Ricerca nelle news, premi invio per cercare.
LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE INTERINALE
Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2025, n. 5187
La
giurisprudenza, nella sentenza sopra indicata, fornisce una importante
precisazione in materia di formazione dei lavoratori interinali o somministrati.
In termini di prevenzione e sicurezza sul lavoro, i lavoratori interinali sono
equiparati ai lavoratori dell’azienda utilizzatrice (art. 35, comma 4, del
D.Lgs. 81/15, ultimo capoverso), ad eccezione delle modalità di
somministrazione delle attività formative (intese come informazione, formazione
e addestramento) in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
Il sopracitato decreto legislativo 81/2015, art. 33, comma 1, e art. 35, comma
4, disciplina infatti gli obblighi del somministratore e dell’utilizzatore,
così distribuiti:
Obblighi dell’UTILIZZATORE:
Obblighi del SOMMINISTRATORE:
In tale
contesto, la sentenza di cui trattasi riveste un’importante rilevanza, in
quanto assegna comunque all’utilizzatore la responsabilità sull’adeguatezza
delle attività formative ricevute dal lavoratore somministrato.
Infatti, secondo la Suprema Corte, “il datore di lavoro, anche nella sua
veste di utilizzatore, deve comunque ottemperare a un dovere di vigilanza e
scrupolo nell’addestramento anche nei confronti del lavoratore interinale… già
dotato di una formazione da parte dell’agenzia fornitrice, dovendone comunque
assicurare un’adeguata e specifica formazione rispetto alle mansioni cui verrà
adibito e ai macchinari che dovrà utilizzare.”
Questo perché un processo informativo, formativo ed eventualmente
addestrativo può essere efficace solamente se le indicazioni fornite
dall’utilizzatore in relazione ai rischi e alle misure di prevenzione sono
estremamente precise e dettagliate rispetto al contesto lavorativo nel quale il
lavoratore è chiamato ad operare.
Da tenere conto, inoltre, che il somministratore, nell’effettuare l’attività
formativa, non ha disponibilità dei macchinari e delle attrezzature specifiche
dell’ambiente nel quale il lavoratore dovrà svolgere la propria attività.
Conseguentemente, anche nel caso di lavoratore formato dal somministratore, il
datore di lavoro utilizzatore dovrà procedere ad integrare la formazione con le
attività specifiche del proprio contesto lavorativo, rivolte all’utilizzo della
singola macchina o attrezzatura.
Preme precisare che tali attività devono essere documentate e attestate, non
essendo sufficienti “le informative da parte dell’utilizzatore,
asseritamente demandate a mere disposizioni orali da parte dei dipendenti
dell’impresa utilizzatrice.”
CONCLUSIONI
Il datore di lavoro che intende avvalersi di lavoratori interinali ha due possibilità per adempiere agli obblighi formativi:
Starà pertanto al datore di lavoro valutare, in base al proprio contesto e alle relative esigenze, quale ipotesi adottare, fermo restando la sua responsabilità in caso di formazione incompleta e/o inefficace.
Riferimenti:
Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2025, n. 5187 - Mano della lavoratrice interinale incastrata nel rullo di un macchinario. Obbligo formativo nella somministrazione di lavoro
Cassazione Penale, Sez. 4, 09 marzo 2017, n. 11432 - Infortunio ad un lavoratore interinale. Maggiore avrebbe dovuto essere la vigilanza e lo scrupolo nella sua formazione