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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024, la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113,noto come Decreto Omnibus, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
Queste in sintesi le novità per le imprese ed i lavoratori previste dalla L.7 Ottobre 2024 n.113:
ART. 1: Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, ZES unica;
ART. 2: Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia;
ART. 2 BIS: Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti;
ART. 2 TER: Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono;
Art. 3: Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche;
Art. 4: Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di Leghe e Società Sportive Professionistiche e di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;
Art. 6 – Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri.
Per quanto concerne l’Articolo 2 BIS, quest’ultimo prevede un Bonus Natale che corrisponde ad una indennità pari a € 100,00 (UNA TANTUM) a favore dei lavoratori dipendenti. Il Bonus natale non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore e verrà erogata con la busta paga di dicembre p.v. solamente se il dipendente possiede tutti i seguenti requisiti:
Articoli 2 TER e 2 QUATER in materia di concordato preventivo biennale
Il Decreto Legge Omnibus convertito, con l’Articolo 2 TER, ha previsto il dimezzamento delle soglie di applicazione delle sanzioni accessorie, nel caso sia irrogata una sanzione amministrativa per violazioni relative ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto di proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente oppure, in relazione a violazioni riferibili a periodi d'imposta e a tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano . Queste disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento previsto nel successivo articolo 2-quater oppure che ne decadono.
L’Articolo 2 QUATER introduce un ravvedimento specifico per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale: questi soggetti possono adottare un regime di ravvedimento che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché IRAP, relativamente a una o più annualità dal 2018 al 2022.
La norma specifica i criteri per il calcolo della base imponibile, correlati al punteggio ISA relativo a ciascuna annualità e le specifiche aliquote. È previsto un abbattimento del 30% della base imponibile per il 2020 e il 2021, ovvero gli anni più colpiti alle conseguenze della pandemia di COVID-19. Inoltre il Decreto detta le modalità di versamento, in unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o anche in 24 rate mensili, e prevede alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio, indicate nei commi 8-12 di questo stesso articolo.
ATTENZIONE! L’imposta dovuta non può nessun caso essere inferiore a € 1000,00
Una volta eseguito il versamento in unica rata o nel corso di un regolare pagamento rateale, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 non potranno più essere effettuate le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (articolo 39 del Dpr n. 600/1973, nonché quelle ai fini IVA ( così come recita l’Articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972), salvo l’intervenuta decadenza del concordato preventivo biennale, l’applicazione di una misura cautelare, personale o reale, oppure la notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per specifici reati tributari e finanziari o, infine per il mancato perfezionamento del ravvedimento a causa della decadenza dalla rateazione.
Sono comunque previste delle proroghe per i termini di decadenza dell’accertamento, sec ondo le seguenti modalità:
31 dicembre 2027, per i soggetti ai quali si applicano i criteri ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale e che hanno adottano, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento, relativamente all’annualità come sopra indicate.
al 31 dicembre 2025, in ogni caso, per i soggetti ai quali si applicano gli ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, per i termini in scadenza al 31 dicembre 2024.
I termini e le modalità di comunicazione di queste opzioni sono stati stabiliti da un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, consultabile a questo link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-17-settembre-2024
Consulta la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/10/08/24G00161/SG