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INAIL ha pubblicato da sul proprio sito il seguente documento “Prevenzione e protezione dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente”, che riassume quanto previsto dal Dlgs 101/2020.
Ricordiamo che il radon è un gas radioattivo naturale che, se inalato, può dare origine a processi di cancerogenesi a livello dell’epitelio bronchiale tramite i suoi prodotti di decadimento. Il maggior contributo alla concentrazione di radon indoor proviene dal suolo, dal quale penetra all’interno degli edifici.
Nel documento pubblicato da INAIL vengono illustrate le caratteristiche principali sulla natura di questo gas inquinante e ai suoi effetti sanitari: sono descritti in modo sintetico i principali aspetti connessi alla valutazione del rischio nei luoghi di lavoro di interesse (tenuto conto anche di quanto introdotto dal Piano Nazionale d’Azione per il Radon) alla prevenzione e alla protezione dell’esposizione al radon dei lavoratori secondo il dettato normativo.
In base alla normativa vigente, per valutare il rischio connesso al radon occorre che un servizio di dosimetria riconosciuto o un organismo in possesso dei requisiti previsti dalla legge determini la concentrazione media annua di radon in aria, secondo le modalità ex Allegato II del D.lgs. 101/2020.
Qualora i livelli di Radon indoor superino il Livello di Riferimento, quale misura di protezione collettiva correttiva, è necessario introdurre accorgimenti tecnici volti ad ostacolare l’ingresso del radon nell’edificio e quindi a ridurre i valori di concentrazione negli ambienti interni.
Queste infine le sanzioni previste dal D.LGS 101/2020, art. 205, c. 1: l’esercente che non effettua con le modalità e scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui agli art. 17, cc. 1, 1-bis, 2 e 3, e articolo 22, cc. 1, 2 e 3, è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da euro € 2.000,00 ad € 15.000,00.
Consulta la pagina INAIL sul radon a questo link: