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Gentili Referenti,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 13 Dicembre 2024: questi gli argomenti trattati:
Correttivo Codice Appalti: i pareri della Conferenza Stato-Regioni e della IV° commissione del Senato
Anche la Conferenza Unificato Stato-Regioni ha fornito il proprio parere sullo schema di decreto correttivo al Codice Appalti.
Tra le molteplici osservazioni contenute nel documento si segnala il parere critico sull’allegato relativo al principio di equivalenza dei contratti collettivi che potrebbe generare ulteriori contenziosi. Su questo aspetto è stato proposto un emendamento secondo il quale “le verifiche delle dichiarazioni di equivalenza possono essere effettuate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti con l’ausilio delle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”.
In merito al controllo dei requisiti per gli appalti sotto soglia, inoltre, è stato richiesto che la verifica sia svolta attraverso il fascicolo Virtuale dell’operatore economico anche per i controlli a campione.
Ulteriore proposta ha riguardato l’aumento fino a 4 milioni (rispetto ai 2 previsti dal decreto correttivo) della soglia minima per far scattare l’obbligo dei Progetti BIM.
Si segnala, inoltre, che anche la IV° Commissione del Senato (Politiche dell’Unione Europea) ha fornito il proprio parere favorevole allo schema di decreto, pur evidenziando alcuni rilievi.
Tra questi, le modifiche che consentono ai soli subappaltatori di utilizzare i certificati di esecuzione lavori (CEL) relativi alle prestazioni eseguite, non sono ritenute in linea con le prescrizioni della legislazione europea e non sembrano tener conto del ruolo che l'appaltatore svolge nell'esecuzione dell'appalto, ossia della responsabilità sulla totalità dei lavori che lo stesso assume nei confronti della stazione appaltante.
Il parere dell’VIII Commissione della Camera è previsto per il prossimo 17 dicembre.
Corte dei Conti: la relazione sugli investimenti PNRR, CIPESS definanzia opere per 7 Miliardi
Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno approvato la Relazione semestrale con cui si riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR.
Risultano tutti conseguiti i 39 obiettivi europei in scadenza al primo semestre 2024, raggiungendo così un tasso di avanzamento del 43% nel percorso complessivo (+6 punti rispetto al semestre precedente). Parimenti elevati i risultati con riguardo agli step procedurali nazionali con finalità di monitoraggio interno (tasso di raggiungimento all’88%). Significativi gli avanzamenti segnati da alcuni degli obiettivi conseguiti: in riduzione di circa il 10% i tempi intercorrenti tra aggiudicazione ed esecuzione dell'opera nel caso dei contratti pubblici.
Nel secondo semestre 2024 prosegue il percorso di conseguimento di ulteriori 67 obiettivi, in linea con la programmazione: sulla base delle rilevazioni di metà ottobre, 11 obiettivi risultavano già raggiunti, mentre per la quasi integralità di quelli ancora in corso le Amministrazioni titolari hanno escluso la presenza di ostacoli al relativo conseguimento nei termini.
Se il conseguimento degli obiettivi europei previsti nel percorso attuativo risulta in linea con le scadenze concordate, l’avanzamento finanziario, come già messo in luce in occasione di precedenti relazioni, continua a evidenziare scostamenti rispetto al cronoprogramma. Al 30 settembre 2024, il livello della spesa ha superato i 57,7 miliardi, il 30% delle risorse del Piano e circa il 66% di quelle che erano programmate entro il 2024.
Al 30 giugno scorso risultava ultimato il percorso degli obiettivi europei da raggiungere per il 63% delle 72 misure di riforma (a fronte del dato del 6% degli investimenti). Quota che salirà al 66% con il conseguimento degli ulteriori 17 obiettivi europei associati a riforme del II semestre 2024.
Nel dettaglio dei vari settori di investimento, la Corte dei Conti rileva i seguenti dati:
Investimenti ferroviari: L’avanzamento dei 13 investimenti ferroviari procede sostanzialmente in linea con il cronoprogramma aggiornato: con il conseguimento dei due target previsti nel semestre in corso lo stato di avanzamento si collocherà al 39%. Un tasso di attuazione simile emerge anche sul piano della spesa: al 30 settembre 2024, quest’ultima era pari a poco meno di 8,9 miliardi, circa il 39% della dotazione complessiva. I progetti avviati si trovano in prevalenza (circa il 77%) nella fase di esecuzione dei lavori. Per l’11% si è in attesa delle autorizzazioni o della progettazione e, per l’8%, di aggiudicazione e stipula del contratto. Solo il 4% delle iniziative è giunto al momento del collaudo. Guardando alla data prevista di chiusura delle diverse fasi, circa il 20% dei progetti appare mostrare ritardi.
