Le nuove modalità di raccolta dei RAEE

Le nuove modalità di raccolta dei RAEE

L’ Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato tre Delibere espressamente dedicate alle nuove modalità di raccolta dei RAEE introdotte con la conversione in legge del Decreto ‘Salva Infrazioni’.

Con la delibera 4 viene ratificata l’abrogazione della categoria 3-bis.

Con le delibere 5 e 6 vengono aggiornate le procedure d’iscrizione in categoria 4 e 5 e la modulistica per le procedure d’iscrizione semplificate.

Consulta la Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 a questo link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/131-Del4_19.12.2024.pdf

Consulta la Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 a questo link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/132-Del5_19.12.2024.pdf

Consulta la Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 a questo link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/132-Del5_19.12.2024.pdf

Ricordiamo nell’occasione che con la Legge 14 novembre 2024, n. 166 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), è stato convertito in legge con modifiche il Decreto 16 settembre 2024 n. 131:Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

Nello specifico, l’art. 14 Bis comma 7 del suddetto decreto (Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Procedure d’infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097) prevede che “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Inoltre al successivo Comma 10 è espressamente previsto che “Comma 10: I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati”;”.

Pertanto, la Categoria 3-Bis dell’Albo Gestori Ambientali, “distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65”, deve ritenersi abrogata.

In base a queste disposizioni, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali sta procedendo d’ufficio alla cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis per le imprese interessate a far data dal 15 novembre 2024; qualora tali imprese risultino iscritte anche ad altre categorie, l’iscrizione relativa a queste ultime non subirà alcuna modifica e rimarrà regolarmente attiva.

Consulta il Decreto 16 settembre 2024 n. 131: “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/09/16/217/sg/pdf

 

  • 03 marzo 2025
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