Newsletter Edilizia: aggiornamento al 27 Settembre 2024

Newsletter Edilizia: aggiornamento al 27 Settembre 2024

Gentili Referenti,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 27 Settembre 2024:

Patente a crediti: pubblicati Regolamento e Circolare INAIL

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 Settembre u.s. è stato pubblicato l’atteso decreto ministeriale sulla disciplina regolamentare della patente a crediti. Il provvedimento, composto da 10 articoli, prevede, in particolare:

  • la presentazione della domanda (potranno essere delegati consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati) attraverso un apposito portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nella quale dovrà essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti: 
  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificazione); 
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal testo Unico sulla sicurezza (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà); 
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (autocertificazione); 
  • possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente nei casi previsti dalla normativa vigente (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà); 
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente (autocertificazione); 
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà). 
  • In attesa del rilascio della patente (30 crediti iniziali incrementabili fino a 100 quando il portale sarà completamente operativo) è comunque consentito lo svolgimento delle attività salva diversa comunicazione dell’Ispettorato.

Sarà possibile operare con una dotazione di almeno 15 crediti e in caso di patente con punteggio inferiore, è consentito il completamento delle attività in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

ATTENZIONE! Non sono obbligati al possesso della patente a punti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III°.

La patente è revocata nei casi di “dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno più requisiti”.

La patente è sospesa fino a 12 mesi con provvedimento dell’Ispettorato del lavoro territoriale e prevede sulla base di due distinte fattispecie:

  • infortuni che causano la morte di uno o più lavoratori imputabili “a titolo di colpa grave” al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente responsabile. Il provvedimento è obbligatorio, fatta salva diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata;
  • infortuni che causano l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione, imputabili al datore di lavoro sempre almeno a titolo di colpa grave; in questo caso potranno anche essere adottate misure cautelari alternative alla sospensione

tra le ipotesi di incremento dei crediti (art. 5) è ricompreso il riconoscimento della storicità dell’impresa (sia al momento della domanda fino a 10 crediti, che successivamente con un credito per ogni biennio di iscrizione alla camera di commercio), gli investimenti e l’attività di formazione sulla sicurezza e su altre attività;

l’Art. 7, infine, disciplina le modalità di recupero dei crediti subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto della partecipazione ai corsi di formazione da parte dei soggetti occupati nei cantieri in cui si è verificata la violazione e della realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza.

Lo scorso lunedì 23 settembre, inoltre, è stata pubblicata la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che fornisce indicazioni sull’applicazione del decreto.

La Circolare introduce un’importante modalità tecnica e temporale nella presentazione della domanda:

“In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente”. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva deve essere inviata alla casella dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it  entro il 31 ottobre 2024 “e vincola l’operatore a presentare la domanda entro la medesima data. A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale”.

Dal 24 Settembre e fino al 31 ottobre 2024, in sostanza, è possibile inviare, via PEC, la comunicazione con il modello di autocertificazione (allegato alla Circolare dell’Ispettorato) nella quale l’impresa auto dichiara il possesso dei requisiti richiesti. Dal 1° novembre gli operatori che non hanno utilizzato la PEC e non hanno presentato domanda al portale si troveranno in una situazione irregolare anche rispetto all’eventuale attività svolta nel mese precedente.

Nelle prossime ore saranno fornite le modalità operative per l’accesso al portale (sarà necessario lo SPID o la CIE). All’esito della domanda, il portale genererà un codice associato alla patente che verrà rilasciata in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti; la patente potrebbe non essere rilasciata solo qualora l’Ispettorato accerti l’assenza di uno o più requisiti.

Restano ancora da conoscere i tempi per il riconoscimento dei crediti ulteriori previsti dal decreto e che consentiranno alle imprese di raggiungere un massimo di 100 crediti.

Consulta il Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 n. 132 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-20&atto.codiceRedazionale=24G00151&elenco30giorni=false

Consulta la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a questo link:

https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/09/Autoceritifcazione-requisiti-Patente.docx

Incontro con il Ministro Salvini per il correttivo al Codice Appalti

Lo scorso 24 Settembre si è svolta al Ministero Infrastrutture l’incontro, presieduto dal Ministro Matteo Salvini e al quale ha partecipato il Presidente di CONFAPI ANIEM Giorgio Delpiano, in vista dell'adozione del decreto correttivo del codice dei contratti pubblici (DLGS 36/2023).

Nel corso della riunione, alla quale hanno preso parte ANAC, rappresentanti delle Associazioni Datoriali, dei Sindacati, delle Stazioni Appaltanti e di altri Enti e Istituzioni interessate, Salvini ha illustrato i temi prioritari segnalati da enti e associazioni da affrontare nello schema di decreto legislativo che nelle prossime settimane dovrà essere portato all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri e poi essere sottoposto al parere dal Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle Camere.

Le principali richieste di intervento hanno riguardato la disciplina della fase esecutiva, la garanzia di competitività nelle procedure di affidamento, le tutele del lavoro, la revisione prezzi, i consorzi stabili e la qualificazione.

