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Gentili Imprenditrici, gentili Imprenditori,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 6 Settembre 2024:
Patente a Crediti: rischio modifiche e rinvio dopo il parere del Consiglio di Stato
Mentre si attendeva la pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo e l’avvio dal prossimo 1° ottobre p.v. della patente a crediti, il Consiglio di Stato ha formulato un parere fortemente critico sulla bozza di decreto, parere richiesto, peraltro, dallo stesso capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro.
Diversi i rilievi sollevati dai Giudici che, in linea generale, esprimono la necessità di riformulare diverse disposizioni evitando ripetizioni e incongruenze con la fonte primaria (art. 29, comma 19 D.L. n.19/2024, convertito con Legge n.56/2024).
Sui contenuti assume particolare rilievo la richiesta di modificare la disciplina sulla sospensione della patente consentendo agli Ispettorati del lavoro di esercitare la propria discrezionalità valutativa in tutti i casi di infortunio, anche se lo stesso non sia dipeso da colpa grave del datore di lavoro.
L’altro rilievo sostanziale riguarda l’entrata in vigore fissata al 1° ottobre e lo scarso tempo a disposizione per dare adeguata informazione ai destinatari del provvedimento dalla pubblicazione in Gazzetta.
Si attendono ora le iniziative del Ministero per adeguare il decreto al parere del Consiglio di Stato; appare probabile a questo punto un rinvio dell’entrata in vigore seppur tale termine è previsto dalla norma primaria e quindi richiederebbe un intervento urgente modificativo.
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i CAM per i lavori stradali, in vigore dal 21 Dicembre 2024
Sulla Gazzetta Ufficiale n.157 del 23 agosto u.s. è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 5 agosto 2024 del MASE (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica) recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)”.
I nuovi CAM entreranno in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, dunque, dal 21 dicembre 2024.
Il provvedimento dà applicazione a quanto previsto dall’art. 57, comma 2 del Codice Appalti che prevede proprio l’adozione di criteri specifici per le infrastrutture stradali.
L’applicazione parziale o la mancata applicazione di uno o più dei criteri contenuti nel decreto potrà essere stabilita dalla stazione appaltante in caso di prodotto da costruzione non previsto dal progetto o particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più specifiche tecniche.
Il progettista, nella relazione CAM, deve fornire dettagliata motivazione della non applicabilità o l’applicazione parziale di uno o più criteri ambientali.
Consulta il D.M. 5 agosto 2024 a questo link: https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti#heading9-lft
ANAC: illegittimo richiedere requisiti economici sproporzionati
Secondo ANAC (delibera n. 395 del 30 luglio u.s.) è illegittima la previsione del bando che impone di dimostrare il possesso di un patrimonio netto ampiamente superiore al doppio dell’importo del contratto, in quanto costituisce violazione dell’articolo 100 del nuovo Codice Appalti.
Il caso specifico riguardava un comune campano che aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale da svolgersi da luglio 2024 a dicembre 2027 di importo pari a 116.200 euro, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo tramite piattaforma digitale. Il disciplinare di gara richiedeva tra i requisiti speciali di capacità economico finanziaria, il possesso di un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore a venti milioni.
La società istante ha contestato la previsione del bando in considerazione dell’entità del corrispettivo globale del contratto in affidamento che su base mensile risulta pari a 2.766 euro, nonché in relazione al valore annuale pari a 33.199 euro, sostenendone l’illegittimità per contrarietà al principio di tassatività dei requisiti di partecipazione nonché la sproporzione rispetto all’oggetto dell’appalto.
La società chiedeva, pertanto, la revisione della lex specialis di gara che impediva la sua partecipazione a causa della clausola contestata, riferendo di aver tentato di interpretare il requisito come riferito a tutto il triennio invece che a un'unica annualità e di aver chiesto chiarimenti in merito alla stazione appaltante da cui ha ottenuto risposta negativa, giacché il Comune ha ribadito la volontà di riferire il requisito a una sola annualità.
