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Gentili Referenti,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 4 Ottobre 2024:
Patente a crediti: la procedura del Portale INL
Ricordiamo ai nostri Referenti che dal 1° ottobre è attivo il portale INL per l’accesso alla patente a crediti.
Si ricorda che, fino al 31 ottobre p.v., è stata prevista la possibilità di invio di una autocertificazione tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Questa comunicazione vincola comunque l’operatore a presentare la domanda di patente al portale dell’Ispettorato entro la medesima data; di fatto, consente di continuare ad operare in cantiere dal 1° ottobre al 31 Ottobre. Dal 1° Novembre sarà indispensabile aver presentato la richiesta di patente al portale dell’Ispettorato. Nel mese di Ottobre, quindi, è necessario, per operare nei cantieri, essere in possesso dell’autocertificazione inviata via PEC o aver effettuato la richiesta al portale.
In fase di prima applicazione, saranno disponibili i requisiti essenziali per il rilascio della patente che partirà, pertanto, con i 30 crediti: il portale avverte che solo a partire dal 1° gennaio sarà possibile avvalersi dei requisiti ulteriori che danno diritto a punteggi aggiuntivi fino a un massimo di 100 crediti.
Una volta entrati nel portale (con SPID o CIE), si indicheranno i tre diversi contesti previsti dalla norma:
- Lavoratore autonomo e impresa italiana.
- Lavoratore autonomo e impresa non stabilita in Italia.
- Lavoratore autonomo e impresa extra-UE non stabilita in Italia.
Il concetto di stabile organizzazione è rapportato alla normativa fiscale: se un'impresa UE ha uno stabilimento in Italia, pur avendo sede legale in altro Stato europeo, sarà considerata come un'impresa italiana.
Successivamente l’operatore (lavoratore autonomo o impresa italiana) si troverà una schermata che chiede di specificare il ruolo dell'operatore: "legale rappresentante o lavoratore autonomo" oppure "delegato"; le procedure sono parzialmente diverse: Il delegato dovrà dichiarare di essere autorizzato a presentare l'istanza e di avere la disponibilità delle autodichiarazioni del soggetto obbligato. Dopo aver verificato le informazioni, il delegato può inviare l'istanza.
Il sistema richiede l'inserimento del codice fiscale dell'impresa e verifica la correttezza del dato inserito.
È presente una dichiarazione di responsabilità in cui il legale rappresentante si autodichiara tale e deve accettare le condizioni selezionando l'apposita casella. Dopo aver specificato se si tratta di un'impresa o di un lavoratore autonomo compare il campo per inserire la PEC che non è obbligatorio.
Si passa quindi alle dichiarazioni: tutte, tranne l'iscrizione al registro della Camera di Commercio, offrono la possibilità di indicare "non in possesso" con motivazioni come "non obbligatorio" o "esenzione giustificata". Se si possiedono tutti i requisiti, si dichiara di essere consapevoli delle conseguenze in caso di dichiarazioni false e si procede.
Viene poi mostrato un riepilogo dei dati inseriti, permettendo all'operatore di verificare la correttezza delle informazioni: a questo punto si può procedere all’invio dell'istanza o, se non sicuri dei dati inseriti, è possibile salvare in bozza. Una volta inviata, l'istanza non potrà più essere modificata e il sistema avvisa di questa impossibilità. Dopo l'invio, viene generata una ricevuta di richiesta di rilascio della patente a crediti, che deve essere scaricata e conservata. Il documento che attesta la presentazione contiene un codice alfanumerico casuale che identifica in modo randomizzato il numero della patente.
Attualmente, la visualizzazione della patente non è disponibile perché si attendono ulteriori indicazioni per definire criteri e modalità di accesso. La ricevuta rilasciata dal portale costituisce quindi attestazione dell’adempimento delle imprese.
Pubblicato in Gazzetta il nuovo correttivo al Codice Crisi d’Impresa
Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre u.s. è stato pubblicato il Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n.136, che interviene nuovamente (è il terzo correttivo) su diversi aspetti e procedure del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, consultabile a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/27/24G00154/sg
Il Decreto apporta numerose modifiche alla composizione negoziata, ampliando l’accesso a questo strumento anche in situazioni più complesse, come la mancanza di bilanci approvati o la pendenza di domande di liquidazione giudiziale.
Si segnalano, inoltre, gli interventi relativi alla gestione dei debiti tributari e previdenziali con la possibilità di proporre accordi transattivi anche per i debiti erariali, pur mantenendo fuori dalla riforma i crediti degli enti locali e l’introduzione del cram-down fiscale, che consente di omologare il piano di ristrutturazione anche in assenza del consenso da parte del creditore pubblico, a condizioni specifiche.
Modifiche, infine, anche per la liquidazione controllata per la quale diventa possibile aprire la procedura anche dopo la cessazione dell’attività imprenditoriale, con una deroga al limite temporale, facilitando così l’accesso alla esdebitazione.
Accesso agli atti: i chiarimenti del MIT
Il Supporto Giuridico del MIT (Parere n.2978 del 26 settembre u.s.) ha fornito chiarimenti sulle modalità di accesso agli atti previste dal Codice Appalti.
Il Ministero ricorda, anzitutto, i contenuti del comma 3, art. 36, secondo il quale con la comunicazione digitale dell’aggiudicazione vengono rese note anche le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, formulate dagli offerenti a tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.
