Ricerca nelle news, premi invio per cercare.
Gentili Referenti,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 15 Novembre 2024:
Questi gli argomenti trattati:
Il nuovo correttivo al Codice Appalti “bollinato”: abrogata la norma sul rating reputazionale
Lo schema del decreto correttivo del Codice Appalti, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dello scorso 21 Ottobre, è stato “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato ed è stato trasmesso alla Camera e al Senato (Commissioni Ambiente, Bilancio e Politiche U.E.).
A seguito del parere parlamentare non vincolante e dei passaggi alla Conferenza Stato regioni e al Consiglio di Stato, il provvedimento tornerà al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva, a cui seguirà la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Il testo aggiornato scende da 89 a 87 articoli e prevede l’inserimento dell’art. 30 che abroga l’art. 109 con il quale si prevedeva l’istituzione del sistema reputazionale dell’impresa che avrebbe dovuto essere istituito dall’ANAC entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Codice.
Nel testo “bollinato”, inoltre, viene eliminata la disposizione (art. 16 modificativo dell’art. 58 del Codice) che favoriva la partecipazione delle PMI agli appalti attraverso la suddivisione in lotti (“le stazioni appaltanti effettuano adeguate verifiche del mercato di riferimento volte ad individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre”).
Si segnala altresì l’art. 35 che modifica l’utilizzo dei certificati lavori dei subappaltatori ai fini della qualificazione prevedendo l’aggiunta del seguente periodo all’art. 119, comma 20, del Codice: “i certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione”.
Scompaiono altre disposizioni contenute nella prima bozza approvata dal Consiglio dei Ministri:
Pubblicati i Decreti MIT sul caro materiali per i primi due trimestri 2024
Sono stati pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i due decreti per il riparto del fondo contro il caro-materiali (previsto dall’articolo 26 del DL 50/22) relativi alle richieste presentate nei primi due trimestri dell’anno:
il Decreto Direttoriale n. 418 del 26 settembre 2024, con il quale sono state ammesse a finanziamento 1.623 istanze, per un totale di circa 281 milioni di euro, a copertura degli extracosti registrati nei cantieri italiani nel primo trimestre 2024.
il Decreto Direttoriale n. 453 del 28 ottobre 2024, con il quale sono state ammesse a finanziamento 2.345 istanze, per un ammontare complessivo di circa 433 milioni di euro, destinato a coprire i maggiori costi riscontrati nel secondo trimestre 2024.
Con successivi decreti di pagamento, le risorse verranno erogate alle stazioni appaltanti e poi alle imprese.
Si precisa, tuttavia, che le risorse di cassa attualmente disponibili risultano insufficienti a coprire le previsioni di spesa per il biennio 2023-2024, pari a 1.182 milioni di euro, pertanto “i relativi pagamenti potranno essere effettuati solo ed esclusivamente alla definitiva assegnazione dell’incremento di cassa richiesto”.
I decreti stabiliscono che, entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmetta alla Ragioneria Generale dello Stato l’elenco delle istanze ammissibili, con i rispettivi CUP e l’importo della compensazione dal Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Nei cinque giorni successivi, la Ragioneria aggiorna i finanziamenti per i progetti PNRR e PNC sui sistemi di monitoraggio.
Entro ulteriori dieci giorni, gli enti locali devono aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, o piano dei costi.
ANAC: le procedure PNRR avviate ma non ancora affidate
L’ANAC ha reso noto un report sulle procedure PNRR avviate e non ancora affidate.
Dalle informazioni della Banca Dati dell’Autorità emerge che per gli appalti avviati nel 2023 è arrivato all’affidamento il 74% del valore appaltato. Per quelli avviati nel 2024, invece, solo il 5%. Ovviamente il dato 2024 risente delle gare più recenti, tuttora in corso.
Nel report sono evidenziati il totale delle procedure (CIG) PNRR/PNC avviate nel biennio 2023/2024 (numero e valore) raggruppate per anno e oggetto principale (lavori, servizi e forniture). In una tabella sono evidenziate le procedure che non risultano tuttora affidate.
Sono stati esclusi dal perimetro: gli affidamenti diretti, i contratti di adesione ad accordo quadro/convenzione e le procedure deserte o che comunque non hanno avuto esito.