Per ANAC “la tipologia del contratto in oggetto non giustifica eccezioni ai principi generali previsti dalla normativa vigente e la necessità di procurarsi maggiori garanzie non sembra legittimare l’imposizione di un onere di tale peso, in quanto la discrezionalità esercitata dall’amministrazione nel caso di specie è proporzionale al fine specifico di perseguire il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso alla gara”.
La criticità non riguarda solo la sproporzione del requisito, ma la stessa possibilità di richiedere uno specifico requisito sul patrimonio netto per gli appalti di servizi e forniture per i quali la norma consente unicamente di richiedere, come requisito di capacità tecnica professionale, l’esecuzione di contratti analoghi a quello in affidamento nel triennio precedente e, come requisito della capacità economica finanziaria, un fatturato globale non superiore al doppio del valore dell’appalto, maturato nel triennio precedente.
La Stazione Appaltante è tenuta, pertanto, alla riedizione della procedura emendandola del requisito censurato.
Il DURC entra a far parte del Fascicolo Virtuale
ANAC ha comunicato che il DURC entra a far parte del Fascicolo virtuale dell’operatore economico. Grazie alla collaborazione con l'INPS e il Dipartimento Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, il Durc, infatti, è stato reso interoperabile con il Fascicolo digitale (FVOE) 2.0 attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.
Le Stazioni Appaltanti possono ora consultare il Durc emesso in corso di validità su FVOE 2.0 ai fini della verifica dell'assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva secondo il nuovo Codice degli Appalti (art. 94 comma 6 del D.LGS. 36/2023).
Il documento è inserito automaticamente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico nel momento in cui l'impresa rilascia alla stazione appaltante l'autorizzazione all'accesso al proprio fascicolo. Anac ricorda che la regolarità contributiva è un requisito estremamente volatile e si invitano pertanto le stazioni appaltanti a chiedere la verifica della presenza del DURC emesso in corso di validità nel momento in cui se ne manifesta l'effettiva esigenza. Non è allo stato possibile chiedere l'emissione del DURC per operatori economici che ne risultino sprovvisti.
L'ANAC auspica che si possa addivenire quanto prima a un accordo con gli Enti Previdenziali anche su questo tema. Nel corso delle prossime settimane saranno introdotte nuove tipologie di documenti per la verifica dei carichi fiscali non definitivamente accertati dell'Agenzia delle Entrate, dell'avvenuta comunicazione al Ministero del Lavoro del prospetto informativo disabili e della relazione sulla parità di genere.
Pubblicato dall’ANAC il Vademecum su affidamenti diretti
Nelle scorse settimane l’ANAC ha pubblicato il “Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro”.
Consulta il a questo link: https://www.anticorruzione.it/-/vademecum.affidamenti.diretti.30.07.24
L’Autorità evidenzia, anzitutto, come il Codice Appalti si limita a delineare i caratteri essenziali senza fornire una disciplina dettagliata: l’affidamento diretto di fatto è uno strumento per l’assegnazione del contratto senza una procedura selettiva, a seguito di un’istruttoria non formalizzata condotta dal RUP o da un suo collaboratore. Ciò premesso, deve preliminarmente essere verificato se il contratto abbia o meno un interesse transfrontaliero (art. 48 del codice). L’esistenza dell’interesse transfrontaliero impedisce infatti al RUP di utilizzare le procedure semplificate (ex art. 50) e impone di adottare le procedure ordinarie.
La verifica dell’interesse transfrontaliero della commessa avviene in base ai seguenti elementi:
valore stimato della commessa;
tecnicità o ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l’interesse di operatori esteri;
caratteristiche tecniche dell’appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate)
In merito al rispetto dei principi fondamentali enunciati del risultato dal Codice, e in particolare al principio di accesso al mercato, l’Autorità sottolinea come il procedimento di affidamento diretto è stato predisposto come “fattispecie” ultra semplificata che non ha un rapporto con il mercato come le altre procedure di selezione. In questo senso, il Rup ha elevata discrezionalità tecnica nella scelta dell’affidatario senza vincoli particolari.