Il successivo comma 4 dispone che le decisioni assunte dalla Stazione Appaltante sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori, possono essere impugnate con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.
La stazione appaltante – evidenzia il MIT - è tenuta a mettere in accesso l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 ovvero oscurando le parti sensibili ai sensi della suddetta normativa.
ANAC, affidamento diretto: confronto tra preventivi non configura una gara
Con una recente deliberazione, l’ANAC ha affermato che “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”.
Conseguentemente, secondo l’Autorità, in merito alla presunta violazione dei principi di pubblicità/trasparenza “l’istante non vanta un interesse …. tale da ritenersi leso da eventuali irregolarità della forma di pubblicità utilizzata per la determina, non essendo stata posta in essere una procedura negoziata, trattandosi di affidamento diretto”.
Medesimo riscontro è stato fornito dall’ANAC relativamente alla carenza di motivazione nella scelta dell’operatore economico che può legittimamente risultare sintetica nella logica e nelle finalità dell’affidamento diretto.
Il Decreto sulle nuove comunicazioni Superbonus
Sul sito della Presidenza del Consiglio è stato pubblicato il DPCM del 17 settembre 2024 che illustra le modalità per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione per gli interventi agevolati con il Superbonus, come previsto dall’art.3 del DL 39/2024 convertito con la legge 67/2024. In particolare, la comunicazione dovrà essere trasmessa, per il Super-Ecobonus, all’ENEA, per il Super–Sismabonus, al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.
Si ricorda che obbligati alle comunicazioni sono tutti i soggetti che:
entro il 31 dicembre 2023hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, ed in presenza di lavori in corso al 31 dicembre 2023;
dal 1° gennaio 2024hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.
La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024;
ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
percentuale della detrazione spettante riferita alle spese di cui ai punti precedenti.
Il DPCM precisa che le comunicazioni relative a interventi antisismici non conclusi al 31 dicembre 2023 o avviati nel corso del 2024 vanno trasmesse entro:
il 31 ottobre 2024per i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
30 giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione dei SAL, in tutti gli altri casi.
Si ricorda che il mancato adempimento del nuovo obbligo comporta delle sanzioni: 10.000 euro per i lavori già autorizzati alla data del 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione); per gli interventi, autorizzati a decorrere dal 30 marzo 2024, in caso di omessa presentazione delle comunicazioni si decade dal Superbonus. In questo caso non è, inoltre, consentito l’invio tardivo delle comunicazioni mediante la “remissione in bonis”.
Consulta il DPCM del 17 settembre 2024 a questo link: https://www.governo.it/it/articolo/dpcm-17-settembre-2024/26658
Il nuovo Decreto sui flussi migratori
Lo scorso 2 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
Tra gli interventi maggiormente significativi:
precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili;
interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri di Interno e Lavoro, di INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e Agid, al fine della verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro;
ferme restando le quote, svolgimento nel corso dell’anno di ulteriori “click day” per settori specifici;
obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro, e digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione;
inibizione al sistema per i successivi tre anni dei datori di lavoro che, per causa a sé imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto;
limite al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività;
possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;
possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi;
introduzione di un canale di ingresso sperimentale per l’anno 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro;
eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di Stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka);
potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei ministeri di Interno ed Esteri.
TAR Calabria: no all’esclusione per sopralluogo tardivo
Il TAR Calabria (Sent. n.1365 del 26 Settembre u.s.) ha dichiarato illegittima l’esclusione da una procedura di gara di un’impresa che aveva espletato il sopralluogo, seppure tardivo, presentando anche la relativa attestazione.
L'impresa, tramite inversione procedimentale, era stata individuata come migliore offerente; al momento dell’apertura e della verifica della documentazione amministrativa, era però risultata carente dell’attestazione dell’avvenuto sopralluogo; ammessa al soccorso istruttorio, aveva presentato entro i termini richiesti l’autodichiarazione di avvenuto sopralluogo, ma veniva comunque esclusa dalla procedura, perché l’attestazione del RUP sull’autodichiarazione era pervenuta in ritardo rispetto ai termini richiesti per la conclusione del procedimento.
Il Disciplinare specificava che “Il sopralluogo sui luoghi oggetto dell’appalto è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per permettere ai concorrenti partecipanti di acquisire una conoscenza appropriata dei luoghi presso cui dovrà svolgersi l’appalto, così da poter formulare un’offerta più precisa e puntuale, nonché garantire l’Amministrazione, in fase di esecuzione contrattuale, da successive richieste di modifiche e varianti. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo, anche in maniera autonoma”, con successiva attestazione di avvenuto sopralluogo da parte del R.U.P.
Secondo i Giudici la mancata presentazione dell’ attestazione “comprovante di aver esaminato direttamente tutti gli elaborati progettuali o di avere eseguito il sopralluogo non determina l’obbligo per la stazione appaltante di escludere dalla gara il concorrente stesso qualora tale presentazione non sia prevista a pena di esclusione dalla disciplina della gara e ciò in applicazione del principio del favor partecipationis e di quello di tassatività delle fonti delle cause di esclusione dalla procedura…”
Nel caso specifico, peraltro, non è stata contestata la mancata effettuazione del sopralluogo ed il ricorrente ha espressamente dichiarato l’effettuazione dello stesso, peraltro in linea con i termini di presentazione delle offerte e l’attestazione del RUP è avvenuta in ritardo; l’esclusione va pertanto ritenuta illegittima.