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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 3 settembre 2024 è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione Europea, datato 2 settembre 2024, in cui sono definite le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2024/573, in merito al formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra. Con l’entrata in vigore di questa normativa, è abrogato il precedente Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2068 e ogni riferimento al suddetto regolamento ora si intende relativo al nuovo, come indicato nella tavola di concordanza presente nell’allegato.
Ricordiamo che Il Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati, entrato in vigore l’11 marzo 2024, all’articolo 12 regola l’etichettatura e la comunicazione delle informazioni relative ai prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra. Questi prodotti possono essere messi sul mercato o forniti solo se adeguatamente etichettati.
Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella GUUE e sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2025.
Le novità dal nuovo Regolamento UE in materia di formato e contenuto delle etichette
Il nuovo regolamento UE 2024/2174 stabilisce che le informazioni presenti sull’etichetta devono essere chiaramente leggibili, con un contrasto netto rispetto allo sfondo. Le dimensioni dei caratteri non devono essere inferiori a quelle delle altre informazioni già presenti sull’etichetta.
L’etichetta e il suo contenuto devono rimanere saldamente attaccati al prodotto, resistendo alle condizioni di funzionamento normali per tutto il periodo in cui l’apparecchiatura contiene o dipende dai gas fluorurati.
Ogni etichetta deve riportare la dicitura “contiene gas fluorurati a effetto serra” e indicare la quantità in chilogrammi o grammi e l’equivalente in tonnellate di CO2, basandosi sui valori di GWP elencati negli allegati I, II e III del Regolamento (UE) 2024/573.
Se un’apparecchiatura viene precaricata con gas fluorurati, che possono essere aggiunti successivamente in un luogo diverso dalla fabbrica, l’etichetta deve riportare sia la quantità di gas caricata alla produzione, sia uno spazio per l’inserimento della quantità aggiunta successivamente dal fornitore o installatore.
Consulta il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione Europea del 2 settembre 2024 a questo link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402174