MUD: la presentazione slitta al 28 Giugno 2025

MUD: la presentazione slitta al 28 Giugno 2025

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 49 del 28 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024, consultabile a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-02-28&atto.codiceRedazionale=25A01274&elenco30giorni=false

In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 28 giugno 2025.

Le novità contenute nel modello relativo all’anno 2024 sono contenute nel documento di Sintesi Modifiche MUD 2025 pubblicato nel sito del M.A.S.E. (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), consultabile a questo link: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECB/bando_mud_2025_sintesi_aggiornamenti_mud2025.pdf

Rimangono invariate rispetto allo scorso anno le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.

Ricordiamo brevemente quali sono i soggetti obbligati alla presentazione del MUD alla scadenza del 28 giugno 2025:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
  • I Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • I Consorzio Nazionale degli imballaggi
  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00
  • Le imprese e gli enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g))
  • Il Gestore del servizio pubblico di raccolta per i rifiuti pericolosi conferiti da soggetti pubblici e privati previa apposita convenzione
  • I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati
  • Il Gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta
  • I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE
  • I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli fuori uso.

Sono ESONERATI dall'obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali con non più di dieci dipendenti.

Per opportuna conoscenza, invitiamo i nostri Referenti a consultare il D.L.152/2006  a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2006/04/14/88/so/96/sg/pdf

  • 04 marzo 2025
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