Disagio abitativo e politiche sulla casa: Il PNRR destina risorse rientranti prevalentemente nel Piano innovativo per la qualità dell’abitare, c.d. PINQUA (2,8 miliardi), ai quali si aggiunge, in parte, la dotazione del Piano Nazionale Complementare per la misura Sicuro, verde e sociale (2 miliardi). Tali misure, che puntano soprattutto alla riqualificazione e alla manutenzione, più che a un incremento dello stock mediante nuove costruzioni, evidenziano difficoltà realizzative nel caso di molti progetti: quelli rientranti nel PINQUA, che rappresenta la misura più strettamente connessa alla questione abitativa, per oltre un terzo presentano ritardi rispetto alla relativa programmazione temporale; inoltre, circa l’80% di questi ritardi si concentra nelle fasi precedenti l’avvio dei lavori.
Efficientamento energetico degli edifici: L’efficientamento energetico degli edifici rappresenta uno dei principali obiettivi del PNRR, in particolare attraverso le risorse per il finanziamento del Superbonus 110%. Dai dati ancora parziali pubblicati dall’ENEA, è possibile stimare che gli obiettivi della misura, in termini di risparmio energetico e di emissioni di CO2, siano stati ampiamente superati. Tuttavia, un’analisi costi-benefici restituisce un tempo di ritorno dell’investimento del Superbonus abbastanza elevato (circa 35 anni). Tale conclusione trova sostanziale conferma anche considerando un costo per lo Stato al netto delle maggiori entrate fiscali generate dalla misura (circa 24 anni).
Infrastrutture energetiche: Sono 8 le misure del PNRR volte a sostenere l’ammodernamento delle infrastrutture energetiche con risorse per 5,5 miliardi. Di queste risulta attivata la ripartizione per 53 progetti, che segnano un grado di avvicinamento ai target assegnati pari al 5,7%: un valore ancora basso, a motivo del fatto che il cronoprogramma del Piano prevede la chiusura della fase di selezione dei progetti entro il 2024, per poi concentrarne la fase esecutiva nel biennio 2025-26.
Questa tipologia di finanziamenti è comunque riservata a operatori altamente specializzati e con elevata capacità di spesa e ciò dovrebbe rappresentare una garanzia per la tempestiva conclusione dei progetti.
Si segnala altresì che lo scorso 29 novembre il CIPESS (Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha deliberato il definanziamento di opere per complessivi 7 miliardi circa, dei quali 4 miliardi riguardano progetti infrastrutturali finanziati dal Fondo sviluppo e coesione (FSC) 21-27, di competenza del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT).
Gli interventi interessati “non hanno raggiunto gli impegni di spesa giuridicamente vincolanti” previsti dalla normativa specifica. Ora il Ministero per gli Affari Europei e per il PNRR (il neo Ministro Tommaso Foti ha da poco sostituito Raffaele Fitto) dovrà destinare tali risorse ad altre opere.
MIT: nessun controllo sui costi manodopera se l’impresa aderisce al CCNL indicato nel Bando
Con il parere del 6 dicembre 2024 n. 2993, il MIT interviene sull’applicazione del principio di equivalenza dei Contratti Collettivi Nazionali di settore e sulla verifica dei costi della manodopera sulla base delle indicazioni previste dal Codice Appalti.
Nel quesito si chiedeva se la verifica debba essere fatta sempre e comunque anche nel caso in cui l'operatore economico, in un appalto di lavori, applichi lo stesso CCNL individuato dalla stazione appaltante
La risposta del MIT è negativa: in caso in cui il primo in graduatoria applichi il medesimo CCNL previsto dalla Stazione appaltante nei documenti di gara ed abbia indicato il medesimo importo indicato dalla Stazione appaltante come costi della mano d'opera, la verifica di congruità può essere evitata. Eccezione a tale regola sta solo nel caso in cui l'operatore economico nella propria offerta tecnica abbia indicato varianti/migliorie che richiedono impiego aggiuntivo di manodopera.
Patente a crediti: le nuove indicazioni dell’INL sull’applicazione delle sanzioni
Con la circolare del 9 dicembre u.s. n.9326, trasmessa alle direzioni interregionali del lavoro e alle proprie sedi territoriali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuove indicazioni sull’applicazione della disciplina relativa alla patente a crediti.
Tali indicazioni riguardano, in particolare, il regime sanzionatorio a cominciare dall’ipotesi che permette il completamento delle attività oggetto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, anche in presenza di patente con meno di 15 crediti. Tale fattispecie “trova evidentemente applicazione nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15. Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, per tale casistica occorre verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso”. In sostanza, se i lavori già eseguiti superano il 30% del valore dei lavori affidati, le attività in corso sul sito potranno essere proseguite, ma per i siti in cui tale soglia non è stata raggiunta, l’attività deve cessare in mancanza di un titolo abilitante.
