La Dottrina del Lavoro: aggiornamento al 10 Settembre 2024

La Dottrina del Lavoro: aggiornamento al 10 Settembre 2024

Corte di Cassazione: procedura collettiva anche per il licenziamento dei dirigenti

Con l’Ordinanza n. 21299 del 30 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che la procedura collettiva di riduzione di personale si applica anche al personale con qualifica dirigenziale nel caso in cui il datore di lavoro effettui almeno 5 licenziamenti (compreso un dirigente) in un arco temporale di 120 giorni.

La Corte ha effettuato una profonda disamina della questione partendo, oltre che dal dettato normativo contenuto nell’art. 16 della legge n. 161/2014, anche dalla Direttiva Comunitaria n. 98/59 e dalla sentenza della Corte Europea di Giustizia che aveva condannato il nostro Paese il quale, nella procedura prevista dagli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991, non aveva previsto nulla per il personale con qualifica dirigenziale.

La Corte di Cassazione, superando ogni possibile distinguo, stabilisce che la procedura sui licenziamenti collettivi trova sempre applicazione per i dirigenti sia che nasca, sin dall’inizio, come procedura di riduzione di personale, sia che sia stata preceduta (per il personale non dirigenziale) dalla utilizzazione della Cassa integrazione Guadagni Straordinaria, come previsto dall’art. 4 della legge n. 223/1991.

Corte di Cassazione: è legittimo il licenziamento del lavoratore che durante la malattia svolge altra attività

Con l’Ordinanza n. 21766 del 2 agosto 2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore che durante la malattia svolgeva attività compatibili con il proprio lavoro.

I Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che la condotta del dipendente si poneva in contrasto con i generali doveri di correttezza e buona fede nonché con gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nell’esecuzione del contratto che avrebbero imposto al lavoratore, assente per malattia, di comunicare al datore di lavoro l’intervenuto anticipato recupero delle proprie abilità e di non svolgere attività extralavorative che potessero ritardare o pregiudicare la ripresa del servizio. In considerazione di ciò, hanno ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento per comportamenti rimproverabili quanto meno a titolo di colpa e denotanti imprudenza, abitudinaria noncuranza verso gli obblighi contrattuali, scarsissima inclinazione a collaborare con la controparte per consentire il regolare funzionamento del rapporto negoziale.

INPS: esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione di parità di genere

L’INPS, con il messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, fornisce alcuni chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.

In particolare, al fine di consentire all’Istituto di elaborare correttamente le domande di esonero in commento per l’ammontare spettante, l’INPS comunica che, i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni sopra specificate.

La rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate, su indicazione del Ministero del Lavoro, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Alla scadenza del suddetto termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno massivamente elaborate secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 137/2022.

Consulta il messaggio INPS n. 2844 del 13 agosto 2024° questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.08.messaggio-numero-2844-del-13-08-2024_14653.html

Fruizione delle agevolazioni previste dal Decreto Coesione: non ancora emanati gli atti per l’operatività

Ricordiamo ai nostri Referenti che la fruizione degli incentivi contemplati nel cd. Decreto Coesione (Decreto Legge n. 60/2024, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 95/2024), previsti per il periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025, sono subordinati ai seguenti atti che, ad oggi, non sono stati ancora emanati dalle competenti Autorità:

·       autorizzazione da parte della Commissione Europea;

·       decreto del Ministero Lavoro, con le modalità attuative dell’esonero;

·       circolare dell’INPS, con le modalità di effettuazione della domanda da parte del datore di lavoro.

indispensabili alla fruizione degli incentivi all’assunzione di personale a tempo indeterminato: 

articolo 21 – incentivo per l’assunzione di lavoratori nei “settori strategici”

articolo 22 – giovani under 35

articolo 23 – bonus donne

articolo 24 – bonus over 34

  • 10 settembre 2024
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