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Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 7 Marzo 2025.
Questi gli argomenti trattati:
Dal 31 Marzo 2025 scatta l’obbligo delle polizze catastrofali: pubblicato il Decreto Ministeriale
Come già preannunciato con apposita comunicazione, si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio u.s. è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze – D.M. 30 gennaio n.18/2025 - Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Come noto, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per le imprese con stabile organizzazione in Italia, di stipulare polizze assicurative per coprire i danni a specifici beni aziendali causati da calamità naturali, tra cui sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. L'obbligo dovrà essere adempiuto entro il 31 marzo 2025 (come previsto dal DL Proroghe Termini 2024 convertito nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025); dalla data di pubblicazione del Dm (27 febbraio) vengono infatti previsti 30 giorni per adeguare i testi delle polizze alle previsioni di legge.
La legge istitutiva aveva rinviato ad un successivo decreto la possibilità di stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione nonché le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi. In attuazione di tale previsione il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha elaborato il D.M. pubblicato in Gazzetta.
Il provvedimento attuativo pubblicato in Gazzetta precisa che il vincolo assicurativo riguarda tutte le imprese tenute all’iscrizione nel relativo Registro con sede in Italia o all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia (sono esclusi i professionisti) e che i beni assicurabili sono quelli iscritti a bilancio come immobilizzazioni materiali: terreni, fabbricati (inclusi impianti, strutture fisse e opere murarie), impianti e macchinari (inclusi sistemi a controllo numerico), attrezzature industriali e commerciali.
Sono coperti dalle polizze eventi quali alluvione, inondazione ed esondazione, sisma, (purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti), frana. Non sono coperti i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo, i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi, i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose e i danni relativi da energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
I premi assicurativi devono essere proporzionali al rischio, tenendo conto dell’ubicazione sul territorio, della vulnerabilità dei beni assicurati, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia. In direzione maggiormente favorevole rispetto al testo originario si colloca l’inserimento del criterio di proporzionalità del rischio relativo all’adeguamento infrastrutturale delle imprese stesse senza quindi penalizzare eccessivamente le imprese di minor dimensione che hanno mezzi inferiori per effettuare quei miglioramenti infrastrutturali e di protezione che le consentirebbero di ottenere delle condizioni assicurative più favorevoli.
Le imprese autorizzate alla stipula sono le imprese abilitate all’esercizio in Italia del “Ramo 8” (incendio ed elementi naturali). Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.
In merito all’entità del danno indennizzabile, si prevede, per la fascia fino a 30 mln. di euro di somma assicurata, la possibilità che le polizze assicurative prevedano una franchigia non superiore al 15% dello stesso danno indennizzabile; per la fascia sopra i 30 mln. di euro la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera determinazione delle parti.
Per quanto riguarda i massimali o limiti di indennizzo, si prevede che, fino a 1 milione di euro, l'indennizzo copra l'intera somma assicurata; da 1 a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata mentre sopra i 30 milioni di euro le condizioni vengono negoziate tra le parti. Per le polizze fino a 1 mln. di euro di somma assicurata, è possibile stipulare i contratti di assicurazione, sia pure in forma collettiva, anche per il tramite di convenzioni che prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.
Le imprese che non dovessero ottemperare all’obbligo di dotarsi di una polizza catastrofale potranno essere escluse da garanzie e agevolazioni pubbliche e dalla partecipazione a gare pubbliche.
MIT conferma il divieto di sorteggio per la scelta delle imprese da invitare alle procedure negoziate
Con due recenti pareri del 27 febbraio u.s. (n. 2023 e 2024), il Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture è intervento sulla corretta gestione delle procedure negoziate confermando, in particolare, il divieto (sancito dall’art. 50 e dall’All. II.1 del Codice Appalti) relativo all’utilizzo del sorteggio dei soggetti da ammettere alla procedura.
Con il primo parere (n.2023), il Ministero dopo aver richiamato l’impossibilità “di utilizzare il sorteggio per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento di contratti sotto soglia” precisa che in mancanza di regolamento interno, i criteri “devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza” e “sono individuati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente”.
Il secondo parere (n.2024) riguarda la possibilità di eludere la fissazione di ulteriori criteri per scegliere gli operatori da far competere, facendo riferimento al “sistema di qualificazione degli operatori economici operanti in quell’ambito, di cui all’articolo 100 comma 4 e seguenti e dell’allegato II.12 del Codice, il quale già definisce criteri ampiamente sufficienti a garantire i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza richiesti”.
Anche in questo caso il MIT ribadisce che operando nel modo prospettato si introdurrebbe “una deroga generalizzata al divieto di sorteggio per tutti i contratti di lavori e pertanto non risulta conforme al dettato normativo, che consente il ricorso a metodologie di estrazione casuale dei nominativi esclusivamente in relazione a circostanze che caratterizzano singoli affidamenti, come si evince dalla formulazione letterale della previsione normativa in cui si richiede di comprovare la sussistenza di situazioni particolari e specificamente motivate nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori”.
