Emergenza Caldo: vigilanza straordinaria dell’INL

Emergenza Caldo: vigilanza straordinaria dell’INL

Con una nota diffusa nei giorni scorsi (n. 5752/2024) l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato che, in ragione delle condizioni climatiche in corso, che comportano, nel caso di esposizione eccessiva allo stress termico, l’aumento del rischio infortunistico, darà avvio a una vigilanza straordinaria, durante il periodo estivo dal 1° al 31 agosto 2024, rivolta alla verifica dell’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio: agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale).

Nel corso dell’attività di vigilanza, l’INL intensificherà le attività di verifica in merito alle misure di prevenzione previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo, ponendo particolare attenzione alla presenza nel DVR (o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

In particolare, nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs 81/2008 (ovvero cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008).

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, come previsto dall’art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.

Il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

  • 09 agosto 2024
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