Le indicazioni INPS per accedere alla riduzione contributiva dell’11,50% per il 2024
Con la circolare n. 93/2024, l’INPS ha fornito indicazioni operative per la fruizione della riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili per l’anno 2024, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 16 maggio 2024.
Il beneficio, come noto, consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, ai lavoratori a tempo parziale.
L’INPS ricorda che possono accedere al beneficio i datori di lavoro:
in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
non condannati in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Il beneficio può essere fruito utilizzando le denunce contributive UNIEMENS fino al mese di competenza “gennaio 2025”.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione di questa riduzione contributiva, fino al 15 febbraio 2025.
Cessione di immobili soggetti a Superbonus: i chiarimenti del Ministro Giorgetti in Parlamento
Lo scorso 13 Novembre, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti ha risposto ad un’interrogazione parlamentare sui presunti effetti retroattivi delle disposizioni fiscali relative alle cessioni di immobili oggetto di interventi per i quali è stato utilizzato il Superbonus.
Nella sua risposta, il Ministro ha precisato che:
le nuove si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024, ovvero alle cessioni poste in essere dal momento dell’entrata in vigore della legge di bilancio e non in momenti antecedenti;
la nuova plusvalenza immobiliare non è direttamente collegata agli interventi agevolati realizzati sull’immobile, ma colpisce un presupposto impositivo diverso e successivo ad essi, ossia la cessione del bene effettuata entro limiti temporali ben delineati;
con riferimento alla potenziale diversa tassazione per immobili simili per tipologia e ubicazione, si evidenzia che la plusvalenza in esame va a colpire, in linea di principio, i beni che, a parità di condizioni iniziali, hanno visto incrementare il proprio valore di mercato proprio grazie al superbonus o i beni che, a parità di condizioni finali, hanno fruito di un importante beneficio fiscale rappresentato dal mancato sostenimento delle spese per la realizzazione degli interventi, in quanto hanno optato per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito;
al fine di non realizzare indebite penalizzazioni per chi ha usufruito del bonus ma aveva acquistato l’immobile in periodi antecedenti anche di molti anni, è stato espressamente previsto che il prezzo di acquisto o il costo di costruzione sia rivalutato in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
la disciplina introdotta, lungi dal generare una disparità di trattamento fiscale, è piuttosto diretta a evitare ingiustificati vantaggi per chi ha potuto usufruire di un aumento di valore dell’immobile per effetto di quello che è stato un generosissimo contributo da parte dello Stato.
Audizione CONFAPI su recepimento Direttive UE: segnalate criticità su possibili nuovi adempimenti sicurezza
CONFAPI ha preso parte all’audizione presso la Commissione Politiche dell’UE del Senato nell’ambito dell’esame del Disegno di legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024”.
Tra queste si segnalano la Direttiva 2023/1791 sull’efficienza energetica che fissa obiettivi di miglioramento del 40% entro il 2030 coinvolgendo vari settori, tra i quali l’edilizia, il Regolamento 2023/988 relativo alla sicurezza generale prodotti, che riguarda sia i prodotti finiti che la catena di fornitura, il Regolamento 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione.
Tra le direttive da recepire, senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi, figura anche la Direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
CONFAPI ANIEM ha evidenziato come tale provvedimento presenti potenziali criticità per le imprese nel processo di adeguamento alle nuove norme; ci si riferisce soprattutto all’introduzione di valori limiti più restrittivi all’esposizione di amianto entro il 21 dicembre 2029. Si tratta di misure finalizzate a garantire condizioni di lavoro più sicure e, quindi, assolutamente condivisibili ma che, unite alla previsione di metodologie di misurazione dell’amianto (microspia elettronica in sostituzione di quella ottica prevalentemente diffusa in Italia) comportano tempi e oneri economici per il necessario adeguamento.
In questo contesto si ritiene necessario prevedere misure di sostegno economico alle imprese, in linea peraltro con quanto stabilito dall’art. 22-bis della direttiva ove si prevede un supporto informativo agli operatori economici anche con riferimento ai Fondi dell’Unione con l’intento di facilitarne l’accesso alle PMI.
