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Gentili Referenti,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 22 Novembre 2024.
Questi gli argomenti trattati:
ANAC: tempi di aggiudicazione in Italia e in Europa
L’ANAC ha presentato un report compartivo tra i tempi di aggiudicazione in Italia e quelli degli altri Paesi europei: dai dati emerge che l’Italia presenta tempi di aggiudicazione delle procedure di appalto di rilevanza comunitaria mediamente più alti rispetto agli altri Paesi europei: circa 279 giorni per le procedure di appalto di rilevanza comunitaria espletate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La differenza risulta particolarmente marcata nei confronti di Francia e Germania, che riportano tempi medi pari a rispettivamente 102 e 84 giorni; mentre più ridotte, ma pur sempre sostanziali, sono le discrepanze con la Spagna (180 giorni).
La maggiore efficienza nei tempi di aggiudicazione di Francia e Germania rispetto all’Italia si vede anche con le aggiudicazioni effettuate con il criterio del prezzo più basso. In Italia, il tempo medio di aggiudicazione di queste aggiudicazioni è di 195 giorni, in Francia e Germania è rispettivamente di 95 e 54 giorni, in Spagna di 145.
Emerge comunque un calo significativo negli ultimi anni, che ha ridotto, ma non eliminato, la differenza con gli altri Paesi: nonostante nel 2018, 2019 e 2020, l’Italia impiegasse in media circa il triplo di Francia e Germania nell’espletare le procedure di aggiudicazione dei bandi pubblici, nel 2021 il valore raggiunto dall’Italia era pari a 243 giorni.
Nel 2022 tale valore era di 201 giorni. Tra i fattori positivamente correlati con una riduzione nei tempi di aggiudicazione figurano l’utilizzo di aste elettroniche (che comporta un decremento di 30-56 giorni), di procedure accelerate (associate ad aggiudicazioni più veloci di circa 17-25 giorni) e del joint procurement (bandi emanati da più pubbliche amministrazioni che operano congiuntamente impiegano mediamente 4-5 giorni di meno). Tra le ragioni del miglioramento viene indicato, altresì, il decreto semplificazioni che ha imposto il tetto massimo di 6 mesi e sanzioni in capo al responsabile del procedimento.
ANAC sottolinea comunque come “anche a parità di caratteristiche contrattuali, permane una differenza positiva nella durata del procedimento in Italia rispetto agli altri Paesi in ragione anche della non piena accessibilità ai documenti di gara …. fatta salva l’osservazione che mediamente in Francia si pone un peso maggiore al criterio del minor prezzo, anche laddove l’aggiudicazione è valutata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
MIT: parere su gestione varianti in corso d’opera negli appalti pubblici
Con il recente Parere n. 2918 del 29 ottobre 2024, il Servizio di Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla gestione delle varianti in corso d’opera negli appalti pubblici.
Le indicazioni fornite dal Ministero forniscono riscontro a un quesito di un Comune che ha redatto un progetto esecutivo e tra le somme a disposizione del quadro economico ha previsto una somma pari al 3% dell'importo lavori quale opzione contrattuale da utilizzarsi nel caso fosse necessario redigere una variante contrattuale (importo accantonato per eventuale variante): il valore massimo dell'appalto è stato quindi calcolato come somma dei due importi (lavori + 3%). Inoltre, in capitolato è stata inserita la clausola che, in caso di modifica contrattuale entro il quinto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire il contratto alle condizioni originarie.
Il Comune ha chiesto se la tipologia è sempre riconducibile all'art. 120 comma 1 lettera a (opzione contrattuale), oppure deve essere individuata un'ulteriore casistica. Inoltre, nel caso la stazione appaltante dovesse redigere una variante, l’ente intende sapere se potrà utilizzare solo quel 3% originariamente previsto oppure può utilizzare altre somme nel quadro economico (es ribassi d'asta, risparmi sulle progettazioni).
Il Ministero ha anzitutto sottolineato che “occorre distinguere tra somme stanziate nel quadro economico e importo stimato dell’appalto, che deve essere comprensivo delle eventuali opzioni, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023. Nel caso di specie, la stazione appaltante potrà esercitare l’opzione entro i limiti prestabiliti, vale a dire il 3 per cento dell’importo dei lavori”.
Secondo il MIT “il riferimento alla modifica contrattuale entro il quinto, riguarda le varianti in corso d’opera di cui all’art. 120, comma 1, lett. c) del D.LGS. 36/2023 e pertanto ad una fattispecie di modifica contrattuale diversa da quella dell’opzione che può essere esercitata ai sensi e alle condizioni di cui alla precedente lettera a) del medesimo comma. Alle varianti in corso d’opera sembra applicabile infatti, nonostante il richiamo testuale alla fattispecie di cui al comma 9 dell’art. 120 del Codice, l’art. 5, comma 6, dell’Allegato II.14. In forza di tale previsione “l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice”.
Si precisa, infine, che “le risorse necessarie per coprire i costi aggiuntivi derivanti da tali varianti devono essere reperite da voci di spesa diverse rispetto a quelle accantonate per le opzioni contrattuali”.
