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Patente a Crediti: le nuove indicazioni dell’Ispettorato
Lo scorso 17 Gennaio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato le faq relative alle modalità applicative della patente a crediti, inserendo altre risposte a quesiti specifici. Di seguito una sintesi delle nuove indicazioni.
Mancato possesso dei requisiti richiesti. All’atto della compilazione della domanda, il portale il portale consente di indicare la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito. La “non obbligatorietà” dovrà essere indicata quando non si è soggetti al possesso del requisito: ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non è prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). L'“esenzione giustificata” va invece indicata nei casi in cui in linea teorica è previsto il possesso del requisito che tuttavia non si possiede al momento della dichiarazione (ad es. non si è ancora materialmente in possesso del DURC ma è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento). L’”esenzione giustificata” va inoltre indicata nei casi in cui non si è in possesso del requisito a causa di un contenzioso volto a metterne in discussione l’obbligatorietà nei suoi confronti.
General contractor. Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.
Soggetti che operano nei cantieri non qualificabili come imprese. Sono obbligati al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono lavorazioni specializzate - es. idraulici, vetrai, fornitori con posa di porte/finestre, sanitari, infissi - in quanto tali soggetti operano fisicamente nei cantieri.
Organismi Abilitati, Accreditati che effettuano attività di verifica periodica. Non sono tenuti al possesso della patente le figure che entrano in cantiere per svolgere “attività di verifica periodica e straordinaria” (es. impianti di messa a terra, ascensori, attrezzature di lavoro).
Perdita del requisito SOA. Nel caso in cui non sussista più la permanenza del requisito SOA, in classifica pari o superiore alla III, è necessario richiedere la patente ma, nelle more del suo rilascio, “è comunque consentito lo svolgimento delle attività…”.
Responsabilità impresa appaltatrice nei confronti dei subappaltatori. La verifica sul possesso della patente va effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori.
Modalità di informazione della richiesta della patente al RLS o al RLST. La modalità di trasmissione dell’informazione non è disciplinata dalla norma: pertanto l’adempimento può essere espletato “con qualsiasi mezzo”.
Impresa familiare con collaboratori familiari impiegati come prestazioni occasionali. L’impresa familiare che non formalizza alcun rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Richiesta di patente come lavoratore autonomo e successiva assunzione di un dipendente. I requisiti per la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dell’istanza; se i requisiti cambiano successivamente non è necessario procedere ad alcuna modifica.
Servizi di pronto soccorso all’interno del cantiere. I servizi di pronto soccorso, anche antincendio, non sono tenuti al possesso della patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale.
DURF e installazione impianti di vinificazione. Per questa fattispecie, considerata, ai fini del DURF, la necessità di versamenti nel conto fiscale nell’ultimo triennio, superiori al 10% dei “ricavi” e “che tale percentuale non è facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l’IVA su tali vendite”, si ritiene che in sede di richiesta della patente possa essere indicata l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF”.
Correttivo Codice Appalti: ripubblicato in Gazzetta Ufficiale con note integrative
Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 Gennaio u.s. (S.O.n.3/L) è stato ripubblicato il testo del decreto legislativo n.209/2024 (Correttivo al Codice Appalti) corredato dalle relative note.
Dopo i 97 articoli che compongono il decreto, sono riportate le note di commento alle singole disposizioni, con la riformulazione degli articoli integrali, coordinati con le modifiche apportate dal “decreto correttivo”, favorendo così una lettura più semplice dell’intero Codice.
Si evidenzia che il Decreto n.209 ha complessivamente introdotto le seguenti novità:
Si riportano alcuni pareri recenti resi dal Supporto giuridico del MIT sulla corretta gestione delle procedure di gara.
Affidamento diretto e subappalto (n.3127/2024):
D. In un affidamento diretto di lavori è consentito autorizzare il subappalto anche se, in sede di offerta, l'affidatario non ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per l'esecuzione di parte dei lavori?
R. La normativa del subappalto non è differenziata in base all'importo dell'appalto. Ove l'appaltatore non si sia riservato in offerta la facoltà di subappalto, lo stesso non avrà facoltà di subappaltare.
Accesso agli atti per dati giudiziari (n.3123/2024)
D. Attesi i rilevanti interessi alla riservatezza coinvolti nella diffusione di dati giudiziari di persone fisiche e le significative responsabilità a carico del responsabile del trattamento in caso di illecita divulgazione, si chiede se la trasmissione a tutti i concorrenti di tal particolari documenti possa ritenersi soddisfatta con la trasmissione dei casellari giudiziari tutti completamente anonimizzati. Questo per non consentire l'individuazione del soggetto dal cui casellario risultano presenti reati tramite mera sottrazione dal novero dei soggetti controllati il cui casellario risulti privo di reati, vanificando l'anonimizzazione effettuata. In alternativa, se non ritenuta percorribile la prima ipotesi, si chiede se sia possibile trasmettere un riepilogo con l'indicazione dei soli numeri identificativi dei certificati acquisiti e sintesi del loro contenuto, inclusa la valutazione effettuata dal RUP in caso di risultanze astrattamente rilevanti. Se entrambe le ipotesi risultino non accettabili, si chiede un suggerimento su come procedere ad un'efficace anonimizzazione dei dati giudiziari nell'ambito della trasmissione ex art. 36 co 1.
R. Si distinguano i reati sottoposti a menzione da quelli non sottoposti a menzione. Per i primi, il dato è pubblico, in quanto della condanna è fatta menzione nel casellario giudiziale rilasciato a qualsivoglia provato richiedente. Per i secondi, il dato non è pubblico, in quanto visibile solo alla pubblica amministrazione richiedente. Per i reati sopporti a non menzione, sarà necessario porre in essere forme di "omissis" sui documenti dati in visione a terzi concorrenti.
