Preposto: obblighi di formazione invariati

Preposto: obblighi di formazione invariati

Il Ministero del Lavoro, con Interpello 21 novembre 2024 n. 7, ha nuovamente ribadito che, nelle more dell’approvazione del nuovo accordo della Conferenza Stato-Regioni, gli obblighi di formazione del preposto rimangono quelli attualmente in vigore e adottati con Accordo 21 dicembre 2011.

La domanda posta dalla Camera di Commercio di Modena al Dicastero è la seguente: “sono a chiedere qualche informazione sull'aggiornamento del corso da preposti. Quale la scadenza? Ogni due anni come dice la L. 215/2021 o ogni 5 anni come dichiarava l'accordo stato regione del 2011?”.

In sintesi: Quale la scadenza? Ogni due anni come dice la L.215/2021 o ogni 5 anni come dichiarava l’accordo stato regione del 2011.

L'analisi preliminare dell’Interpello del Ministero del Lavoro

Il Ministero, come già fatto nel recente interpello n. 6 dello scorso 24 ottobre, spiega che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano doveva adottare un accordo nel quale provvedeva all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del TU in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.

In aggiunta, la sostituzione del comma 7 dell'art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti devono pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011.

Le conclusioni del Ministero del Lavoro

Tanto premesso, la Commissione ribadisce quanto già esplicitato nell'interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 e pertanto, ritiene che le novità introdotte (art. 37, c. 7 ter, D.LGS. 81/2008) siano subordinate all'adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Consulta l’Interpello 21 novembre 2024 n. 7 del Ministero del Lavoro a questo link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/interpello-7-del-21-novembre-2024 

  • 04 dicembre 2024
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