News fiscali e societarie in pillole del 26 Febbraio 2025

News fiscali e societarie in pillole del 26 Febbraio 2025

Assoggettate all’IVA le operazioni di distacco del personale

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 38/E del 18 febbraio 2025, ha ricordato che l’articolo 16-ter, D.L. 131/2024, al fine di recepire l’orientamento dei giudici UE, ha abrogato l’articolo 8, comma 35, L. 67/1988. In considerazione del tenore letterale della norma, devono essere assoggettate a IVA le prestazioni di servizi di distacchi di personale tra le imprese anche quando sono rese a fronte del rimborso del puro costo, erogate in adempimento di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025. La disposizione prevede una clausola di salvaguardia per i comportamenti (più precisamente i rapporti) posti in essere anteriormente alla predetta data: in particolare, in assenza di accertamenti definitivi, è legittimo sia il comportamento dell’impresa che non ha addebitato l’Iva alle prestazioni di distacco di personale in forza della previgente normativa nazionale sia la condotta dell’impresa che ha addebitato l’IVA su dette prestazioni in conformità all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 38/E/2025, consultabile a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8473268/Risposta+n.+38_2025/99bd06ee-a1ae-181b-1e77-0129f64a90ab )

Il concetto di cessione all’esportazione franco valuta

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 34/E del 14 febbraio 2025, ha analizzato la disciplina relativa a un’operazione di c.d. “esportazione franco valuta”, ossia un’operazione mediante la quale un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, trasferisce propri beni dall’Italia verso uno Stato extra UE, in assenza di un passaggio di proprietà degli stessi e, dunque, senza percepire alcun corrispettivo a tale titolo. Su un piano differente si pone la nozione di esportazione ai fini doganali, più ampia rispetto a quella rilevante ai fini Iva: l’esportazione doganale richiede infatti la materiale uscita dei beni dal territorio doganale dell’Unione Europea, mentre ai fini Iva assume rilevanza la “cessione all’esportazione” che avviene quando, unitamente all’uscita (rectius, trasporto o spedizione) di uno o più beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, avviene il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sui medesimi beni. In conclusione, si verifica una cessione all’esportazione nel caso in cui oltre al trasporto o alla spedizione del bene al di fuori dal territorio dell’Unione Europea, si ha anche il trasferimento della proprietà o del diritto reale sugli stessi.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 34/E/2025, consultabile a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8473268/Risposta+n.+34_2025/6b614f50-4e04-03f4-b099-e5050a478847 )

Nessun rimborso in caso di operazioni imponibili

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 33/E del 13 febbraio 2025, ha precisato che per i soggetti non residenti stabiliti in altro Stato, l’effettiva realizzazione di operazioni imponibili nello Stato di rimborso costituisce una condizione sufficiente a escludere il diritto al rimborso, a prescindere dalla circostanza che il soggetto richiedente abbia o meno una stabile organizzazione in detto Stato.

(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 33/E/2025, consultabile a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8473268/Risposta+n.+33_2025/cf99aca4-7c29-d9b8-c0bf-5909b43f9570 )

Niente detassazione per il contributo in c/impianti per investimenti sostenibili 4.0

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 35/E del 17 febbraio 2025, ha negato l’applicazione della detassazione prevista dall’articolo 10-bis, D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) per un contributo in conto impianti ottenuto tramite il bando “Investimenti sostenibili 4.0” disciplinato dal D.M. 10 febbraio 2022 e, secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, concesso “nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle. imprese beneficiarie” in quanto determinerebbe un’amplificazione del contributo stesso poiché consentirebbe sostanzialmente al beneficiario di godere sotto il profilo fiscale di un ammortamento del costo del bene sempre e comunque al lordo dell’ammontare del contributo ricevuto per il suo acquisto.

(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 35/E/2025, consultabile a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8473268/Risposta+n.+35_2025.pdf/4e1e77f4-87ed-98de-1ef1-59e3a691917b )

Disciplina del decreto di omologa del concordato fallimentare con Terzo Assuntore

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 19 febbraio 2025, ha offerto chiarimenti in merito alla determinazione della base imponibile dell’imposta proporzionale di registro alle disposizioni negoziali contenute nel Decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, disciplinato dagli articoli da 124 a 140, L.F.. In particolare, il Decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore disciplinato dall’articolo 124 e ss., L.F., deve essere ricondotto all’ambito applicativo dell’articolo 21, comma 3, D.P.R. 131/1986, e quindi l’imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell’attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono e applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l’imposta di registro prevista nella tariffa. Le medesime conclusioni valgono anche per quanto concerne il trattamento dell’imposta di registro alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dal nuovo Codice della crisi, agli articoli 240-253, in quanto tale istituto non presenta differenze sostanziali rispetto al previgente “concordato fallimentare”.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 13/e/2025, consultabile a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8410896/Risoluzione+n.+13+del+19+febbraio+2025/0ef3bb18-fb20-83d0-e06e-a1595ed431ca  )

  • 26 febbraio 2025
  • Blog-news
  • 94 Visite