Ulteriore criticità altresì è stata segnalata in merito a quanto disposto dall’art. 11 nell’ambito dei lavori di demolizione, manutenzione e ristrutturazione di locali costruiti precedentemente all’entrata in vigore del divieto di utilizzo dell’amianto: i datori di lavoro devono indicare i materiali a potenziale contenuto di amianto, anche garantendo l’esame da parte di operatori qualificati. Viene evidenziato, al riguardo, che nel Titolo IV del Decreto Legislativo n.81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) è il committente dei lavori che redige il piano di sicurezza individuando i rischi concreti connessi all’intervento.
Patente a Crediti: nuova precisazione per gli Archeologi
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha provveduto a rettificare parzialmente la FAQ n.11 relativa all’obbligo di patente per gli archeologi.
Nella precedente versione, veniva fatto presente che gli scavi rientrano tra i lavori soggetti alla patente ma anche che gli archeologi come liberi professionisti forniscono opera intellettuale che sarebbe esente. Discoro valido anche per l'iscrizione a CCIAA.
Nella risposta pertanto si conferma che gli archeologi devono essere in possesso della patente a crediti, in quanto “operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, e si precisa che per quanto riguarda la procedura di rilascio, gli archeologi lavoratori autonomi nel campo “iscrizione alla CCIAA” indicheranno il possesso dei necessari requisiti professionali, come partita IVA e l'iscrizione alla Gestione separata.
Consiglio di Stato: avvalimento, necessaria la disponibilità dei mezzi, non la proprietà
Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n. 9050 del 12 Novembre u.s.), in caso di avvalimento, ciò che rileva è l’effettiva disponibilità dei mezzi e non la loro proprietà.
In particolare, i Giudici hanno ritenuto che “quanto alla titolarità dei mezzi da mettere a disposizione, si tratta di un requisito che né la legge, né la lex specialis di gara impongono, consistendo l’avvalimento in un prestito dei requisiti, tale per cui l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dotazioni e risorse, che devono essere espressamente indicate….
Non rileva dunque la circostanza che la maggiore parte dei mezzi venga messa a disposizione in forza di contratto di noleggio, atteso che assume valore la reale messa a disposizione delle risorse umane e dei beni strumentali occorrenti per la realizzazione dei lavori; necessaria è la presentazione di un’elencazione dettagliata dei fattori produttivi, in modo da consentire all’impresa ausiliata di avere contezza del complesso economico-finanziario e tecnico-organizzativo offerto in prestito. Non è rilevante, per le stesse ragioni, neppure il fatto che alcuni mezzi del consorzio siano stati ceduti, non sussistendo un vincolo di indisponibilità al trasferimento della titolarità dei mezzi per il solo fatto di averli inseriti in un elenco accessorio ad un contratto di avvalimento, come condivisibilmente affermato dal primo giudice. Assume valore decisivo (costituendo comportamento doveroso del Rup ai sensi dell’art. 104, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023) il fatto che non vi sia stata contestazione, da parte dell’amministrazione, circa la disponibilità, nel corso dell’esecuzione contrattuale, dei mezzi da parte dell’impresa ausiliaria…”.
TAR Lazio: inammissibile contestazione su lex specialis dopo l’aggiudicazione
Il TAR Lazio (Sent. n.19740 dell’8 Novembre u.s.) ha ritenuto irricevibile e inammissibile il ricorso presentato, dopo l’aggiudicazione, finalizzato a modificare la lex specialis e a ripetere l’intera procedura di gara.
Il ricorso chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva di una procedura negoziata sollecitando l’applicazione dell’art. 54 commi 1 e 2 del D.LGS n. 36/2023 e con esso l’esclusione automatica delle offerte risultanti anomale.
La contestazione dell’impresa ricorrente, tuttavia, è stata formulata dopo lo svolgimento della gara e l’aggiudicazione, senza dedurre alcuna anomalia delle altre offerte presentate e a prescindere dalla certezza e/o dalla probabilità di poter conseguire l’aggiudicazione per il caso in cui fosse applicata la diversa disciplina; in via subordinata, la ricorrente ha inammissibilmente chiesto al Tribunale di “ordinare la ripetizione della procedura negoziata”, quindi annullando l’intera gara e ordinando alla stazione appaltante di svolgerla nuovamente secondo la disciplina dalla stessa invocata nel ricorso.
Secondo i Giudici, il ricorso finalizzato soltanto a correggere la legge di gara è inammissibile, considerato che non è stato presentato alcun concreto elemento o indizio per ritenere che, diversamente operando, l’impresa potesse aspirare a una chance di ottenere l’aggiudicazione.