Nuove linee d’indirizzo per formazione degli alimentaristi

Nuove linee d’indirizzo per formazione degli alimentaristi

Sono state approvate dalla Regione Toscana le nuove Linee di indirizzo per la formazione degli alimentaristi (Delibera di giunta regionale 540/2024) che sostituiscono le precedenti disposizioni in materia (Delibere di Giunta regionale 559/2008 e 24/2000, quest’ultima riguardante il percorso formativo per i titolari e/o responsabili dei piani di autocontrollo e gli addetti alle attività agricole).

La formazione del personale addetto alla:

·       preparazione
trasformazione
  manipolazione
trasporto
vendita e somministrazione degli alimenti
è un requisito fondamentale per garantire l'igiene e la sicurezza degli alimenti. Costituisce infatti uno strumento indispensabile per prevenire le tossinfezioni alimentari. Il regolamento CE 852/2004 stabilisce che i responsabili dell'impresa alimentare, cioè gli Operatori del settore alimentare (OSA), gli Operatori del settore mangimistico (OSM) e gli Operatori Economici (OE) oppure i Responsabili dei Piani di autocontrollo o i Preposti, sono tenuti a possedere idonea formazione e assicurarla ai propri addetti in relazione al tipo di attività assegnata.
Si tratta di una formazione specifica in materia di igiene alimentare, permanente e documentata.

In Toscana la formazione in tema di igiene e applicazione del sistema HACCP è disciplinata dalla Delibera di Giunta regionale 540 del 6 maggio 2024, Linee di indirizzo inerenti alla formazione degli alimentaristi (in attuazione dei Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004) e all’attività di controllo delle Aziende UU.SS.LL per la valutazione dell’adeguatezza della formazione presso le imprese dell’ambito alimentare che, in particolare, definisce:

·       le responsabilità degli Operatori in tema di formazione (formazione continua: formazione, addestramento, supervisione), i moduli formativi (A, B, C) con i relativi contenuti e le modalità di erogazione, i requisiti dei docenti, l’aggiornamento periodico ecc.

·       le indicazioni alle Aziende Usl sull’attività di verifica della formazione e della sua efficacia, nell’ambito dei controlli ufficiali.

I corsi si articolano in moduli (A, B, C) e rappresentano un insieme di obiettivi formativi aggregati.

·       La formazione degli addetti del LIVELLO 1 è costituita dal percorso formativo Modulo A; per saperne di più vai a questo link: https://www.regione.toscana.it/documents/10180/17345961/Classificazione+del+personale+alimentarista+-+Livello+1.pdf/10d8c056-15d5-6b80-06dc-6d5d2420b0b5?t=1717579759461

·       La formazione degli addetti del LIVELLO 2 è costituita dal percorso formativo Modulo A + Modulo B; per saperne di più vai a questo link: https://www.regione.toscana.it/documents/10180/17345961/Classificazione+del+personale+alimentarista+-+Livello+2.pdf/bdbbd616-5ad2-dbf4-9935-55fedd6ee07e?t=1717579804918

·       La formazione degli Operatori, Responsabili del Piano di autocontrollo o preposti è costituita dal Modulo A + Modulo C.

I corsi di formazione, in base al modulo, possono essere erogati da:

il modulo A può essere erogato dalle imprese alimentari per i propri addetti, dalle Agenzie formative accreditate in Regione Toscana

i moduli B e C possono essere erogati dalle imprese alimentari per i propri addetti e dalle Agenzie formative accreditate in Regione Toscana

In particolare le agenzie accreditate, devono chiedere il riconoscimento dei percorsi formativi relativi ai Moduli B e C sulla base delle schede descrittive approvate con Decreto dirigenziale 10652/2024 come modificato dal Decreto dirigenziale 10946/2024

 Formazione specifica in tema di celiachia

Oltre  al corso previsto per tutti gli alimentaristi, gli operatori del settore alimentare, responsabile dell'attività o suo delegato, responsabile del piano di autocontrollo, personale direttamente coinvolto nella preparazione e manipolazione (cuoco, aiuto cuoco, pizzaiolo, sporzionatore) e, per quanto riguarda la somministrazione, almeno il maitre o responsabile di sala, delle imprese che producono alimenti non confezionati senza glutine (contenuto inferiore ai 20 ppm), destinati alla somministrazione e vendita diretta a celiaci, sono tenuti a frequentare un corso di formazione specifico sulla celiachia e le relative problematiche alimentari, differenziato a seconda del profilo di rischio dell'attività cui è associata l'impresa, di cui alla Delibera di Giunta regionale 1128 del 3 agosto 2020 Allegato A – Linee di indirizzo Tabella A dell'Allegato A - Moduli formativi per fascia di rischio

Gli ambiti di applicazione delle linee di indirizzo sono:

·       attività di produzione pasti per la ristorazione collettiva/assistenziale: ospedali, case di cura e di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, caserme, istituti di pena, ecc.

·       attività di produzione pasti per la ristorazione pubblica: ristoranti, pizzerie, trattorie, fast food, catering, strutture ricettive (alberghi, bed and breakfast, ostelli, agriturismi, etc.), bar, circoli privati, sagre, ecc.

·       laboratori artigianali con vendita diretta al consumatore (es. pizzerie a taglio, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie, panifici, etc.).

Le indicazioni non riguardano la preparazione estemporanea ed occasionale, su richiesta del cliente, di piatti adatti a persone intolleranti al glutine, in quanto basati su prodotti naturalmente privi di glutine o con alimenti etichettati "senza glutine".

Queste linee di indirizzo, rivolte in particolare al settore della ristorazione pubblica e collettiva, oltre a ridefinire il percorso formativo nell'ambito specifico, chiariscono i requisiti strutturali e gestionali necessari per una corretta conduzione di un'attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti senza glutine destinati direttamente al consumatore finale.

Per saperne di più vai a questo link: https://www.regione.toscana.it/-/formazione-degli-operatori-alimentari

  • 23 luglio 2024
  • Blog-news
  • 74 Visite