L’onere di dimostrare il superamento della soglia del 30% spetta all’impresa o al lavoratore autonomo, i quali, in assenza di tale prova, non potranno avvalersi della possibilità di completare i lavori.
Per quanto riguarda l’ammontare delle sanzioni l’Ispettorato ritiene che “il riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, pari al 10 per cento del valore dei lavori – da considerarsi al netto dell’IVA – vada sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi”.
Gli ispettori potranno chiedere all’impresa e al committente, l’esibizione del contratto o del capitolato; sarà altresì possibile prendere a riferimento anche eventuali preventivi formulati dall’impresa sottoscritti dal committente. In assenza di indicazioni sul valore dei lavori, la sanzione verrà determinata prendendo a riferimento la soglia minima.
Per l’accertamento dell’illecito e l’irrogazione della relativa sanzione sono competenti sia gli ispettori del lavoro che il personale delle aziende sanitarie locali.
Si segnala, infine, che sulla base di quanto disposto dall’art. 90, comma 9, lett. b-bis), del D. LGS. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori è obbligato a verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici, anche subappaltatrici, o dei lavoratori autonomi.
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni, a seconda dei casi:
assenza della patente o patente inferiore a 15 crediti: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.LGS. n. 81/2008; analoga sanzione troverà applicazione in caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell’affidamento, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti.
Sospensione e revoca: la sanzione non sarà applicata al committente o al responsabile dei lavori nel caso in cui, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo perda validità.
Il Decreto Milleproroghe posticipa al 31 Marzo l’obbligo di assicurazione per danni catastrofali
Il Consiglio dei Ministri del 9 dicembre u.s. ha approvato il Decreto Milleproroghe che prevede, tra l’altro, lo slittamento dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 dell’obbligo di polizze assicurative anti-catastrofi per le imprese.
La proroga riguarda le imprese, sia con sede legale in Italia che con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione nel nostro Paese.
La previsione è già prevista nel decreto interministeriale che deve attuare la norma varata lo scorso anno, ma il Consiglio di Stato, esprimendosi con un parere sul provvedimento, ha sollevato l’esigenza giuridica di inserirla nella norma primaria.
L’atteso decreto dovrà definire le modalità attuative e operative dell’obbligo e, in particolare, l’ambito di applicazione, l’individuazione dei beni oggetto di copertura, il riconoscimento degli eventi catastrofali e i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici. L’obbligo della polizza, come noto, è stato introdotto dalla Legge Finanziaria 2024 e riguarda i contratti assicurativi obbligatori volti a coprire i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Le ultime sentenze sulla possibilità di ricorrere al Soccorso Istruttorio
Si segnalano due sentenze che precisano gli ambiti nei quali la normativa vigente consente di sanare mancanze di dichiarazioni/requisiti attraverso il soccorso istruttorio:
Il TAR Toscana (Sent. n. 1418 del 5 dicembre u.s.), richiamando precedenti pronunce del Consiglio di Stato, ha affermato che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire l’integrazione di dichiarazioni del tutto omesse nei documenti allegati all’offerta, anche quando non riguardino gli aspetti tecnici o economici della proposta contrattuale.
Tale conclusione non si pone in contrasto con la normativa comunitaria.
Questa configura, infatti, l’attivazione della stazione appaltante nei confronti dell’impresa che sia incorsa in errori o omissioni non come un obbligo, ma come una facoltà che deve avere di mira il buon andamento della procedura.
Ciò chiarito, nel caso specifico non emergevano, secondo il Tribunale, elementi che potessero mettere in dubbio l’esattezza delle dichiarazioni rese dall’impresa ricorrente nell’ambito del DOGUE con riguardo alla durata dei contratti indicati per sodisfare il requisito esperienziale richiesto dal bando di gara.
Il TAR Liguria con la sentenza n. 850 del 9 dicembre u.s. si occupa invece della possibilità di correggere la dichiarazione sul subappalto qualificante.
I giudici rilevano anzitutto che il subappalto necessario (o qualificante) possiede la stessa natura giuridica di quello facoltativo (o semplice), dal quale si differenzia solamente dal punto di vista funzionale, essendo imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.
Pertanto, in assenza di una norma che imponga uno speciale onere di forma, non può richiedersi per il subappalto qualificante una dichiarazione differenziata da quella valevole per il subappalto semplice. Per quanto concerne la “riserva” di subappaltare le opere, contenuta nella dichiarazione presentata, è vero che tale formula indica normalmente il subappalto facoltativo, ma, proprio per la mancanza di oneri formali e per l’unicità del regime giuridico dell’istituto, non può a priori escludersi che essa investa anche il subappalto necessario. Allora, secondo l’interpretazione orientata al risultato, deve ritenersi che il concorrente possa porre rimedio all’ambiguità di siffatta espressione mediante chiarimenti nella fase di soccorso istruttorio