Subappalto ad ATI e forma del contratto (n.3057/2024)
D. Nel caso di richiesta di subappalto ad AT/RTI, l'impresa appaltatrice nega di dover procedere a costituire detto ATI/RTI mediante scrittura privata autenticata e/o atto pubblico in quanto tale previsione riguarderebbe esclusivamente la partecipazione alla procedura di gara ex art. 68. L’Amministrazione ritiene che l'art. 68 in tema di RTI/ATI sia invece norma applicabile anche alle ipotesi di subappalto in quanto la forma contrattuale è presidio di garanzia dei rapporti che vengono stabiliti con la PA, che essi avvengono in forma di partecipazione "principale" alla gara e/o che discendano in via "secondaria" dal contratto di appalto in occasione di un subappalto.
R. In ogni forma di raggruppamento, il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.
ISTAT: produzione edilizia a +5,5%
Dagli ultimi dati ISTAT emerge che la produzione nel settore costruzioni, nei primi 11 mesi del 2024, ha fatto registrare un +5,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L'indice destagionalizzato della produzione nel settore delle costruzioni registra il terzo incremento consecutivo su base mensile, raggiungendo il livello più elevato dopo gennaio 2024. Anche nel confronto con novembre 2023 la produzione nelle costruzioni, al netto degli effetti di calendario, mostra una crescita, che prosegue quasi ininterrotta da febbraio 2021.
Nella media del trimestre settembre – novembre 2024 la produzione nelle costruzioni cresce dell’1,4% nel confronto con il trimestre precedente. Su base tendenziale, l’indice corretto per gli effetti di calendario registra un incremento del 3,6% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di novembre 2023), mentre l’indice grezzo cresce dello 0,1%.
Legge Quadro Ricostruzione: le proposte dell’ANAC
Intervenendo in audizione parlamentare, il Presidente dell’ANAC ha espresso le valutazioni dell’Autorità sulla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, già approvata dalla Camera e ora in discussione al Senato
ANAC ha evidenziato la necessità che i fondi della ricostruzione siano usati come un’occasione per spingere verso l’innovazione e l’attrattività di quei territori, altrimenti interessati da fenomeni di abbandono e desertificazione.
Occorre inoltre “prevedere che, quando eccezionalmente si voglia prorogare l’emergenza oltre il quinquennio, come consente il decreto, tale decisione venga assunta solo dopo aver acquisito il parere delle commissioni parlamentari. Si tratta di una durata estremamente ampia, che può arrivare a dieci anni, ed è importante che il Parlamento recuperi il suo ruolo di impulso e controllo su queste decisioni, tanto rilevanti per le comunità coinvolte e per l’intero Paese”.
Sarebbe importante inoltre prevedere che sia solo facoltativa l’adozione delle procedure derogatorie da parte dei commissari, consentendo cioè di utilizzare invece le procedure ordinarie laddove ciò sia opportuno.
Da ultimo, con riferimento agli interventi privati, essendo questi ultimi finanziati con sovvenzioni pubbliche, oltre a garantire la tracciabilità, “si dovrebbe, da un lato, prevedere la responsabilità solidale fra il contraente principale e il subappaltatore, in caso di ricorso al subappalto, analogamente a quanto avviene per i contratti pubblici. E, dall’altro, stabilire la revoca del contributo pubblico, qualora le regole in materia di subappalto non siano rispettate: sappiamo che i subappalti sono estremamente delicati per tante ragioni, ed estendere all’ambito privato alcune delle garanzie previste nei contratti pubblici sarebbe importante per tutelare i lavoratori ed insieme assicurare il migliore uso delle risorse pubbliche”.
TAR Toscana: Consorzi e beni culturali, necessaria la qualificazione dell’impresa esecutrice
Il TAR Toscana (Sent. n. 85 del 20 gennaio 2025) è intervenuto sul regime di qualificazione nel settore dei beni culturali come disciplinato dal Codice Appalti.
Il Titolo III del D.LGS. n. 36/2023, in particolare, prevede una disciplina speciale, sancendo, anzitutto, il divieto di avvalimento. L’art. 133 (Requisiti di qualificazione) dispone altresì che “per i lavori di cui al presente Titolo, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, nonché i livelli e i contenuti della progettazione e le modalità del collaudo sono individuati nell’allegato II.18”.
L’allegato II.18, al Titolo II, reca una speciale disciplina in ordine ai requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali. Agli artt. 7 e 8 sono individuati speciali elementi di qualificazione in ordine alla idoneità professionale e alla capacità tecnica (prevedendo una specifica disciplina per i requisiti della direzione tecnica, per l’elemento esperienziale e per gli organici in cui devono essere presenti restauratori, collaboratori restauratori ed archeologi in quote e percentuali diversificate a seconda delle categorie di lavorazione). L’art. 9 reca una speciale disciplina della certificazione e della imputazione dei lavori eseguiti. È previsto, al comma 4, che “i lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all’articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall’impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L’impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto”.
La ratio della disposizione è chiaramente quella di fornire indicazioni valide per tutti gli operatori economici a prescindere dalla loro appartenenza o meno ad organizzazioni consortili, di rete o altre forme aggregate.
Nel settore dei beni culturali, in altri termini, rileva il possesso dei requisiti e la qualificazione tecnica, professionale nonché economica della impresa esecutrice e non dell’entità giuridica che formalmente assume le vesti di operatore concorrente o di soggettività rilevante ai fini della partecipazione in gara.
La disciplina della qualificazione, in caso di Consorzi, fa riferimento alle imprese consorziate che li compongono e non alla struttura consortile (che formalmente assume la veste di operatore concorrente), a prescindere dalla relativa tipologia o dalla loro configurazione.