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Gentili Referenti,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 25 Ottobre 2024:
Questi gli argomenti trattati:
Il Consiglio dei Ministri approva in via preliminare lo schema di Decreto Correttivo al Codice Appalti
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 21 Ottobre u.s., ha approvato in via preliminare lo schema di decreto correttivo al Codice Appalti. Il Provvedimento (89 articoli e 171 pagine) modifica aspetti sostanziali della normativa, intervenendo anche su diversi allegati. Il testo sarà ora sottoposto ad ulteriori passaggi istituzionali (parere Conferenza regioni, commissioni parlamentari, Consiglio di Stato e successivo passaggio in Consiglio dei Ministri).
Di seguito si evidenziano alcuni contenuti del testo:
ART. 18 (revisione prezzi): si limita l’applicazione del meccanismo revisionale alla sola misura eccedente l’80 per cento, non ricomprendendo la variazione dell’alea del 5 per cento.
ART. 22 (Consorzi stabili): si stravolge la qualificazione dei consorzi eliminando la possibilità del cumulo delle qualificazioni possedute dalle consorziate e prevedendo i seguenti criteri:
“per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi attraverso le seguenti modalità:
1) sulla base dei requisiti posseduti in proprio dal consorzio;
2) sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni;
3) sulla base dei requisiti posseduti delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104.”
ART. 25 (Illecito professionale grave): viene ricompresa tra le ipotesi di illecito professionale previste dall’art. 98 del Codice “l’applicazione delle penali di cui all’articolo 126, comma 1, in misura pari o superiore al 2 per cento dell’ammontare netto contrattuale”.
ART. 35 (Subappalto): i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per cento, con piccole e medie imprese (come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1); si prevede inoltre l'inserimento obbligatorio delle clausole di revisione prezzi.
ART. 65 (Contratti Collettivi applicabili): si prevede un allegato (ALL. I°.01 Contratti collettivi) che disciplina i criteri e le modalità per l’individuazione, nei bandi e negli inviti, (in conformità all’articolo 11) del contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici. Il CCNL applicabile è individuato sulla base della maggiore rappresentatività comparata delle associazioni sindacali e delle associazioni datoriali firmatarie. Le stazioni appaltanti indicano nel bando il contratto collettivo nazionale di lavoro preso a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo del lavoro (tra questi rientra quello di Confapi Aniem).
Si sottolinea inoltre che:
Legge di Bilancio: SUPERBONUS 65% solo in caso di presentazione CILA entro il 15 Ottobre 2024
Il disegno di Legge Bilancio 2025, che si appresta a iniziare il suo iter parlamentare, prevede dal 2025 l’applicazione residuale del superbonus al 65% sarà possibile soltanto per i lavori che siano stati avviati alla data del 15 ottobre scorso.
La nuova norma prevede che la detrazione del 65% spetterà “esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre” abbiano già presentato la CILA, abbiano adottato la delibera assembleare e la Cila per i lavori condominiali o l’istanza di acquisizione del titolo abilitativo, in caso di demolizione con ricostruzione.
Come già anticipato, la manovra prevede per le ristrutturazioni l’aliquota al 50% per le prime case e al 36% per le seconde case per le quali il massimale di spesa viene però confermato a 96.000 euro (nel 2026 e 2027 è previsto un ulteriore decalage sia per le prime che per le seconde case). Dal 2028 al 2033, salvo ulteriori interventi legislativi, l’aliquota sarà del 30% e il tetto di spesa scenderà a 48.000 euro per tutti i tipi di abitazioni.
MIT: illegittimo il riesame dell’offerta tecnica dopo apertura offerta economica
Il Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture (Parere n. 2951 del 26 Settembre u.s.) è intervenuto sulla possibilità, a seguito della conclusione delle attività demandate alla Commissione di gara, di procedere a una nuova valutazione delle offerte tecniche allorquando sia già stata effettuata l'apertura delle offerte economiche.
Dopo aver precisato che la Commissione di Gara è titolare di un potere di correzione di errori materiali o calcolo, da esercitarsi entro determinati limiti e fino a che non sia intervenuta l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante, il Ministero rileva che “tale operazione è da ritenersi non consentita. Ciò in quanto il divieto di rivalutare le offerte tecniche dopo aver conosciuto l’offerta economica è inviolabile, trattandosi dell’immediato corollario dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e par condicio. L’unica eccezione, invero, deve ritenersi essere il solo caso della correzione di errore materiale o di calcolo di cui sopra detto, o di annullamento della prima aggiudicazione ex art 93, co. 6, d.lgs. 36/2023”.
