Newsletter Edilizia: aggiornamento al 9 Agosto 2024

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Assestamento Bilancio: 322 milioni aggiuntivi per compensare il rincaro materiali 2024

Aumentano di 322 milioni le risorse per compensare il rincaro materiali nelle quattro finestre temporali 2024 previste per l’accesso ai fondi.

Il 6 agosto u.s., il Parlamento ha approvato definitivamente il Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 e le Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024.

Nell’ambito dei nuovi rendiconti economici, il Ministero delle Infrastrutture, grazie a variazioni di bilancio effettuate tra i propri capitoli di spesa, ha incrementato la dotazione finanziaria per il Caro Materiali 2024, istituito all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 76/2020.

La dotazione iniziale di € 2.480,6 milioni raggiunge così un totale di € 2.802,3 milioni

Protocollo ANAC – AGCM e i nuovi dati su qualificazione Enti Appaltanti

Lo scorso 30 luglio l’ANAC e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno firmato un protocollo di intesa con l’obiettivo di incrementare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

L’intesa, che aggiorna e integra il Protocollo del 2014, prevede che l’Autorità garante segnali ad ANAC eventuali fenomeni presunti di alterazione delle regole e delle procedure di gara che emergano nel corso della propria attività istituzionale su ipotesi di collusione tra imprese per la partecipazione ad appalti pubblici. ANAC, a sua volta, segnalerà ad AGCM, compatibilmente con eventuali indagini dell’Autorità giudiziaria, presunti fenomeni collusivi di cui emerga notizia nel corso dello svolgimento della propria attività o in seguito a specifiche segnalazioni di imprese o stazioni appaltanti.

ANAC e AGCM si impegnano a collaborare e a scambiarsi informazioni ai fini dell’esercizio dei poteri di rispettiva competenza in materia di contratti pubblici, nonché di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali. Per incrementare le segnalazioni su possibili fenomeni di collusione tra imprese nella partecipazione ad appalti pubblici, ANAC si assume il compito di svolgere, anche insieme ad AGCM, presso le stazioni appaltanti, attività volte a promuovere l’individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici.

Le due Autorità si impegnano a prevedere forme di scambio di informazioni tramite la Piattaforma nazionale dati, nonché a definire la tipologia e la qualità delle informazioni che saranno scambiate. Si prevede altresì la possibilità di sperimentare modelli di test diagnostici per evidenziare i casi di sospetta collusione tra imprese.

Le Autorità collaboreranno inoltre nell’applicazione del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità anche al fine di promuovere un maggiore utilizzo del rating stesso.

Si segnala, infine, il recente comunicato con il quale ANAC ha reso noto che al 1° luglio 2024, a un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice appalti, sono 4.541 le stazioni appaltanti che in Italia si sono qualificate. A queste vanno aggiunte 8.063 amministrazioni che si sono convenzionate alle 494 centrali di committenza operative.

Emergenza Caldo: vigilanza straordinaria dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Con una nota diffusa nei giorni scorsi (n. 5752/2024) l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato che, in ragione delle condizioni climatiche in corso, che comportano, nel caso di esposizione eccessiva allo stress termico, l’aumento del rischio infortunistico, darà avvio a una vigilanza straordinaria, durante il periodo estivo dal 1° al 31 agosto, rivolta alla verifica dell’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio: agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale).

Nel corso dell’attività di vigilanza, l’INL intensificherà le attività di verifica in merito alle misure di prevenzione previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo, ponendo particolare attenzione alla presenza nel DVR (o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

In particolare, nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs 81/2008 (ovvero cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008).

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, come previsto dall’art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.

Il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

TAR Lazio, errore nel modulo di partecipazione: no all’esclusione in caso di dichiarazioni veritiere

Il TAR Lazio (Sent. n.15303 del 26 luglio u.s.) si è espresso contro l’esclusione di un’impresa che, pur avendo reso dichiarazioni veritiere, aveva erroneamente “barrato” un modulo di partecipazione alla gara.

Secondo il Tribunale, infatti, non è consentita l’esclusione di un operatore sulla base del mero dato formale consistente nell’aver segnato una determinata casella del modulo compilato in sede di partecipazione alla gara, quando non sia contestato che il medesimo concorrente abbia comunque reso dichiarazioni complete e veritiere in merito alle circostanze rilevanti ai fini della valutazione della Stazione appaltante circa il possesso dei requisiti di onorabilità professionale.

Nel caso preso in esame, nei Documenti di Gara Unici Europei (DGUE), l’impresa e la consorziata esecutrice avevano barrato le apposite caselle “NO”, così dichiarando di non essere mai incorse in vicende professionali rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara. Dalle dichiarazioni integrative presentate dai medesimi operatori emergeva, tuttavia, una serie di precedenti valutabili quali gravi illeciti professionali.

Il TAR richiama la reale volontà che merge dal complesso delle dichiarazioni e chiarisce che gli aspetti formali sono solo uno strumento per pervenire al risultato. Proprio in base al principio del risultato, enunciato dall’articolo 1 del Codice dei contratti pubblici, “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza” (comma 1), con la precisazione che “la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti” (comma 2, primo periodo).

Il principio del risultato, il quale “(…) costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità” (comma 3), chiarisce quindi che la procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina (Cons. Stato, Sez. III, 15 novembre 2023, n. 9812).

Realizzazione parziale opere con permesso di costruire in scadenza: le indicazioni del Consiglio di Stato

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n.14 del 30 luglio 2024) ha pronunciato i seguenti principi di diritto nel caso di opere non completate e permesso di costruire in scadenza:

  • In caso di realizzazione, prima della decadenza del permesso di costruire, di opere non completate, occorre distinguere, anzitutto, se le opere incomplete siano autonome e funzionali oppure no.
  • Nel caso di costruzioni prive dei requisiti di autonomia e funzionalità, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 del Dpr n. 380/2001, in quanto eseguite in totale difformità rispetto al permesso di costruire.
  • Qualora il permesso di costruire abbia previsto la realizzazione di una pluralità di costruzioni funzionalmente autonome (ad esempio villette) che siano rispondenti al permesso di costruire considerando il titolo edificatorio in modo frazionato, gli immobili edificati devono intendersi supportati da un titolo idoneo, anche se i manufatti realizzati non siano totalmente completati, ma – in quanto caratterizzati da tutti gli elementi costitutivi ed essenziali - necessitino solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso di costruire.
  • Qualora invece, le opere incomplete, ma funzionalmente autonome, presentino difformità non qualificabili come gravi, l’Amministrazione potrà adottare la sanzione recata dall’art. 34 Dpr 380/2001.
  • Viene fatta salva la possibilità per la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, di ottenere un titolo che consenta di conservare l’esistente e di chiedere l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del Dpr 380/2001 in modo da dotare il manufatto – di per sé funzionale e fruibile - di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica.

  • 09 agosto 2024
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