In questo ambito sono state segnalate, in particolare, le proposte sull’art. 11 per verificare l’equipollenza dei contratti, il ridimensionamento nell’utilizzo delle procedure negoziate, maggiori precisazioni sull’applicazione della revisione prezzi con l’introduzione di un allegato per indicare gli strumenti operativi per il calcolo revisionale (ovvero indici ISTAT, TOL, individuazione del tempo zero per l’avvio del calcolo, applicazione ai subappaltatori).

Fra gli allegati al codice sarebbero inoltre emerse diverse proposte di correzione relative alla progettazione (allegato I.7) e al Codice sulla qualificazione degli operatori economici (allegato II,12). Quanto invece all’allegato riguardante la disciplina sulla finanza di progetto, il MIT avrebbe annunciato la riscrittura dell’intero allegato.

La bozza di decreto, ancora in fase di definizione presso gli uffici legislativi del MIT, dovrebbe essere portata in uno dei prossimi Consigli dei Ministri comunque entro la fine di ottobre. Ricordiamo che il testo dovrà comunque essere sottoposto al Consiglio di Stato e alla Conferenza Unificata che potranno esprimere pareri sul testo. Dopo l’approvazione preliminare del CDM, lo schema di decreto legislativo dovrà essere sottoposto anche al parere di Camera e Senato, che avranno 45 giorni di tempo per esprimere osservazioni e condizioni sul testo, che ricordiamo non essere vincolanti per il Governo. A seguito di ciò, il testo potrà essere approvato in via definitiva dal CDM e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Revisione prezzi: conclusi i lavori dei Tavoli Tecnici

Il 25 Settembre, con una riunione plenaria tra tutte gli enti e organizzazioni imprenditoriali coinvolte (tra le quali CONFAPI ANIEM), si sono conclusi i lavori dei tavoli tecnici avviati nel dicembre 2023 per la definizione della nuova disciplina in materia di revisione prezzi (art. 60 Codice Appalti).

Il Presidente del Consiglio Superiore Lavori Pubblici, Massimo Sessa e il Capo Ufficio Legislativo del Ministero dei Lavori Pubblici e delle Infrastrutture, Elena Griglio hanno fornito un resoconto sui lavori che hanno consentito di redigere un testo condiviso sottoposto ora all’esame del Ministero per l’adozione del relativo decreto.

L’intenzione è quella di coordinare tale intervento con il prossimo decreto correttivo al Codice, inserendo un allegato con i nuovi indici sintetici Istat e le linee guida metodologiche; restano tuttavia da espletare alcuni approfondimenti giuridici a cominciare dal calcolo della revisione e sull’applicazione ai subappaltatori.

Per la concreta operatività occorrerà tuttavia circa un anno: questo il tempo approssimativo stimato da Istat per il completamento del sistema con l’implementazione degli indici sintetici.

ANAC: nel FVOE anche i carichi fiscali delle imprese

L’ANAC ha comunicato un’ulteriore implementazione del Fascicolo Virtuale dell’operatore economico: anche i carichi fiscali delle imprese potranno essere verificati tramite il FVOE 2.0. Dopo un anno di stretta collaborazione tecnico-amministrativa con l’Agenzia delle Entrate, il fascicolo è stato infatti arricchito della documentazione relativa ai debiti fiscali non definitivamente accertati (cd carichi fiscali pendenti) valida ai fini appalti.

La nuova documentazione va ad affiancarsi all’esito di regolarità fiscale per i gravi debiti fiscali definitivamente accertati, già oggetto di decennale collaborazione tra i due enti, per la quale i tempi di rilascio della documentazione variano da un minimo di due a un massimo di dieci giorni lavorativi in relazione alla complessità della posizione dell’impresa.

ANAC ricorda a tutte le stazioni appaltanti che la verifica della regolarità fiscale per le violazioni non definitivamente accertate è prevista esclusivamente in assenza di gravi irregolarità fiscali definitivamente accertate. L’esito informativo è messo a disposizione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Le stazioni appaltanti, pertanto, hanno a disposizione direttamente all’interno del Fascicolo 2.0 gli strumenti necessari per l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici verificabili con l’Agenzia delle entrate. Il servizio fascicolo è fruibile, oltre che dal portale ANAC, anche attraverso i servizi di interoperabilità erogati dall'Autorità alle piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.

TAR Friuli Venezia Giulia: possibile sanare mancato versamento tassa sulle gare

Il TAR del Friuli Venezia Giulia (Sent. n.289 del 19 Settembre u.s.), discostandosi da precedenti pronunce giurisprudenziali e dalla stessa previsione del bando tipo ANAC, ha ritenuto legittimo il ricorso al soccorso istruttorio per sanare il mancato versamento della tassa sulle gare.

Il pagamento tardivo del contributo non costituisce, secondo i Giudici, motivo di esclusione automatica, in quanto la normativa non è chiara in merito alla tempestività del pagamento come condizione essenziale.

Il Tar ha precisato inoltre che “il riconoscimento della ammissibilità dell’offerta della ricorrente per effetto del pagamento del contributo a seguito del soccorso istruttorio risulta altresì coerente attuazione del principio del risultato sancito all’art. 1 del vigente codice dei contratti pubblici”.

Il Principio del risultato e della massima partecipazione risultano quindi preponderanti e tali da consentire il ricorso al soccorso istruttorio.

  • 27 settembre 2024
  • Blog-news
  • 68 Visite