In merito al principio della rotazione, l’Anac ricorda che la nuova norma per l’affidamento diretto fa riferimento al solo pregresso affidatario e non più ai soggetti solo precedentemente invitati.
Nel caso, invece, di eventuale ricorso a procedure ordinarie laddove vi era la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto, il Rup nella decisione a contrarre è chiamato ad esplicitare quali siano le ragioni che lo inducono ad aggravare il procedimento di affidamento nonostante gli strumenti semplificati a disposizione.
Per i micro affidamenti (acquisizioni di importo inferiore ai 5.000 euro), infine, sussiste la possibilità di utilizzare anche mercati elettronici propri.
MIT: indicazioni al RUP a seguito di risoluzione del Contratto di Appalto
Con il parere n. 2831 del 18 luglio u.s., il Ministero delle Infrastrutture e dei Traaporti ha fornito chiarimenti in merito ai comportamenti da adottare in caso di risoluzione del contratto di appalto.
Il primo quesito riguardava il vincolo a seguire necessariamente il dettato normativo dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/2016, interpellando singolarmente e progressivamente tutte le ditte utilmente collocate nell'originaria graduatoria, fino a trovare quella disposta ad eseguire le opere rimanenti alle medesime condizioni dell'originario appaltatore (stesso ribasso d'asta).
Su tale quesito il Ministero ha risposto positivamente confermando la necessità di procedere in tal modo.
Sulla possibilità di inviare un’unica richiesta di interpello contemporaneamente a tutte le ditte, il Ministero ha precisato che l’interpello deve essere posto progressivamente, in ossequio al dettato legislativo, con possibilità di interpellare gli operatori economici che seguono in graduatoria solo in caso di rifiuto del precedente interpellato.
Il Ministero nega, infine, la possibilità di procedere a una nuova gara: “vi è l’obbligo per la stazione appaltante di avvalersi degli esiti della competizione espletata e di attenersi alla graduatoria formulata, senza che sia possibile, al riguardo, alcun esercizio di discrezionalità, né sulle modalità da seguire per il nuovo affidamento, né sul procedimento di scorrimento della graduatoria, vincolato al rispetto dell’ordine di classificazione dei concorrenti”.
Al via il Credito d’Imposta del “Piano Transizione 5.0”
Il 6 agosto 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM Transizione 5.0.
Oltre alla pubblicazione del D.M. MIMIT e MEF 24 luglio 2024, si segnala che il 7 agosto u.s. è stata attivata la piattaforma on-line per la presentazione delle domande sul sito internet del GSE (www.gse.it).
Diventa pertanto operativo il credito d’imposta relativo al “Piano Transizione 5.0”, per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024 e 2025, sulla base di quanto introdotto dall’art.38 del D.L. 19/2024 – legge 56/2024, di attuazione del PNRR.
In particolare, il credito di imposta viene previsto a favore di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni non residenti, per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 (si tratta dei beni cd. “industria 4.0” che comprendono, ad esempio, sia i macchinari che i software).
Il beneficio fiscale viene riconosciuto a condizione che gli investimenti consentano di ottenere complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili ulteriori investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta), nonché le spese per la formazione del personale per l’acquisizione di competenze nella transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente
Per l’accesso al beneficio occorre presentare una istanza telematica al GSE con descrizione del progetto di investimento, del costo e con l’invio delle certificazioni sulla riduzione dei consumi. L’impresa deve anche aggiornare periodicamente il GSE sull’andamento dell’investimento. Il GSE indica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy le imprese che hanno fatto richiesta del credito e l’importo richiesto e trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del credito.
Il MIMIT ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale (www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0 ) alcune slide esplicative del “Piano transizione 5.0”, mentre il GSE ha reso disponibile una specifica “Guida all’utilizzo del portale TR5”.
Dai primi di settembre è prevista anche l’attivazione di un’apposita sezione dedicata alle FAQ sul portale del GSE.
Pronto il Decreto Interministeriale Sull’ obbligo di assicurazione contro i Danni Catastrofali
Sembra ormai in fase di definitiva approvazione il Decreto Interministeriale che dà attuazione alla norma della Legge Finanziaria dello scorso anno nella quale si prevede l’obbligo di assicurazione delle imprese conto i danni catastrofali.
