Travel Risk Management: sicurezza dei dipendenti all'estero

Travel Risk Management: sicurezza dei dipendenti all'estero

Come noto il datore di lavoro è responsabile e garante della salute e sicurezza dei propri dipendenti sul luogo di lavoro, sia quando si trovano presso la sede aziendale in Italia, sia durante i viaggi all’estero: si deve comunque segnalare che il contesto internazionale è sempre più instabile ed i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che si recano all’estero sono molteplici (logistici, climatici, biologici, politici, bellici ecc.).

Definizione del “Travel Risk Management” (TRM)

Il Travel Risk Management” o TRM è l’insieme delle strategie e delle misure adottate dalle aziende per valutare i rischi di viaggio correlati al Paese, e per prevenire infortuni, incidenti o minacce all’integrità fisica e morale dei lavoratori, regolate dalle “Linee guida comuni a livello internazionale sono state elaborate e cristallizzate con lo standard ISO 31030:2021.

Oltre alle Linee Guida, a gennaio 2025, è stato pubblicato, per quanto riguarda l’Italia, il “Documento di orientamento professionale per il Medico Competente: aspetti pratico-gestionali del lavoratore all’estero” dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro.

Questi sono quindi i riferimenti normativi, sia a livello internazionale che italiano, che dettano i parametri delle compliance per le imprese in questo ambito. I Giudici prenderanno quindi a riferimento questi parametri nel valutare le azioni dei datori di lavoro in caso di controversia: l’adozione di queste misure costituisce quindi un elemento imprescindibile per le aziende che intendono inviare propri lavoratori all’estero.

Gli oneri a carico del datore di lavoro che deve inviare propri lavoratori all’estero

I datori di lavoro che intendono inviare propri lavoratori all’estero (in trasferta, in distacco o con trasferimento all’estero) redigere una policy che indichi la strategia di TRM dell’azienda e che definisca le procedure da seguire per identificare i rischi e prevenirli o contenerli, nonché i ruoli e le responsabilità interne all’azienda.

Primo onere: la corretta valutazione dei rischi

Primo onere delle aziende è quello di effettuare una corretta valutazione dei rischi, che deve adattarsi alle specificità dei fattori di rischio presenti all’estero, spesso non rilevanti in Italia. Si considerino, ad esempio, i rischi connessi a malattie ormai debellate sul nostro territorio o ad eventi bellici, che possono avere un impatto sulla logistica del Paese. In questi casi spetta al datore di lavoro studiare le vie più sicure di entrata e di uscita dai siti lavorativi. Un altro esempio riguarda i rischi connessi ai contesti politici e/o religiosi: in taluni Paesi, dove la religione svolge un ruolo molto importante, il vilipendio della religione può comportare severe sanzioni.

Secondo onere: individuare le misure di prevenzione adeguate

Una volta identificati i rischi specifici di un Paese, il datore di lavoro deve individuare le misure di prevenzione adeguate, quali ad esempio, la vaccinazione dei lavoratori inviati all’estero oppure attivare un’assicurazione di viaggio e medica a favore dei dipendenti, o stipulare convenzioni con strutture sanitarie locali per garantire un’adeguata assistenza sanitaria, o convenzioni per assicurare un immediato rimpatrio del lavoratore.

Terzo onere: l’informazione ai lavoratori, la scheda Paese

I lavoratori devono essere formati adeguatamente sui rischi cui vanno incontro: uno strumento utile, identificato dalle Linee Guida, è la scheda Paese, cioè un documento che contiene le informazioni utili per rendere effettiva l’assistenza medica nel Paese di destinazione. La scheda Paese conterrà, solitamente, le istruzioni per i dipendenti per supportarli nel trattare direttamente patologie minori del viaggiatore nonché i riferimenti da contattare in caso di emergenza.

Quarto onere: monitoraggio e seguimento della salute dei lavoratori

Il datore di lavoro dovrà infine continuare a monitorare i dipendenti anche durante il viaggio ed accertarsi delle loro condizioni di salute al rientro.

Il ruolo del Medico Competente e le possibili conseguenze civili e penali

Una figura chiave delle aziende per definire quali siano le misure idonee da adottare sulla base degli standard sopra individuati, è il medico competente, cui sono rivolte prioritariamente le recenti linee guida.

Le aziende che non adottano strategie di TRM rischiano di compromettere la propria continuità aziendale e di dover far fronte a gravi responsabilità civile e penali. Queste ricadono sul datore di lavoro (e in particolare sui membri del CDA) in caso di accertata violazione dell’obbligo di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che si può estendere anche ad infortuni occorsi all’estero. A ciò si aggiunge un potenziale danno reputazionale per l’azienda.

 

  • 23 aprile 2025
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