Ministero del Lavoro: interpello n. 5/2024, designazione RLS

Ministero del Lavoro: interpello n. 5/2024, designazione RLS

ll Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 5/2024, fa il punto sulle modalità di designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Nell’istanza, presentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene chiesto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro:  

se le proprie singole articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti debbano essere considerate come entità autonome ai fini della designazione del RLS, oppure se debbano essere trattate come un'unica entità; 

se in aziende con più di 15 lavoratori il RLS debba necessariamente appartenere alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o se sia sufficiente che venga designato da quest'ultima, anche se esterno alla rappresentanza.

In merito al primo quesito, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha ribadito che il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede in modo chiaro che l'unità produttiva si riferisca a strutture dotate di autonomia sia finanziaria che tecnica, finalizzate alla produzione di beni o all'erogazione di servizi. Pertanto se sussistono i requisiti menzionati all’art. 2 del D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81, ogni articolazione territoriale può configurarsi come unità produttiva autonoma.

Per quanto riguarda il secondo quesito la Commissione ricorda che, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81 nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS sia eletto all'interno delle rappresentanze sindacali in azienda, siano esse RSA o RSU. Tuttavia, in assenza di queste rappresentanze, i lavoratori hanno la facoltà di eleggere direttamente il proprio rappresentante.

La stessa normativa precisa che numero, modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori è definito in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo un numero minimo riferito a ciascuna unità produttiva, a seconda del numero di lavoratori impiegati, ovvero

  • 1 sino a 200 lavoratori;
  • 3 da 201 a 1.000 lavoratori;
  • 6 nelle aziende sopra i 1.000 dipendenti.

La Commissione, una volta esposto il quadro normativo tra norme derogabili e inderogabili ha chiarito che il numero minimo di RLS va applicato a ciascuna unità produttiva secondo le dimensioni della forza lavoro.

Quindi, se le articolazioni territoriali del Ministero possono essere considerate come unità produttive separate, ognuna di esse dovrà avere almeno un RLS in base alla sua dimensione.

Riguardo all'appartenenza alla RSU l'interpello precisa che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, non è obbligato ad appartenere alla RSU. È sufficiente che sia designato da essa o quanto meno rappresenti compiutamente gli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza. 

Consulta l’interpello n. 5/2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro a questo link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/interpello-n-5-2024-risposta-min-infrastrutture-trasporti

  • 08 novembre 2024
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