MIT: ancora presenti categorie super specialistiche, tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria
Con il Parere n. 3258 del 27 febbraio u.s. il Ministero Infrastrutture ha precisato che l’attuale Codice Appalti prevede ancora le categorie super specialistiche e che non sussiste più distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria e non.
La presenza delle categorie c.d. SIOS è testimoniata da diverse disposizioni del Codice: art. 104, c. 11, art. 119, c. 2, art. 40, c. 2 lett. f) n. 9 dell'Allegato I.7.
Di converso, è stato chiarito che ai sensi del nuovo Codice dei Contratti tutte le categorie sono da ritenersi a qualificazione obbligatoria.
Richiesta garanzie provvisorie negli appalti sotto soglia
Secondo il MIT (Parere n.3276 del 27 febbraio u.s.) le stazioni appaltanti non devono richiedere la garanzia provvisoria per gli affidamenti sottosoglia, salvo che nei casi di:
In queste ipotesi specifiche, la garanzia provvisoria può essere richiesta solo se sussistono particolari esigenze che ne giustifichino l’introduzione e che devono essere esplicitate nella decisione di contrarre, nel bando o in un altro atto equivalente.
La norma di riferimento, precisa il Ministero, è l’art. 53 del Codice Appalti: per gli affidamenti sottosoglia, quindi, la richiesta della garanzia provvisoria non è automatica, ma può essere prevista solo in presenza di specifiche esigenze sulla base di una valutazione discrezionale della stazione appaltante, nel rispetto dei limiti indicati dalla normativa.
ANAC: obbligo di trasparenza per le Società in Controllo Pubblico
In un parere del 12 febbraio u.s. l’ANAC ha precisato che le società in controllo pubblico sono tenute ad applicare i medesimi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni. Questo obbligo vale anche per le società per azioni che operano in regime di concessione, come gestori di autostrade.
In particolare, all’interno della sezione “Società trasparente”, sono tenute a pubblicare tutti i dati richiesti per legge, ivi comprese le informazioni relative ai compensi percepiti e alle spese di missione. Tra i dati da pubblicare anche quelli relativi agli amministratori: atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo, curriculum, compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, ecc.
Agenzia delle Entrate: chiarimenti su split payment e appalti pubblici
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 52 del 28 febbraio u.s., ha fornito chiarimenti sulle modalità di fatturazione della ritenuta di garanzia negli appalti pubblici, con applicazione dello split payment.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in un appalto pubblico, è ammessa l’indicazione in fattura del corrispettivo per la prestazione eseguita, al lordo della ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi contributivi. Al momento dell’effettivo pagamento della ritenuta, già fatturata, la Pubblica amministrazione trattiene l’IVA e la versa all’Erario con il meccanismo dello split payment. La ritenuta si applica agli importi netti progressivi delle prestazioni e viene svincolata solo in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolarità contributiva tramite il rilascio del DURC.
L’impresa può emettere fattura comprensiva della ritenuta dello 0,5%, pur essendo il relativo importo effettivamente pagato solo dopo la verifica della regolarità contributiva. In caso di irregolarità, la Pubblica amministrazione provvede direttamente al versamento della ritenuta all’Ente previdenziale.
Consulta la risposta n. 52 del 28 febbraio 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8473268/Risposta+n.+52_2025/22065938-8fed-5893-de81-b7170e1a3206
Consiglio di Stato, appalto in lotti: vincoli di partecipazione rimessi alla Corte Europea
Il Consiglio di Stato (Sent. n.1707/2025) ha deciso di rimettere alla Corte di Giustizia Europea il giudizio sul vincolo di partecipazione ad un appalto suddiviso in lotti estendibile a operatori riconducibili ad unico centro decisionale.
Il caso specifico riguardava un appalto di servizi suddiviso in 16 lotti nell’ambito del quale si limitava la possibilità di presentare offerte a massimo otto lotti e si fissava l’aggiudicazione a non oltre quattro lotti.
Nella sentenza di primo grado si era ritenuto che il vincolo di partecipazione dovesse essere esteso a tutte le imprese riconducibili ad un unico gruppo economico e ad un solo centro decisionale; l’aggiudicataria, ricorrendo in appello, aveva sostenuto che il vincolo doveva essere interpretato solo con riferimento a ciascun operatore economico.
Il Consiglio di Stato ha reso noto che l’Adunanza Plenaria ha deciso di sollevare la questione di fronte alla Corte di Giustizia Europea da cui ora si attende la decisione.
Consiglio di Stato: sì al soccorso istruttorio per certificazioni scadute che consentono punteggi migliorativi
Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n.1707 del 27 Febbraio u.s.) ha ritenuto ammissibile il ricorso al soccorso istruttorio in caso di certificazioni scadute richieste non come requisito di partecipazione, ma ai fini di un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica.
Successivamente alla verifica delle offerte non è pertanto possibile eliminare retroattivamente il punteggio premiale a causa della scadenza della certificazione.
Il principio di massima partecipazione è stato ritenuto interesse prioritario e coerente con la normativa vigente: le carenze meramente documentali e formali, che non alterano il contenuto sostanziale dell’offerta e non producono distorsioni sul confronto competitivo, non possono generare conseguenze sostanziali sull’affidamento.