INAIL: revisione tabelle delle malattie professionali

INAIL: revisione tabelle delle malattie professionali

L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 7 del 15 febbraio 2024, con la quale informa della revisione delle tabelle delle malattie professionali nei settori dell’industria e dell’agricoltura.

La Circolare n.7 del 15/02/2024 è scaricabile da questo link: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-7-15-febbraio-2024.pdf

Le nuove Tabelle conservano la struttura a tre colonne che ricalca quella delle tabelle precedentemente in vigore.

Consulta le nuove Tabelle a questo link: https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato1-circolare-n-7-15-febbraio-2024.pdf

Affinché la malattia professionale venga qualificata come inserita in tabella devono essere rispettati contemporaneamente i contenuti delle tre colonne, riferiti alla malattia stessa.

Nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale. Le malattie nosologicamente definite sono identificate dal codice ICD-10 (INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES AND RELATED HEALTH PROBLEMS 10TH REVISION).

Nella seconda colonna è indicata, per la gran parte delle malattie, la locuzione “lavorazioni che espongono all’azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata. Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione, come per esempio nell’ipoacusia da rumore.

Nella terza colonna, infine, è riportato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.  

Sul piano operativo, pertanto, a fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale “tabellata”, la presunzione legale d’origine opera laddove siano accertate contemporaneamente:

  • l’esistenza della patologia nosologicamente indicata;
  • l’adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;
  • la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.

L’INAIL potrà superare la presunzione legale d’origine professionale della patologia certificata solo ed esclusivamente dimostrando una o più delle seguenti condizioni:

l’assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella;

  • che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata;
  • che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all’azione dell’agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata;
  • che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa;
  • che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità. Di fatto, la manifestazione2 della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata.

Le principali modifiche apportate nella nuova formulazione delle tabelle sono le seguenti:

  • eliminazione nella prima colonna della sottovoce “altre malattie ……” a seguito del rilievo statistico di una sostanziale carenza di denunce relative a tali casi. In definitiva restano tabellate esclusivamente le malattie elencate;
  • eliminazione della voce relativa all’Anchilostomiasi, unica malattia professionale da agenti biologici presente nelle precedenti tabelle dell’industria e dell’agricoltura. Come peraltro precisato in più occasioni dall’Inail, anche di recente per i casi di infezioni da SARS-CoV-2, le patologie infettive sono inquadrate, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro e non delle malattie professionali: in questi casi, infatti, la causa violenta è equiparata a quella virulenta;
  • introduzione del termine cronico per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche sia acute secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l’azione dell’agente patogeno diluito nel tempo;
  • l’aggettivazione non occasionale presente nella precedente tabellazione è stata sostituita con la locuzione abituale e sistematica in accordo ai principi definiti nella circolare Inail del 24 luglio 2008, n. 47, ove si chiarisce che, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione l’adibizione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell’attività professionale dell’assicurato e sia quindi intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l’assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia;
  • inserito il termine maligno per rafforzare nelle specifiche voci l’esclusione delle patologie tumorali benigne (per esempio mesotelioma maligno). Sono state inoltre inserite le seguenti patologie neoplastiche: tumore maligno della laringe e carcinoma del polmone tra le malattie causate da esposizione a nebbie e vapori di acido solforico e altri acidi inorganici forti, l’epatocarcinoma tra le malattie causate da cloruro di vinile, il tumore maligno della laringe e dell’ovaio tra le malattie da asbesto, il carcinoma del nasofaringe tra le malattie causate da polveri di legno e il tumore maligno del polmone tra le malattie causate da esposizione a radon. Sono stati inoltre specificati i tumori causati da radiazioni ionizzanti.

  • 20 febbraio 2024
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