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Gentili Referenti,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 20 Settembre 2024:
Correttivi al Codice Appalti: le proposte di CONFAPI ANIEM in Parlamento e al Ministero
Nell’ambito delle consultazioni avviate dalla Commissione VIII della Camera sulle risoluzioni presentate da diversi gruppi politici, aventi ad oggetto gli interventi correttivi al Codice Appalti, CONFAPI ANIEM ha trasmesso le proprie osservazioni.
Nel documento dell’Associazione si evidenziano aspetti condivisibili contenuti nelle risoluzioni: eliminazione delle distorsioni della concorrenza limitando l’utilizzo delle procedure negoziate senza bando entro un determinato importo, previsione di adeguata pubblicità preventiva e successiva all’adozione delle procedure di gara, implementazione della trasparenza nelle stesse procedure; introduzione di una disciplina che disciplini il ricorso al subappalto a cascata.
Contestualmente, CONFAPI ANIEM ha riproposto il documento e le indicazioni già fornite al tavolo ministeriale.
In particolare, è stata evidenziata l’esigenza di eliminare alcune anomalie nella previsione dei requisiti di qualificazione. Spesso accade, infatti, che le stazioni appaltanti, oltre ad indicare le categorie SOA (prevalente e scorporabili) di cui si compone l’opera, chiedano ai partecipanti anche il possesso di determinati requisiti speciali (di carattere economico-finanziario tipo fatturato maturato per lavori analoghi, oppure di carattere tecnico-professionale tipo il possesso di determinati mezzi e/o attrezzature), limitando in tal modo arbitrariamente la partecipazione delle imprese e quindi la concorrenza. CONFAPI ANIEM ha sottolineato come tali richieste appaiano ingiustificate alla luce del possesso dell’adeguata adeguata attestazione SOA, che da sola deve essere sufficiente a dimostrare le capacità esecutive dell’azienda. Confermata, inoltre, la richiesta di limitare l’utilizzo della procedura negoziata entro una determinata soglia e favorire il ricorso alle procedure aperte.
Il Ministero Infrastrutture sta predisponendo il testo del decreto correttivo il cui iter di approvazione è comunque lungo e articolato: primo passaggio in Consiglio dei Ministri, esame della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato (30 giorni di tempo per la formulazione delle osservazioni), valutazione delle commissioni parlamentari e definitiva approvazione del Consiglio dei Ministri.
Al fine di fornire un aggiornamento su tale provvedimento, il Ministero ha convocato le parti sociali per una riunione fissata per il prossimo 24 Settembre.
Badge di cantiere nelle aree ricostruzione: CONFAPI ANIEM incontra il Commissario
Lo scorso 19 Settembre CONFAPI ANIEM, rappresentata dall’Ing. Antonio D’Onofrio (CONFAPI ANIEM Lazio), ha incontrato il Commissario per la ricostruzione Guido Castelli.
L’incontro, svoltosi a Roma presso la sede della Struttura commissariale a Piazza Colonna, fa seguito a quello del 29 maggio u.s., ed è stato finalizzato a condividere l’avanzamento delle attività legate al monitoraggio dei cantieri e, in particolare, alla digitalizzazione del settimanale e badge di cantiere per i lavori connessi alla ricostruzione del Sisma 2016.
Sono stati esaminati, tra l’altro, i tipi di informazioni trattate, i soggetti obbligati alla loro raccolta e/o alla loro comunicazione e le modalità di funzionamento ed utilizzo del sistema informatico per la rilevazione delle presenze nei cantieri.
Nell’ambito della Piattaforma GE.DI.SI. verrà istituita la Sezione “Monitoraggio Cantieri” finalizzata a garantire modalità uniformi di applicazione di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri. Ciascun operatore economico provvederà a nominare il “Referente di cantiere”, incaricato di gestire il “Settimanale di cantiere” contenente una serie di dati inerenti alle imprese, al personale e ai mezzi presenti.
Su questi aspetti, il Commissario ha preannunciato l’emanazione di una specifica Ordinanza.
Patente a crediti: in attesa del Decreto, sembra confermato l’avvio dal 1° Ottobre 2024
Dopo le proposte di emendamento (anche da parte di CONFAPI ANIEM) presentate per richiedere un rinvio della patente a crediti, a seguito dei ritardi nella pubblicazione del decreto ministeriale, sembra che il Ministero intenda comunque rispettare l’avvio fissato per il 1° ottobre.
A quanto si apprende, il Ministero ha già riformulato il testo del decreto (attualmente sottoposto all’esame del Dipartimento Affari Giuridici di Palazzo Chigi e alla registrazione alla Corte dei Conti). Al fine di scongiurare intasamento delle domande si sarebbe deciso di rilasciare inizialmente la patente con i soli 30 crediti iniziali e, solo nei mesi successivi, di verificare le richieste di aggiornamento con l’acquisizione di crediti ulteriori. Si prevederebbe altresì un periodo sostanzialmente transitorio (si ipotizzano 10 o 15 giorni) entro i quali sarà possibile inviare la domanda senza conseguenze sull’attività delle imprese.
