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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024, la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
Queste in sintesi le novità per le imprese ed i lavoratori previste dalla L.7 Ottobre 2024 n.113:
ART. 1: Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, ZES unica;
ART. 2: Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia;
ART. 2 BIS: Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti;
ART. 2 TER: Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono;
Art. 3: Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche;
Art. 4: Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di Leghe e Società Sportive Professionistiche e di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;
Art. 6 – Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri.
Per quanto concerne l’Articolo 2 BIS, quest’ultimo prevede un Bonus Natale che corrisponde ad una indennità pari a € 100,00 (UNA TANTUM) a favore dei lavoratori dipendenti. Il Bonus natale non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore e verrà erogata con la busta paga di dicembre p.v. solamente se il dipendente possiede tutti i seguenti requisiti:
il lavoratore/lavoratrice ha un reddito complessivo non superiore a € 28.000,00;
il lavoratore/lavoratrice ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’Articolo 12, comma 2, del TUIR, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’Articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato TUIR.
Articoli 2 TER e 2 QUATER in materia di concordato preventivo biennale
Il Decreto Legge Omnibus convertito, con l’Articolo 2 TER, ha previsto il dimezzamento delle soglie di applicazione delle sanzioni accessorie, nel caso sia irrogata una sanzione amministrativa per violazioni relative ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto di proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente oppure, in relazione a violazioni riferibili a periodi d'imposta e a tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano . Queste disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento previsto nel successivo articolo 2-quater oppure che ne decadono.
L’Articolo 2 QUATER introduce un ravvedimento specifico per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale: questi soggetti possono adottare un regime di ravvedimento che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché IRAP, relativamente a una o più annualità dal 2018 al 2022.
La norma specifica i criteri per il calcolo della base imponibile, correlati al punteggio ISA relativo a ciascuna annualità e le specifiche aliquote. È previsto un abbattimento del 30% della base imponibile per il 2020 e il 2021, ovvero gli anni più colpiti alle conseguenze della pandemia di COVID-19. Inoltre il Decreto detta le modalità di versamento, in unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o anche in 24 rate mensili, e prevede alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio, indicate nei commi 8-12 di questo stesso articolo.
ATTENZIONE! L’imposta dovuta non può nessun caso essere inferiore a € 1000,00
Una volta eseguito il versamento in unica rata o nel corso di un regolare pagamento rateale, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 non potranno più essere effettuate le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (articolo 39 del Dpr n. 600/1973, nonché quelle ai fini IVA ( così come recita l’Articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972), salvo l’intervenuta decadenza del concordato preventivo biennale, l’applicazione di una misura cautelare, personale o reale, oppure la notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per specifici reati tributari e finanziari o, infine per il mancato perfezionamento del ravvedimento a causa della decadenza dalla rateazione.
Sono comunque previste delle proroghe per i termini di decadenza dell’accertamento, sec ondo le seguenti modalità:
31 dicembre 2027, per i soggetti ai quali si applicano i criteri ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale e che hanno adottano, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento, relativamente all’annualità come sopra indicate.
al 31 dicembre 2025, in ogni caso, per i soggetti ai quali si applicano gli ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, per i termini in scadenza al 31 dicembre 2024.
I termini e le modalità di comunicazione di queste opzioni sono stati stabiliti da un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, consultabile a questo link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-17-settembre-2024
Consulta la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/10/08/24G00161/SG
Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione: delega unica agli intermediari per i servizi online
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno approvato il modello che a breve consentirà ai contribuenti di delegare gli Intermediari all’utilizzo di uno o più servizi online dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il provvedimento del 2 ottobre 2024, delinea il contenuto delle informazioni minime che dovranno essere indicate nella delega, predispone un facsimile e le specifiche tecniche per la sua trasmissione all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’attivazione ed uniforma la scadenza della delega per tutti i servizi, che viene portata al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è stata conferita.
La comunicazione della delega all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire esclusivamente per via digitale direttamente dall’utente o anche attraverso il suo stesso intermediario: i nuovi servizi per la comunicazione verranno resi disponibili nei prossimi mesi e ne verrà data comunicazione con un Avviso pubblicato sui siti internet Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate
Per quanto riguarda le deleghe già attivate per l’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle entrate e/o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione restano efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026, anche se il contribuente potrà scegliere di conferire una nuova delega con le nuove regole del provvedimento.
Consulta il provvedimento del 2 ottobre 2024 a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6462460/Provvedimento_delega_unica-def.pdf/78a2360a-d0ec-053a-d42f-92b19ad411a0
Consulta il facsimile a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6462460/2024_375356_REGISTRO+UFFICIALE_ALL1_copia_timbrata.pdf/3dc54b88-6e4b-da6c-817b-010858d8fb6a
Consulta le specifiche tecniche a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6462460/2024_375356_REGISTRO+UFFICIALE_ALL2_copia_timbrata.pdf/d792dd45-9b7f-7287-6967-cbe6c042252f
Investimenti 'Industria 4.0': come procedere per la sanatoria dell'omessa comunicazione preventiva
Ricordiamo ai nostri Referenti che a seguito delle recenti normative introdotte con il Decreto Legge n. 39/2024, per assicurare l’accesso ai benefici è necessario regolarizzare eventuali omissioni nella comunicazione preventiva per gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0".
Queste le istruzioni operative in sintesi, nel caso in cui l’azienda non abbia provveduto alla comunicazione: è possibile sanare la situazione mediante l’istituto della remissione in bonis:
Prima di tutto occorre verificare il possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla normativa.
Inviare la comunicazione preventiva omessa entro il 31 ottobre 2024.
Contestualmente, versare una sanzione pari a € 250,00 compilando il modello F24 ELIDE utilizzando il Codice Tributo 8114.
ATTENZIONE! La regolarizzazione delle omissioni deve avvenire prima di utilizzare in compensazione il credito d’imposta.
Consulta il Decreto Legge n.39 del 29 Marzo 2024 a questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-29;39
INL, Patente a crediti: le FAQ aggiornate al 04/10/2024
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il 4 ottobre 2024, le prime FAQ sulla Patente a crediti.
Questi quesiti presentati all’Istituto:
Primo quesito: la Circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
Secondo quesito: la norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.
Terzo quesito: la norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?
Quarto quesito: il nuovo obbligo formativo (ad esempio quello che riguarda il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.
Consulta le risposte ai quesiti forniti da INL a questo link: https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/10/FAQ_PATENTE-A-CREDITI_4-ottobre-2024.pdf
Linee Guida della Commissione Europea per
prevenire l’evasione delle sanzioni verso la Russia
In questi giorni la Commissione Europea ha pubblicato una guida utile alle imprese per prevenire l’evasione delle sanzioni e dei regimi di controllo applicati all’export verso la Russia.
La Guida, condivisa dai Paesi facenti parte del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e USA) e dalla UE, contiene:
La Guida della Commissione UE è consultabile da questo link: https://finance.ec.europa.eu/publications/preventing-russian-export-control-and-sanctions-evasion-updated-guidance-industry_en