RENTRI: scadenza pagamenti entro il 30 Aprile 2025

RENTRI: scadenza pagamenti entro il 30 Aprile 2025

Il RENTRI ricorda che come stabilito dall’art. 14 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 gli operatori e i soggetti delegati che si sono iscritti al RENTRI nel 2024 devono versare, entro il 30 aprile 2025, il contributo per l’annualità 2025.

Gli operatori ed i soggetti di cui sopra sono quelli per i quali la procedura di iscrizione si è conclusa nel 2024 con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica.

Per effettuare il versamento deve essere utilizzata la funzione “Pratiche/Contributo annuale” disponibile nella propria Area Riservata.

Il contributo annuale dovrà essere versato con le stesse modalità seguite per l’iscrizione, utilizzando la piattaforma PagoPA, il sistema nazionale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.

Il contributo annuale, per gli anni successivi a quello di iscrizione, è pari a:

€ 60,00 per ogni unità locale:

per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti,

trasportatori a prescindere dal numero dei dipendenti,

soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti a prescindere dal numero dei dipendenti,

intermediari e consorzi a prescindere dal numero dei dipendenti,

intermediari e consorzi a prescindere dal numero dei dipendenti,

per i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;

€ 30,00 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;

€ 10,00 per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Consulta l’Art. 14 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 pubblicato sulla G.U. del 31 Maggio 2023 n.126 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/05/31/126/sg/pdf

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la comunicazione sul sito ufficiale del RENTRI  a questo link: https://www.rentri.gov.it/news/contributo-annuo-2025-soggetti-iscritti-nell-anno-2024#:~:text=Come%20stabilito%20dall'art.,contributo%20per%20l'annualit%C3%A0%202025

  • 18 aprile 2025
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