Patente a crediti per cantieri, si parte dal 1° Ottobre 2024

Patente a crediti per cantieri, si parte dal 1° Ottobre 2024

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti come stabilito è il novellato articolo 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’articolo 29, comma 19, D.L. 19/2024, consultabile a questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2024;19~art29!vig

Recentemente il D.M. 132/2024 ha disciplinato:

le modalità di presentazione della domanda;

i contenuti informativi della patente;

le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi;

i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.

Soggetti obbligati alla patente a crediti

Sono obbligati a richiedere la patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), Testo Unico della Sicurezza;

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’obbligo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III°, (Art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici), nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio architetti e/o ingegneri impegnati nel cantiere come direttori dei lavori o come coordinatori della sicurezza).

I lavoratori autonomi e le imprese autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia sono tenuti a presentare l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine; qualora non siano in possesso del documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda in Italia.

Il D.M. che regolamenta le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi, i presupposti e il procedimento di adozione del provvedimento di sospensione, l’attribuzione dei crediti e le modalità di recupero di quelli decurtati, è stato pubblicato nella G.U. n. 221 nel 20 settembre scorso, è consultabile da questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-20&atto.codiceRedazionale=24G00151&elenco30giorni=false

Requisiti per l’ottenimento della patente

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione alla CCIAA;

adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;

possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;

possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);

avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Valenza della patente

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito, con la Circolare n.4/2024 che in fase di prima applicazione dell’obbligo sarà possibile presentare un’autocertificazione sostitutiva della patente con efficacia massima al 31 ottobre 2024; dal 1° novembre 2024 sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite l’apposito portale.

Per la presentazione sarà necessario utilizzare il modello allegato alla circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 qui allegato ove, in sostanza, l’interessato dichiara il possesso dei requisiti sopra riportati.

Consulta la Circolare n.4/2024 di INL da questo link: https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/09/Autoceritifcazione-requisiti-Patente.docx

Scarica Il Modello INL per l’autocertificazione da questo link: https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/09/Autoceritifcazione-requisiti-Patente.docx

L’invio della autocertificazione dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.   

Come richiedere la patente a crediti

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con SPID o CIE; le istruzioni per la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il Legale Rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF.

All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata.

I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST. 

Revoca della patente

La patente viene revocata nel caso di mancata veridicità della dichiarazione di possesso dei requisiti; decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente. Diversamente nel caso in cui venissero meno i requisiti in un momento successivo al rilascio, la patente potrà ancora essere usata ma sarà necessario provvedere a recuperare i requisiti persi.

Si procede alla sospensione della patente obbligatoria ogni volta che si dovessero verificare:

infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, almeno a titolo di colpa grave;

infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

Come funziona la patente a crediti

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:

crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;

crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi di cui:

fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;

b) Sulla base della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino a un massimo di 20 crediti;

c) crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o implementazione della formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Sanzioni

Alle imprese o ai lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:

una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro;

l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

 ATTENZIONE! Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della patente a crediti anche in caso di subappalto; in mancanza di controllo è prevista l’applicazione della sanzione dell’importo minimo di € 711,98 ed un massimo di € 2.562,91 

  • 30 settembre 2024
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