Il Ministero si è anche espresso sull’ipotesi, nella fase antecedente l'apertura delle offerte economiche, di riesame dei giudizi resi in ordine alle offerte tecniche. Su tale questione “la risposta è positiva, purché non si proceda alla apertura delle buste economiche fino a che non sia esaurita la fase di esame delle offerte tecniche, e purchè la commissione fornisca adeguata motivazione circa le ragioni che l’abbiano indotta a tale riesame e/o rivalutazione, anche al fine di garantire la trasparenza”.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale IL D.L. Ambiente
Sulla Gazzetta Ufficiale n.244 del 17 Ottobre u.s. è sato pubblicato il Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n.153, c.d. Decreto Ambiente, recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”.
Le nuove norme prevedono:
misure finalizzate al rispetto delle scadenze per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, promozione delle energie rinnovabili e sicurezza energetica stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Energia e Clima (PNIEC);
una semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale, con l’introduzione di una “corsia veloce” per i progetti di interesse strategico nazionale. Un decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, adottato insieme al Ministro della Cultura e al MIT, individuerà le categorie di progetti che avranno priorità nel processo di valutazione ambientale. Viene semplificata la procedura per evitare che progetti vengano sottoposti a VIA quando possono essere gestiti con condizioni ambientali preventive che ne scongiurano impatti negativi significativi, viene allineata la normativa italiana agli orientamenti della Corte di giustizia UE, stabilendo che anche i progetti esclusi da VIA devono essere realizzati entro un termine prefissato (non inferiore a cinque anni), altrimenti si richiede una nuova verifica di assoggettabilità;
il silenzio-assenso nel caso in cui la Commissione VIA-VAS o la Commissione PNRR-PNIEC non rispondano entro 7 giorni alla richiesta di sospensione del termine per la presentazione di documentazione integrativa. Decorso questo periodo, la sospensione si intende accolta;
la centralizzazione del potere decisionale relativo alla VIA con potere del direttore generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di adottare decisioni relative alla VIA, obbligo di motivazione del diniego dell’autorizzazione paesaggistica, delibera del Consiglio dei Ministri in caso di disaccordo tra Ministero della Cultura e parere favorevole della Commissione VIA-VAS o della Commissione PNRR-PNIEC;
il potenziamento dell’Albo dei Gestori Ambientali;
una semplificazione per l’individuazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti per le piccole imprese, agevolando la ricerca di questa figura senza oneri economici aggiuntivi per le aziende.
Consulta il Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n.153, c.d. Decreto Ambiente, a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-10-17&atto.codiceRedazionale=24G00174&elenco30giorni=false
TAR Basilicata: contratti di avvalimento immodificabili dopo la presentazione delle offerte
Secondo il TAR Basilicata (Sent. n. 506 del 17 Ottobre u.s.) i contratti di avvalimento non possono essere modificati e/o integrati dopo la scadenza del temine perentorio di presentazione delle offerte. Per cui è altresì da escludersi soccorso istruttorio in caso di omessa indicazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
I Giudici richiamano l’esigenza di applicare l’Art. 104, comma 1, D.LG.VO n. 36/2023, nella parte in cui statuisce che il contratto di avvalimento deve specificare, a pena di nullità, le risorse messe a disposizione, anche se tale indicazione non deve necessariamente spingersi alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero all’indicazione numerica dello stesso personale, mentre il contratto di avvalimento di cui è causa si limita a prevedere all’art. 2 l’obbligo di “tenere a disposizione le risorse prestate per tutta la durata dell’affidamento”.
Riprendendo anche l’orientamento del Consiglio di Stato, la sentenza precisa che va esclusa “l’ammissibilità del soccorso istruttorio per sanare il vizio di nullità del contratto di avvalimento per l’omessa indicazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria a favore di quella ausiliata”, in quanto i contratti di avvalimento non possono essere modificati e/o integrati dopo la scadenza del temine perentorio di presentazione delle offerte.