Newsletter del Lavoro. aggiornamento al 17 Febbraio 2025

Newsletter del Lavoro. aggiornamento al 17 Febbraio 2025

INPS: le istruzioni operative per il sostegno al reddito per il settore moda

L’INPS, con la circolare n. 39 del 7 febbraio 2025, ha illustrato i contenuti delle modifiche apportate dalla legge di conversione 20 dicembre 2024, n. 199, alle disposizioni in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall’articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, per fronteggiare la crisi del settore moda e si forniscono le relative istruzioni procedurali.

Consulta la circolare INPS n. 39 del 7 febbraio 2025 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.02.circolare-numero-39-del-07-02-2025_14822.html

ENASARCO: i minimali contributivi ed i massimali provvigionali 2025

L’ENASARCO comunica che dal 1° gennaio 2025, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono stati così determinati:

Agente plurimandatario

Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 30.057,00

Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 507,00.

Agente monomandatario

Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 45.085,00

Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 1.011,00.

Questi importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione, da parte dell’ISTAT, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Corte Di Cassazione: il committente deve verifica dell’idoneità tecnica e professionale di una impresa appaltatrice in cantieri mobili

Con la sentenza n. 43717 del 29 novembre 2024, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di affidamento dei lavori in cantieri mobili ad una impresa appaltatrice il committente non può limitarsi a controllare l’iscrizione nel Registro delle imprese ma deve verificare l’idoneità tecnico professionale dell’azienda prescelta e la sua capacità organizzativa, tenuto conto della pericolosità dei lavori e delle attrezzature impiegate.

Corte di Cassazione: divieto espresso nel DVR di usare uno strumento e infortunio sul lavoro

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45400 dell’11 dicembre 2024 ha affermato che sussiste una responsabilità penale del datore di lavoro a titolo di lesione personale colposa nel caso in cui un lavoratore, per accelerare le prestazioni, utilizzi un macchinario vietato nel DVR, atteso che ex art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 sussiste l’obbligo indelegabile del datore di lavoro di valutare il rischio anche nella scelta delle attrezzature da lavoro, nonché nella sistemazione del luogo di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza.

Corte di Cassazione: omissione dolosa di cautele infortunistiche su un camion

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 40 del 2 gennaio 2025 ha affermato che commette il delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche il datore di lavoro che manomette il dispositivo di sicurezza posto sul camion mediante installazione di un congegno idoneo ad attivare la funzione pausa anche quando il mezzo sia in movimento o mediante alterazione dei fogli del cronotachigrafo.

Ministero del Lavoro: aggiornate le istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi

Il Dipartimento per le Politiche del Lavoro, Previdenziali, Assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 2 del 13 febbraio 2025, con la quale aggiorna le istruzioni fornite con la circolare n. 23 del 22 luglio 2016, modificando i contenuti riguardanti le misure di sicurezza per lo svolgimento del lavoro su alberi con funi, e più precisamente accesso e posizionamento medianti funi.

Al riguardo è stato costituito un Gruppo di lavoro tecnico che ha rivisitato i contenuti delle istruzioni e ha ritenuto di apportare modifiche sostanziali nella parte relativa al sistema di ancoraggio e al sistema di accesso e alle relative modalità di installazione, disciplinando i casi eccezionali legati alle esigenze di prevedere l’accesso con una sola fune.

Consulta la circolare n. 2 del 13 febbraio 2025 del Dipartimento per le Politiche del Lavoro a questo link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/circolare-n-2-del-13-febbraio-2025

  • 17 febbraio 2025
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