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Facendo seguito alle precedenti newsletter sull’argomento, ricordiamo ai nostri Referenti che a partire dal 30 dicembre 2024, entreranno in vigore le norme introdotte dal Reg. UE 2023/1115 (c.d. Regolamento “EUDR”) relativo all’importazione, alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’UE di materie prime e di prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.
Il Regolamento EUDR riguarda non solo le sette materie prime elencate nell’Allegato I (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma naturale, soia e legno), ma anche numerosi prodotti derivati, quali, per esempio, mobili e preparazioni alimentari, che il Legislatore Comunitario ritiene potenziali cause di distruzione e danneggiamento del patrimonio forestale globale.
Per tali merci entrerà in vigore un divieto assoluto di importazione, trasformazione ed esportazione, a meno che le stesse non soddisfino tre condizioni:
essere a deforestazione zero;
essere state prodotte nel rispetto della legislazione applicabile nel paese di produzione;
essere coperte da una dichiarazione di dovuta diligenza.
Obbligati al rispetto della misura unionale saranno tre categorie di professionisti stabiliti nell’UE:
gli operatori, ossia i soggetti che, nel corso di un’attività commerciale, immettono prodotti interessati sul mercato o li esportano;
i commercianti, ossia i soggetti diversi dagli operatori che, nel corso di un’attività commerciale, mettono a disposizione i prodotti interessati sul mercato;
i mandatari.
Nel caso in cui i prodotti interessati siano immessi sul mercato da un soggetto stabilito in un Paese terzo, gli obblighi previsti dal Reg. UE 2023/1115 si applicano all’importatore unionale.
Gli operatori coinvolti saranno tenuti a porre in essere un processo di dovuta diligenza, consistente nel raccogliere informazioni relative al prodotto (i.e. geolocalizzazione delle aree di produzione delle materie prime), valutare il rischio di deforestazione e degrado forestale sulla base di fattori specifici (i.e. caratteristiche del Paese di origine del prodotto), nonché attenuare tale rischio.
I commercianti, invece, saranno obbligati a raccogliere e conservare tutta una serie di informazioni relative ai prodotti interessati (nome, denominazione commerciale registrato, indirizzo dei fornitori, etc.), in mancanza delle quali, tali merci non potranno essere messe a disposizione sul mercato.
Qualora il rischio di non conformità sia nullo o trascurabile, i soggetti obbligati devono presentare la dichiarazione di dovuta diligenza, con tutte le informazioni di cui all’Allegato II del Regolamento, e trasmetterla per via elettronica attraverso apposito sistema predisposto dalla Commissione europea.
ATTENZIONE! Alla violazione di tali obblighi consegue l’irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero la confisca dei prodotti interessati non conformi, le imprese coinvolte dovranno effettuare una rigorosa attività di due diligence, dimostrando, in base ai dati della catena di fornitura, che il rischio di deforestazione correlato ai beni importati/esportati è trascurabile.