Emergenza caldo: nuove indicazioni INPS per richiesta CIGO

Emergenza caldo: nuove indicazioni INPS per richiesta CIGO

L’INPS, con il Messaggio n.2736 del 26 luglio 2024, ha fornito un quadro riassuntivo delle modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze dovute all’emergenza caldo.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, prevista dall’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442. In tale caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica (presente in domanda o allegata alla stessa) gli estremi dell’ordinanza.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Rispetto alle suddette ipotesi, l’INPS precisa, tuttavia, che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili.

Potranno comunque essere integrate le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso e le giornate/ore per le quali le suddette ordinanze hanno vietato il lavoro.

Per consentire una corretta istruttoria della domanda, è importante che il datore di lavoro rediga la relazione tecnica in modo completo, indicando anche l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. Non devono essere invece allegati alla domanda i bollettini meteo, dal momento che questi ultimi vengono acquisiti d’ufficio dall’Istituto.

Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nel valutare le istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

L’Istituto chiarisce, infine, che le indicazioni fornite valgono anche con per le lavorazioni al chiuso, qualora le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.

Consulta il messaggio INPS n.2736 del 26 luglio 2024 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.07.messaggio-numero-2736-del-26-07-2024_14642.html

  • 02 agosto 2024
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