Ricerca nelle news, premi invio per cercare.
Gentili Referenti,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 11 Ottobre 2024
Questi gli argomenti trattati:
Patente a crediti: le prime FAQ dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione della patente a crediti. Di seguito le indicazioni fornite.
Invio PEC: l’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, alternativo all’accesso al Portale in una prima fase transitoria fino al 31 ottobre p.v., è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC.
L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere abbiano fatto richiesta della patente tramite il medesimo Portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere preceduta dall’invio dell’autocertificazione tramite PEC o dalla richiesta della patente tramite portale.
Dal 1° novembre 2024 l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite Portale.
Nei giorni scorsi, peraltro, l’Ispettorato ha trasmesso una nota alle Associazioni di categoria evidenziando che la maggior parte degli operatori interessati non ha ancora formalizzato l’istanza al Portale e invitandoli a non concentrare gli accessi negli ultimi giorni del mese.
L’Ispettorato precisa, in particolare, che “la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente essendo necessario, a tal fine, formalizzare l’istanza tramite il Servizio online …. Ne consegue che coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024. È pertanto auspicabile che gli operatori procedano per tempo a formulare l’istanza online onde evitare una eccessiva concentrazione di accessi sul Portale negli ultimi giorni del mese di ottobre. Una tale eventualità, infatti, potrebbe causare disguidi e rallentamenti nelle, pur semplici, operazioni richieste all’operatore”.
Esclusione per attestazione SOA III Classifica: il Legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza che è pertanto irrilevante.
DVR e nomina RSPP con azienda in più cantieri: qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
Obblighi formativi e autocertificazione: l’obbligo formativo risente dell’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni. La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.
Segnaliamo che CONFAPI ANIEM ha provveduto ad inviare all’indirizzo dedicato alle FAQ dell’Ispettorato ulteriori richieste di chiarimento riguardanti, tra l’altro, l’applicazione della patente nei casi di nolo a caldo, alle società consortili, le modalità di valutazione della responsabilità dell’impresa affidataria nei confronti dei subappaltatori.
In merito alla presentazione del DURF (uno dei requisiti richiesti per la patente) si ricorda quanto previsto dalla norma vigente (art. 4 del DL del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto l’art. 17-bis al D.LGS. 9 luglio 1997, n. 241), negli appalti e subappalti di opere o servizi con un importo complessivo annuo superiore a € 200.000,00 e caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera, prima di effettuare i pagamenti:
il committente deve richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle subappaltatrici copie delle deleghe di pagamento relative alle ritenute versate per i lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio;
le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici devono trasmettere al committente (e le subappaltatrici anche all’appaltatrice) entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del versamento delle ritenute:
i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute,
l’elenco dei lavoratori impiegati nel mese precedente, con dettagli su ore di lavoro, retribuzioni e ritenute fiscali.
Data la complessità di questo adempimento, è stato previsto il rilascio del DURF (documento richiesto per l’ottenimento della patente), documento attestante che l’impresa:
è attiva da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
ha eseguito versamenti fiscali complessivi per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi dichiarati negli ultimi tre anni;
non ha debiti fiscali o previdenziali superiori a 50.000 euro non pagati, salvo piani di rateazione in corso senza decadenza.
Il DURF intende semplificare i controlli del committente sui versamenti delle ritenute e viene richiesto alla sede territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate trasmettendo il modulo di richiesta via PEC. Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e vale quattro mesi. Se un’impresa è attiva da meno di tre anni, non è obbligata al DURF.
MIT: i pareri sul ricorso all’ inversione procedimentale e sulla verifica dei carichi pendenti
Il Supporto Giuridico del MIT (Parere n.2615/2024) è intervenuto sulla possibilità di prevedere l’inversione procedimentale, precisando che tale strumento di semplificazione si applica nelle procedure aperte e sempreché sia stato previsto nei documenti di gara.
Pertanto può sempre essere utilizzato nei contratti sottosoglia, ma nei soli casi in cui la Stazione Appaltante utilizzi una procedura aperta, come precisato anche nella circolare del MIT n. 298/2023. La scelta sul criterio di aggiudicazione è rimessa alla S.A., che dovrà darne puntuale indicazione nei documenti di gara.
Per quanto riguarda la “verifica dell’idoneità dei concorrenti”, che consegue l’apertura delle offerte, in conformità all'art. 56, par. 2, della direttiva 2014/24/UE, essa attiene alla verifica della documentazione relativa al possesso:
dei requisiti di carattere generale (94 - 98 del d.lgs. 36/2023);
dei requisiti di idoneità e di capacità degli offerenti (c.d. requisiti di ordine speciale, artt. 100 e 103 del d.lgs. 36/2023).
La fase di esame della documentazione amministrativa è ridotta a quella del miglior offerente, proprio con l’obiettivo di snellire sensibilmente la durata della procedura di aggiudicazione.
Con il Parere n. 2722 del 26 Settembre 2024, infine, il Ministero ha fornito chiarimenti sulla verifica dei carichi pendenti.
