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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota 30 dicembre 2024 n. 9740, ha fornito le prime indicazioni interpretative su alcune delle novità introdotte, a decorrere dal 12 gennaio 2025, dal c.d. “Collegato Lavoro” (L. 203/2024).
Queste le prime indicazioni INL in sintesi sui seguenti temi:
Modifiche al testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Queste in sintesi le prime indicazioni INL in tema di salute e sicurezza: l'art. 1 della L. 203/2024 ha in parte modificato il D.LGS. 81/2008, così come segue:
viene introdotto l'art. 14-bis, che prevede che “entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti”;
viene modificato l'art. 41, in materia di sorveglianza sanitaria, che individua al comma 9, la competenza dell'Azienda Sanitaria Locale come amministrazione procedente per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente (in luogo dell'”organo di vigilanza” indicato nella precedente formulazione);
viene modificato l'art. 65 in materia di destinazione al lavoro di “Locali sotterranei o semi sotterranei”, consentendo l'uso di tali locali chiusi quando le lavorazioni “non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.
Formazione continua dei medici competenti. Utilizzando i dati dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, il Ministero della salute verificherà periodicamente il mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti istituito presso il medesimo Dicastero
Visite mediche. In un’ottica di semplificazione, si prevede che il medico competente possa tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione. Con riferimento all’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi previsto dalla normativa vigente, l’obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, altrimenti, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
Sospensione della prestazione di Cassa Integrazione
L'art. 6 modifica l'art. 8 del D.LGS. n. 148/2015 che disciplina la “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa” nell'ambito di trattamenti di integrazione salariale.
In particolare, il novellato art. 8 stabilisce che:
“il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate”;
“il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attività in questione;
Modifiche in materia di somministrazione di lavoro
Occorre segnalare che sono stati abrogati il quinto e sesto periodo del comma 1 dell'art. 31, che recitano: “nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2025”.
E’ inoltre prevista l'esclusione dai limiti quantitativi di somministrazione a tempo determinato di lavoratori , come da Art. 23, comma 2, dello stesso D.LGS. 81/2015, che esclude i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, da start-up innovative, per lo svolgimento di attività stagionali, per specifici spettacoli, per sostituzione lavoratori assenti, con lavoratori di età superiore a 50 anni etc. e di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Attività stagionali
Sono considerate attività stagionali, oltre a quelle indicate dal DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, tutte quelle che vengono previste per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
Modalità di comunicazione del lavoro agile
Il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile “entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile”.
Dimissioni per fatti concludenti
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore che si protragga oltre il termine previsto dal CCNL applicato o comunque, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'INL, che può verificarne la veridicità. Ne consegue che il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e a tale fattispecie non si applica la disciplina delle dimissioni telematiche. Tale previsione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Consulta la Nota INL 30 dicembre 2024 n. 9740 a questo link: https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/12/inlavoro.INL-DCVIG.REGISTRO-UFFICIALEU.0009740.30-12-2024.pdf
Consulta la L. 230/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/12/28/303/sg/pdf