Newsletter Edilizia: aggiornamento al 2 Agosto 2024

Newsletter Edilizia: aggiornamento al 2 Agosto 2024

Gentili Referenti,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 2 Agosto 2024:

ANAC: i requisiti di partecipazione alle gare devono essere posseduti per tutta l’esecuzione del contratto

Con l’Atto del Consiglio ANAC del 10 luglio u.s. è stato precisato che i requisiti di partecipazione alle gare, incluso quello relativo all’adeguata idoneità tecnico economica, devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

L’Autorità “ha evidenziato come l’impresa che ha partecipato alla gara e ha conseguito l’aggiudicazione, ha attestato in modo non veritiero il possesso dei requisiti di carattere speciale e ha taciuto la circostanza, a lei ben nota, riguardante l’intercorsa rescissione del contratto d’affitto di ramo d’azienda, che, come confermato dalla SOA, aveva determinato la perdita dei requisiti speciali”.

Pertanto ANAC ha rilevato “la violazione da parte dell’impresa medesima degli obblighi dichiarativi e dei doveri di lealtà e buona fede esigibili nei riguardi degli operatori economici nell’ambito della partecipazione alle procedure di gara per la realizzazione di un corretto confronto concorrenziale, in relazione alla necessità di  dover rendere note le circostanze che influiscono sul possesso dei requisiti, ancor più se non immediatamente desumibili dalle verifiche effettuate tramite le banche dati in uso, evitando di rendere dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti”.

Da quanto emerso – conclude ANAC -, anche se i lavori risultano allo stato ultimati, la stazione appaltante è tenuta a verificare la mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa, procedendo di conseguenza, comunicando i risultati entro trenta giorni all’Autorità.

Consulta l’Atto del Consiglio ANAC del 10 Luglio 2024 a questo link: https://www.anticorruzione.it/-/atto-del-presidente-del-10-luglio-2024-fasc.1441.2024

Emergenza caldo: le nuove indicazioni dell’INPS per la richiesta di CIGO

L’INPS, con il Messaggio n.2736 del 26 luglio2024, ha fornito un quadro riassuntivo delle modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze dovute all’emergenza caldo.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, prevista dall’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442. In tale caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica (presente in domanda o allegata alla stessa) gli estremi dell’ordinanza.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Rispetto alle suddette ipotesi, l’INPS precisa, tuttavia, che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili.

Potranno comunque essere integrate le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso e le giornate/ore per le quali le suddette ordinanze hanno vietato il lavoro.

Per consentire una corretta istruttoria della domanda, è importante che il datore di lavoro rediga la relazione tecnica in modo completo, indicando anche l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. Non devono essere invece allegati alla domanda i bollettini meteo, dal momento che questi ultimi vengono acquisiti d’ufficio dall’Istituto.

Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nel valutare le istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

L’Istituto chiarisce, infine, che le indicazioni fornite valgono anche con per le lavorazioni al chiuso, qualora le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.

Consulta il messaggio INPS n.2736 del 26 luglio 2024 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.07.messaggio-numero-2736-del-26-07-2024_14642.html

Fabbricati acquistati dalle imprese per riqualificazione: il Parlamento favorevole a imposta di registro fissa

Nell’ambito dell’esame sullo schema di Decreto Legislativo per la razionalizzazione delle imposte di registro, sulle successioni e donazioni nonché  dell’imposta di bollo e dei tributi indiretti diversi dall’IVA, le Commissioni Finanze di Camera e Senato si sono espresse a favore della reintroduzione, anche per un periodo limitato di tempo, di una imposta di registro in misura fissa per gli atti di trasferimento di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione che, nei successivi 10 anni, li demoliscono e ricostruiscono per la vendita in classe energetica elevata.

Nell’osservazione parlamentare si prevede, in particolare, l’applicazione dell’imposta fissa pari a 200 euro per gli atti di trasferimento di interi fabbricati, demoliti e poi ricostruiti, anche con variazione volumetrica ove consentita e con il raggiungimento della classe energetica NZEB (edificio a energia quasi zero), A o B, per procedere poi alla vendita.

Ricordiamo che lo Schema di Decreto Legislativo dovrà avere un nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.

TAR Campania: è legittima la clausola che impone il sopralluogo

Il Tar Campania (Sent. n. 4387 del 25 luglio 2024) ha valutato la legittimità di una clausola che impone il sopralluogo a pena di esclusione.

Secondo i Giudici “l’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, ha ritenuto che il sopralluogo “assistito” fosse indispensabile alla formulazione di un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto, basata su una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi. In tale prospettiva, quindi, il sopralluogo è strettamente connesso alla formulazione dell’offerta e ne costituisce un elemento essenziale. Qualora la lex specialis contempli, come nella specie, l’obbligatorietà del sopralluogo, con le modalità indicate, ai fini della presentazione dell’offerta, l’omissione di tale adempimento si configura, invero, più che come una causa di esclusione di natura formale, come un’ipotesi di carenza sostanziale dell’offerta e del suo contenuto. E ciò trova conferma anche nella disposizione di cui all’art. 92, comma 1, del D.LGS. n. 36 del 2023, secondo cui “Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati…”.

Il TAR ha quindi ritenuto infondata la censura con cui si deduce che tale clausola della lex specialis sarebbe nulla/illegittima perché contra legem rispetto alla previsione normativa dell’art. 10, comma 2, D.LGS. 36/2023 secondo cui “le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”.

  • 02 agosto 2024
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