In merito “ai controlli delle situazioni che non determinano automaticamente l’esclusione dalla gara, è rimessa alla stazione appaltante la valutazione di procedere o meno alla richiesta del certificato dei carichi pendenti”. Nel Parere si precisa altresì che “laddove l’operatore economico nei documenti di gara dichiari la pendenza di un processo in corso afferente alle stesse, oppure in ogni caso qualora ricorrano fondati elementi, la stazione appaltante dovrà procedere alla richiesta del certificato dei carichi pendenti nel luogo dove è pendente la situazione, anche ai fini della motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione”.
ANAC: serve Attestazione SOA per cooptazione lavori Beni Culturali superiori a € 150.000,00
L’ANAC (Comunicato del 10 luglio u.s. pubblicato nei giorni scorsi) è intervenuta sull’istituto della cooptazione nei beni culturali, precisando che qualora la quota di lavori, affidata all’impresa cooptata, risulti superiore alla soglia dei 150.000 euro, è sempre necessaria la qualificazione SOA adeguata alla classifica e alla categoria ai lavori da eseguire. Se la quota è inferiore a tale importo, l’impresa medesima deve necessariamente essere in possesso dei requisiti stabiliti dal nuovo Codice Appalti.
“La cooptazione è un istituto avente carattere eccezionale e derogatorio - spiega l’Autorità - che consente al concorrente, singolo o in Raggruppamento temporaneo di imprese, che sia già in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione, di raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati”.
“Al fine di assicurare che i lavori sui beni culturali siano svolti da soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, volta a preservare il bene oggetto di intervento, nei termini prescritti dalla disciplina di riferimento, - conclude Anac - si richiamano le stazioni appaltanti, in sede di gara, ad una attenta verifica in ordine ai requisiti effettivamente posseduti dai concorrenti e dalle imprese cooptate, nel rispetto delle norme e dei principi sopra enucleati. La necessaria tutela dei beni culturali impone infatti un accertamento pregnante sull’effettiva capacità degli esecutori ad intervenire sugli stessi, al fine di garantire sempre la necessaria e specifica tutela prescritta dall’ordinamento”.
PNRR: approvata la norma per accelerare i pagamenti
Nella legge n.143/2024 (conversione del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 - c.d. decreto omnibus), pubblicata sulla G.U. dello scorso 8 ottobre, è stata introdotta una norma finalizzata a velocizzare i pagamenti alle imprese negli appalti PNRR.
L’emendamento del Governo prevede che le Amministrazioni Centrali titolari delle misure PNRR “provvedano al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento”. È fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente.
Le Amministrazioni, quindi, potranno chiedere ai Ministeri anticipazioni fino al 90% del costo degli interventi che dovranno essere erogate entro 30 giorni dalle richieste di trasferimento. L’ente attuatore dovrà attestare l’importo delle spese attraverso gli stati di avanzamento, l’esecuzione dei controlli di propria competenza e il rispetto dei requisiti previsti dal PNRR.
A fronte delle richieste, le amministrazioni centrali titolari delle misure procederanno con le erogazioni, riservandosi però di effettuare controlli in un secondo momento, prima del saldo finale dell’intervento. La norma rimanda ad un successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni, per la definizione dei criteri e delle modalità operative per le Amministrazioni titolari e i soggetti attuatori.
Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti: rendite catastali più alte per immobili riqualificati con Superbonus
Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, nel corso della presentazione alle commissioni di Camera e Senato del Piano strutturale di bilancio, passaggio preliminare alla manovra di bilancio 2025, ha anticipato l’intenzione di applicare nuove rendite catastali sugli immobili che hanno utilizzato il superbonus.
Il Ministro ha dichiarato che "i valori catastali saranno rivisti per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale, a seguito di interventi di riqualificazione finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici".
Si tratterà di un aggiornamento selettivo, consistente nel "verificare se chi ha fatto le ristrutturazioni edilizie ha aggiornato i valori catastali, come era tenuto a fare".
La legge di bilancio 2024 prevede, infatti, che chi ha usato il superbonus debba adeguare la rendita catastale, che è il punto di riferimento per il calcolo delle imposte (IMU e imposte di compravendita).
TAR Lombardia: possibile applicare CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante
Nella sentenza pubblicata lo scorso 1° Ottobre dal Tar Lombardia (Sent. n.773/2024) è stata riconosciuta la possibilità di proporre contratti alternativi a quelli indicati dalla stazione appaltante, a condizione che assicurino le stesse tutele normative/economiche del contratto/contratti.
Ciò è in linea con quanto previsto dal Codice Appalti (art. 11, comma 3) ove si dispone che “gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente”.
Precisano ancora i Giudici che “la suddetta norma provoca una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, e dunque non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo. Occorre infatti evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza, che potrebbero ostacolare il raggiungimento della massima partecipazione. Si ritiene pertanto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva, giuridica ed economica, sussistano i seguenti requisiti: (i) il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia eccessivamente inferiore a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante; (ii) vi sia corrispondenza, o almeno confrontabilità, tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto. L’equivalenza dei CCNL non richiede la parità di retribuzione. Una simile condizione sarebbe impossibile, data la varietà di contenuti normalmente osservabile nei diversi settori della contrattazione collettiva, e anche discriminatoria, avendo quale risultato l’imposizione dei soli CCNL presi come riferimento negli atti di gara. A sua volta, il numero chiuso dei CCNL determinerebbe effetti anticoncorrenziali, deprimendo la partecipazione”.