perché un processo informativo, formativo ed eventualmente addestrativo può essere efficace solamente se le indicazioni fornite dall’utilizzatore in relazione ai rischi e alle misure di prevenzione sono estremamente precise e dettagliate rispetto al contesto lavorativo nel quale il lavoratore è chiamato ad operare.
Da tenere conto, inoltre, che il somministratore, nell’effettuare l’attività formativa, non ha disponibilità dei macchinari e delle attrezzature specifiche dell’ambiente nel quale il lavoratore dovrà svolgere la propria attività.
Conseguentemente, anche nel caso di lavoratore formato dal somministratore, il datore di lavoro utilizzatore dovrà procedere ad integrare la formazione con le attività specifiche del proprio contesto lavorativo, rivolte all’utilizzo della singola macchina o attrezzatura.
Preme precisare che tali attività devono essere documentate e attestate, non essendo sufficienti “le informative da parte dell’utilizzatore, asseritamente demandate a mere disposizioni orali da parte dei dipendenti dell’impresa utilizzatrice.”

 

 

CONCLUSIONI

Il datore di lavoro che intende avvalersi di lavoratori interinali ha due possibilità per adempiere agli obblighi formativi:

  • Demandare le attività formative (informazione, formazione e addestramento) all’agenzia interinale e successivamente integrare tali attività in base al proprio contesto lavorativo. In questo caso, è importante redigere una documentazione specifica attestante la formazione integrativa effettuata.
  • Stabilire, nel contratto con il somministratore, che la formazione del lavoratore sarà effettuata direttamente dall’utilizzatore (anche tramite agenzia formativa di fiducia).
    I vantaggi di tale procedura sono che la formazione alla quale sarà sottoposto il lavoratore sarà la medesima degli altri lavoratori e potrà essere facilmente contestualizzata alle attrezzature utilizzate. Di contro, non sarà sempre facile trovare la disponibilità, nei tempi brevi, di un soggetto erogatore disponibile.
  • Starà pertanto al datore di lavoro valutare, in base al proprio contesto e alle relative esigenze, quale ipotesi adottare, fermo restando la sua responsabilità in caso di formazione incompleta e/o inefficace.

     

    Riferimenti:

    Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2025, n. 5187 - Mano della lavoratrice interinale incastrata nel rullo di un macchinario. Obbligo formativo nella somministrazione di lavoro

    Cassazione Penale, Sez. 4, 09 marzo 2017, n. 11432 - Infortunio ad un lavoratore interinale. Maggiore avrebbe dovuto essere la vigilanza e lo scrupolo nella sua formazione

    • 17 marzo 2025
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