Sulla disciplina della sospensione, oggetto dell’intervento critico del Consiglio di Stato, il nuovo testo del decreto dovrebbe consentire agli ispettori di decidere sulla sospensione, sulla sua durata (entro i 12 mesi) e anche sull’eventualità di sospendere il solo cantiere oggetto dell’infortunio e non l’intera attività dell’impresa. Ulteriore modifica riguarderà presumibilmente i soggetti che possono accedere ai contenuti della patente: a quelli già indicati sarebbe stato aggiunto il committente, sia privato che impresa affidataria.
Subito dopo la pubblicazione in Gazzetta del Decreto, dovrebbe essere diffusa anche la prima circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro sulla corretta gestione e applicazione del meccanismo sul portale.
Revisione prezzi su varianti migliorative: il parere del MIT
Il MIT, con il Parere n. 2737/2024, ha risposto al quesito di un’impresa sull’applicabilità della revisione prezzi nel caso di varianti migliorative. In particolare, l’impresa esecutrice, nel corso di lavori di miglioramento sismico finanziati con fondi PNRR, intendeva presentare una proposta tecnica migliorativa relativa ad alcune voci di consolidamento di pareti in muratura che avrebbe comportato un vantaggio tecnico e temporale nella realizzazione dell’opera.
Il progetto risale all'anno 2021, il termine di presentazione delle offerte al febbraio 2022 e ai sensi dell'art 26, comma 6-quater del Decreto Legge 50/2022 (Decreto Aiuti), sarebbe prevista l'applicazione dell'adeguamento prezzi dei materiali da costruzione nella misura dell'80% del maggiore importo derivante dall'applicazione del prezzario aggiornato.
Secondo il Ministero, la questione riguarda la fase esecutiva del contratto e nel caso in cui l’impresa presenti una variante migliorativa, che non altera in modo sostanziale il processo lavorativo ma offre un vantaggio tecnico e temporale, non sussistono i presupposti per applicare la revisione dei prezzi di cui al D.L. n. 50/2022.
La variante infatti ricade nell’ambito dell'art. 8, comma 5 del DM 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»), che regola le modifiche contrattuali durante l'esecuzione dei lavori.
Ne discende che, secondo il MIT, non è possibile procedere con l’adeguamento prezzi partendo dalla nuova proposta economica riferita al prezzo di contratto.
Consiglio di Stato: cancellazione dall’Albo di fiducia solo con provvedimento motivato e contraddittorio
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 7468 del 6 Settembre u.s.) ha affermato che l’esclusione di un operatore economico dagli Albi di fiducia deve avvenire con provvedimento motivato e dopo adeguato contraddittorio.
Il caso specifico ha riguardato un’impresa cancellata dall’Albo ANAS per grave inadempimento di un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di stabilizzazione di pareti rocciose. Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso dell’impresa rilevando una carenza nella motivazione e l’assenza di interlocuzione in contraddittorio.
Il Consiglio di Stato ha confermato tali rilievi sottolineando “l’esiguità del supporto motivazionale al provvedimento, atteso che non è consentito desumere alcuna valutazione sulla gravità e sull’incidenza della vicenda risolutoria su cui si fonderebbe il giudizio di inaffidabilità della ai fini della partecipazione a future gare. La carenza di motivazione del provvedimento di cancellazione dall’Albo implica un difetto di istruttoria in ordine alla rilevanza delle circostanze che hanno portato l’Amministrazione ad un giudizio di inaffidabilità dell’operatore economico”.
Aggiungono altresì i Giudici che “il provvedimento di cancellazione dall’Albo, che di fatto comporta l’esclusione dell’impresa dalle pubbliche gare indette da (…), impone necessariamente una rinnovata valutazione discrezionale del committente, e quindi la necessità di una adeguata istruttoria in contraddittorio con l’operatore economico, nell’ambito del quale egli avrebbe potuto fornire chiarimenti e prove circa la propria idoneità a concorrere in pubbliche procedure di gara”.
TAR Basilicata: i chiarimenti della Stazione Appaltante non possono correggere errori dei documenti di gara
Il TAR Basilicata (Sent. n. 438 del 10 Settembre u.s.) ha precisato che i chiarimenti resi dalla stazione appaltante non possono modificare la lex specialis.
Tali chiarimenti, resi nel corso di una gara d’appalto, non hanno contenuto provvedimentale, non potendo costituire, per giurisprudenza consolidata, integrazione o rettifica della lex specialis di gara, “i chiarimenti della stazione appaltante, infatti, sono ammissibili solo se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis, un significato e una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost.”.
Nel caso specifico, pertanto, la pretesa correzione dell’asserito errore materiale nell’indicazione della certificazione di qualità si sarebbe dovuta attuare tramite un’apposita rettifica del disciplinare di gara da parte della stazione appaltante, fatta con le stesse forme di adozione di tale atto, e non già mediante un mero “chiarimento”, come invece avvenuto in concreto.