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INPS: grazie al PNRR attiva la piattaforma per compliance e contrasto al lavoro sommerso
Con il messaggio n. 3782 del 13 novembre 2024, l’INPS comunica che è diventato operativo il progetto “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
L’obiettivo del Progetto è l’introduzione di nuove e più avanzate modalità di comunicazione tra il contribuente e l’INPS, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.
In questa prima fase, la piattaforma è stata alimentata con i dati presenti nel Cruscotto di monitoraggio UNIEMENS/UNILAV, relativi ai rapporti di lavoro attivi, sulla base di quanto dichiarato nelle Comunicazioni Obbligatorie, privi delle denunce UNIEMENS individuali. Al momento, sono esclusi i rapporti di lavoro dipendente in agricoltura, i rapporti di lavoro pubblico e i lavoratori autonomi dello spettacolo.
A breve saranno fornite istruzioni per l’utilizzo della piattaforma da parte degli operatori INPS e il manuale utente della procedura.
Consulta il messaggio INPS n. 3782 del 13 novembre 2024 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.11.messaggio-numero-3782-del-13-11-2024_14696.html
INPS: corretto adempimento dell’obbligo contributivo, chiarimenti in caso di impiego di un pensionato
L’INPS, con il messaggio n. 3748 dell’11 novembre 2024, fornisce i necessari chiarimenti per il corretto adempimento dell’obbligo contributivo, previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico
La data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. In particolare, nell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall’applicazione del massimale.
Su questo argomento il Ministero del Lavoro ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito.
Ne consegue che alla data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.
Infine il Ministero sottolinea che ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda un’attività libero-professionale che richieda l’iscrizione presso un ente di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall’ente di riferimento.
Consulta il messaggio INPS n. 3748 dell’11 novembre 2024 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.11.messaggio-numero-3748-del-11-11-2024_14692.html
Corte di Cassazione: diritto al rinvio dell’audizione del lavoratore nel procedimento disciplinare
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 28369 del 5 novembre 2024, ha affermato che “in tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, ove quest’ultimo eserciti il proprio diritto di difesa chiedendo di essere sentito nei termini di legge, il datore di lavoro ha l’obbligo della sua audizione. Il lavoratore ha bensì diritto a essere sentito oralmente ma non anche ad un differimento dell’incontro limitandosi ad addurre una mera disagevole o sgradita possibilità di presenziare, poiché l’obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda ad un’esigenza difensiva non altrimenti tutelabile”.
Agenzia delle Entrate: per i beni strumentali "Transizione 4.0" è necessario il requisito della novità
L’Agenzia delle Entrate risponde all’Interpello di una società che nel 2023 ha acquistato un macchinario precedentemente utilizzato in base a un contratto di comodato d’uso non potrà fruire del credito d’imposta “Transizione 4.0” sull’acquisto di beni strumentali nuovi, mancando, nel caso prospettato, il necessario requisito della novità del bene oggetto di investimento. È la sintesi della risposta n. 221/2024 dell’Agenzia delle Entrate a una società che chiede se sia possibile fruire della misura agevolativa su un bene che ha utilizzato dal 2021, in quanto due anni di utilizzo in comodato d’uso prima dell’acquisto rilevano ai fini del credito d'imposta e non possono essere assimilati al ''periodo di prova'' menzionato in prassi precedente.
Consulta la risposta n. 221/2024 all’Interpello fornita dall’Agenzia delle Entrate a a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6521401/Risposta+n.+221_2024.pdf/20fe0b18-c0ac-fcff-fb06-bc441cc32039
INPS, Contratti di solidarietà: sgravio contributivo e modalità di recupero
L’INPS, con la circolare 15 novembre 2024, n. 97 fornisce indicazioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2024.
· Per il 2023, sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che:
· al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà;
abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Consulta la circolare INPS 15 novembre 2024, n. 97 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.11.circolare-numero-97-del-15-11-2024_14700.html
La circolare, infine, illustra ai datori di lavoro che operano con il sistema UNIEMENS le modalità di compilazione del flusso
Modalità di richiesta delle copie cartacee gratuite del CCNL UNIONMECCANICA CONFAPI
Ricordiamo ai nostri Referenti che tutti i datori di lavoro sono tenuto a distribuire una copia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai lavoratori ed alle lavoratrici in forza preso la propria azienda.
La distribuzione del contratto viene di norma effettuata all’atto dell’assunzione.
Nel caso specifico del CCNL UNIONMECCANICA-CONFAPI la richiesta delle copie cartacee gratuite da distribuire ai lavoratori può essere effettuata tramite il sito internet dell’Ente Bilaterale Metalmeccanici (EBM), al seguente indirizzo:
www.entebilateralemetalmeccanici.it
ATTENZIONE! Le richieste di copie del CCNL devono pervenire esclusivamente dalle aziende e solo tramite il “Modulo Richiesta Informazioni Azienda/Consulente” , utilizzando esclusivamente il “Modulo Richiesta Informazioni Azienda/Consulente” (https://www.entebilateralemetalmeccanici.it/contatti/#form-aziende) , presente nella sezione “Contatti” del sito, selezionando la specifica voce “Spedizione Ccnl” e compilando tutti i campi obbligatori del Form.
Per ciascuna matricola INPS è prevista una ed una sola spedizione a carico di EBM. Le aziende dovranno quindi far pervenire una unica richiesta cumulativa per un numero di copie pari al numero di lavoratori in forza risultanti sulla specifica matricola Inps.
Alle aziende che in precedenza avessero già fatto richiesta, viene richiesto di indicare, nelle note del Form, che si tratta di un secondo invio, così da concordare con l’EBM le modalità di spedizione.
Le lavoratrici ed i lavoratori, per ricevere la propria copia gratuita del Ccnl, dovranno rivolgersi alla propria azienda, la quale farà pervenire ad EBM una richiesta cumulativa come sopra descritto.
Qualora invece si preferisse la consultazione online, si ricorda che il CCNL UNIONMECCANICA CONFAPI è disponibile alla seguente pagina:
https://www.entebilateralemetalmeccanici.it/wp-content/uploads/2023/08/CCNL-26_MAGGIO_2021.pdf