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Tipologia del benefico
Il Bonus Natale è un beneficio esente IRPEF di importo pari a € 100,00, UNA TANTUM, che può essere corrisposto con la busta paga del mese di dicembre 2024; l’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E, fornisce alcuni utili chiarimenti operativi al riguardo in ambito di requisiti soggettivi e oggettivi e degli adempimenti necessari da parte del datore di lavoro e del lavoratore.
Consulta la Circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6458352/circolare_bonus_100_euro_+del+10+ottobre+2024.pdf/9961bc67-a986-d44f-61de-7bdaf528bd68
Bonus Natale: le condizioni indispensabili del lavoratore ed il procedimento per richiederlo
Come accennato nelle precedenti newsletter, l’erogazione del Bonus non è automatica: il riconoscimento è subordinato alla presentazione di un’apposita richiesta scritta da parte del dipendente al proprio datore di lavoro (cioè una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) con indicazione del codice fiscale del coniuge e dei figli, in cui si dichiara che ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) nell’anno d’imposta 2024, avere avuto un reddito complessivo non superiore a € 28.000,00;
b) avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, ed almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi fiscalmente a suo carico, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR. Si ricorda nell’occasione che le unioni civili sono equiparate al matrimonio;
oppure, in alternativa
avere almeno un figlio fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare così detto monogenitoriale, come individuato dall’art. 12, comma 1del TUIR.
c) avere un’imposta IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
ATTENZIONE! Nel caso in cui il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore, fermo restando il limite massimo di € 100,00.
Obblighi del datore di lavoro
Per quanto riguarda il datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
il sostituto d’imposta riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità e lo porta in compensazione nel modello F24. Se successivamente, in sede di conguaglio, risultasse che l’indennità corrisposta in realtà non spettava al lavoratore, il datore di lavoro provvederà al recupero del relativo importo.
Nel caso di un lavoratore cessato nel corso dell’anno 2024, il bonus potrà essere richiesto anche direttamente in sede di presentazione del modello 730/2025.
Per saperne di più sul Bonus Natale, consulta il Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/comunicato-stampa-del-10-ottobre-2024