Il testo condiviso dai Ministeri per lo Sviluppo economico e per l’Economia conterrà anche uno schema di convenzione di riassicurazione da parte di SACE fino al 50% del rischio assunto (ipotesi prevista dalla norma).
Potranno essere oggetto della copertura anche i beni strumentali e in leasing.
Nello schema di convenzione è altresì prevista la possibilità per le imprese assicurative di riunirsi per garantire la copertura dei danni.
In Gazzetta Ufficiale il Decreto Ricostruzione Post Calamità
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 186 del 9 agosto 2024 è stata pubblicata la legge n. 111 del 8 agosto 2024, conversione del D.L. n. 76/2024 “Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita’, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”, in vigore dal 10 agosto u.s.
Il provvedimento, in vigore dal 10 agosto u.s. mira a dare un supporto efficace e tempestivo alle popolazioni colpite da calamità, accelerando le procedure di ricostruzione.
Sono previsti contributi per i privati che hanno subito danni alle proprie abitazioni a causa di eventi calamitosi; viene comunque eliminata la possibilità di accedere a contributi per i beni mobili non registrati danneggiati dal sisma del 2016.
Il Commissario Straordinario può riconoscere un contributo forfettario basato sul numero e la tipologia dei vani danneggiati, con un massimo di 3.200 euro per la cucina e 700 euro per altri vani, fino a un totale di 6.000 euro per abitazione.
Vengono inoltre accelerate le procedure di ristoro per le aree colpite da calamità, garantendo un più rapido intervento e supporto alle popolazioni colpite.
La legge, infine, contiene misure specifiche che impattano su singoli territori e eventi (Campi Flegrei, Brindisi e Milano Cortina).
Consiglio di Stato: nessun supplemento istruttorio nella procedura di verifica dell’anomalia
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 7114 del 13 agosto u.s.) ha fornito alcune precisazioni sui tempi e sulla procedura che disciplina la verifica di anomalia dell’offerta, precisando che nel nuovo Codice dei contratti la sequenza procedimentale relativa alla verifica di anomalia passa attraverso tempi “stringenti”, che sono volti a salvaguardare la celere conclusione del procedimento di affidamento.
Il caso esaminato riguardava una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del maggior ribasso, per lavori di adeguamento degli impianti di condizionamento, elettrici, e di sicurezza.
Con ricorso, respinto dal Giudice di Primo Grado, l’impresa contestava la propria esclusione a seguito di verifica di anomalia dell’offerta, nella quale vi sarebbe stata, a suo dire, la violazione del contraddittorio procedimentale, per omesso supplemento istruttorio.
Secondo i Giudici il concorrente non può pretendere un ulteriore ampliamento dei tempi previsti per la produzione della documentazione giustificativa dopo la scadenza del primo termine.
La tempistica procedimentale stabilita dal legislatore prevede che il contraddittorio sia articolato in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l’inoltro delle giustificazioni.
La procedura è così delineata dallo stesso legislatore e si basa su un termine acceleratorio, “non superiore” a quindici giorni, che evidenzia la necessità del superamento della prima parvenza di anomalia nel minor tempo possibile.
Detto termine, infatti, “deve comunque essere congruo e ragionevole in relazione alla complessità delle spiegazioni richieste e delle altre esigenze che potranno venire in rilievo nel caso specifico” ma “fermo il rispetto del termine massimo previsto dalla legge” (così la relazione al codice approvato con D.LGS. n. 36 del 2023).
E’ quindi “necessario seguire il procedimento descritto all’art. 110 e, in particolare, la regola in base alla quale l’esclusione dell’operatore economico potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto del contraddittorio procedimentale ivi previsto, in conformità con le previsioni di Diritto Europeo”.
Il Consiglio di Stato ha altresì evidenziato che la stazione appaltante può richiedere spiegazioni anche sull’economia del processo di fabbricazione o del metodo di costruzione, sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente o sull’originalità dei lavori, forniture o servizi offerti.