MEF: indicazioni su raggiungimento SAL per l’opzione sconto in fattura o cessione credito
L'opzione relativa allo sconto in fattura o cessione del credito, in applicazione dei bonus fiscali previsti per gli interventi di riqualificazione edilizia, può essere esercitata in relazione a ciascun SAL; gli stati di avanzamento non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% per cento del medesimo intervento (articolo 121, comma l-bis del decreto-legge n. 34/2020).
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03091 del 12 novembre 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti sulla possibilità di utilizzare il valore dei materiali presenti “a piè d’opera” nel calcolo del limite del 30%
Secondo il Ministero, ai fini del raggiungimento del limite di avanzamento richiesto, nella nozione di SAL è possibile includere solo le prestazioni effettivamente eseguite in cantiere. Tale tesi troverebbe conferma nel Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 e nell’Allegato 2, il quale, nel disciplinare le asseverazioni del tecnico, fa esclusivo riferimento a lavori “realizzati”.
Ministro Urso preannuncia legge per le PMI
Nel corso di un Question Time alla Camera del 20 novembre scorso, il Ministro delle Imprese e del made in Italy Urso ha dato indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge annuale per le PMI.
Il provvedimento dovrebbe essere approvato in Consiglio dei Ministri nelle prossime settimane e conterrà misure per introdurre incentivi per favorire i processi di aggregazione, iniziative per valorizzare le competenze delle piccole e medie imprese, la semplificazione burocratica e l’accesso al credito.
Il Ministro ha ricordato come già in questa legge di bilancio il Governo è intervenuto rifinanziando in maniera significativa la legge Sabatini (1,7 miliardi di euro fino al 2029) e, in fase di conversione, si cercherà di prevedere un intervento importante sul Fondo di garanzia, misura che ha già permesso, fino a settembre di quest’anno, l’attivazione di quasi 30 miliardi di finanziamenti bancari, accogliendo circa 173.000 domande.
Infine, è stato evidenziato il bando, varato la scorsa settimana, per il supporto agli investimenti delle piccole e medie imprese in impianti fotovoltaici ed eolici, ai fini dell’autoconsumo industriale 320 milioni a fondo perduto. Questi 320 milioni a fondo perduto si aggiungono ai 12,7 miliardi del Piano Transizione 5.0.
Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati per il mese di Ottobre 2024
L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT per il mese di ottobre 2024 è risultato pari a 120,1 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,02006939.
Si ricorda che in base al 5° comma dell’articolo 2120 Codice Civile, agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero.
Pertanto, il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 ottobre 2024 ed il 14 novembre 2024.
Approvato emendamento sul Decreto “Salva Milano”
E’ stata approvata dalla Commissione Ambiente e dall’Aula della Camera (il provvedimento passa ora al Senato) la proposta di legge "Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia cosiddetto", il cosiddetto 'Salva Milano'.
Il testo, che sostanzialmente conferma la validità della procedura semplificata adottata dal Comune di Milano, prevede che “l’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati” …. rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che “presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenzi da quelli originari”.
In merito alle ipotesi di deroga allo stop a cessione del credito e sconto in fattura, tra le quali rientravano gli interventi relativi a piani di recupero con contenuti di dettaglio già approvati dai Comuni al 17 febbraio 2023, si prevede un limite ai soli casi di demolizione e ricostruzione di edifici per i quali risultino approvati i piani attuativi e risulti comprovata l’avvenuta presentazione entro la data del 30 dicembre 2023 della richiesta del titolo abilitativo legittimante all’esecuzione dei lavori.
Consiglio di Stato, subappalto necessario: basta dichiarazione nel DGUE se non sono previste indicazioni nel Bando
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 9051/2024) ha affermato che, in mancanza di specifiche indicazioni nei documenti di gara, il subappalto necessario può essere dichiarato nel documento di gara unico europeo (DGUE) con l’indicazione delle categorie.
Ciò, secondo i Giudici, risulta coerente ai principi di favor partecipationis e di tassatività delle cause di esclusione.
Nel giudizio di primo grado era stato disposto l’annullamento dell’aggiudicazione in quanto le opere scorporabili risultavano essere oggetto di subappalto necessario e la dichiarazione di subappalto resa nel DGUE non presentava quel grado di specificità richiesta per un subappalto qualificante. In particolare veniva rilevato “di non avere sufficientemente specificato di ricorrere al subappalto come modalità di sua qualificazione e non come mero modulo operativo attinente alla semplice esecuzione del contratto”.
Di parere diverso il Consiglio di Stato che ha richiamato l’art. 12, comma 2, del Dl. n. 47/2014 evidenziando come tale norma non prescriva di esplicitare la volontà di ricorrere al subappalto necessario e il disciplinare di gara, peraltro, non indicava alcuna disposizione specifica sulle modalità formali di dichiarazione di subappalto.
Nella sentenza si precisa altresì che “il subappalto “necessario” è tale in quanto l’affidamento (ad un soggetto dotato delle pertinenti qualificazioni) dell’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire quel tipo di prestazioni, si differenzia dal punto di vista funzionale dal subappalto facoltativo, ma non nella natura giuridica”.