Newsletter Edilizia, aggiornamento al 18 Aprile 2025

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 18 Aprile 2025

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo, 

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 18 Aprile 2025.

Questi gli argomenti trattati:

Rinnovato il CCNL CONFAPI ANIEM: operativi gli incrementi economici con decorrenza 1°Aprile 2025

Con il verbale del 15 aprile u.s. è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro delle piccole e medie imprese edili tra Confapi Aniem e le organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, con decorrenza 1° aprile 2025 fino al 30 giugno 2028.

Dopo il rinnovo della parte economica sottoscritto il 24 marzo u.s., la cui operatività era subordinata agli ulteriori accordi sulla parte normativa, il percorso contrattuale è stato completato con le intese in materia di trasferta, denuncia unica edile, Fondapi, sorveglianza sanitaria e fondo territoriale per la qualificazione.

Viene pertanto data attuazione all'intesa economica che prevede un incremento salariale totale di 175 euro per l'operaio comune, suddiviso in due tranche: 100 Euro dal 1° aprile 2025 e 75 Euro dal 1° marzo 2027.

Si segnalano in particolare i seguenti aspetti contenuti nell’accordo:

Trasferta: con la nuova disciplina, che modifica l’art. 21 del CCNL, l’Edilcassa di appartenenza resta l'unica referente per l'impresa: per gli operai in "trasferta" e per tutta la durata della stessa, tutti gli adempimenti previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale saranno gestiti presso la stessa Edilcassa, a cui competeranno gli adempimenti nei confronti della cassa dove si svolgono i lavori.

Modello Denuncia Unica: la definizione del Modello di Denuncia Unica presso le Edilcasse/Casse Edili è funzionale all'applicazione di quanto già previsto dal CCNL 2019, in merito all'effettiva possibilità di compensare i debiti verso la Cassa Edile con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell'INPS e/o dell'Agenzia delle Entrate. Il nuovo modello presenterà elementi obbligatori e bloccanti quali la verifica delle ore ordinarie lavorabili, permessi, ferie, CCNL e Contratto Integrativo applicati, EVR, ore malattie e trasferta.

Sorveglianza sanitaria: viene previsto l’avvio di un progetto sperimentale, di durata annuale, dal 1° Gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, con l’obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni, relativamente alla categoria degli operai, nonché di rilanciare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili. Al fine di realizzare tale progetto, vengono messe a disposizione risorse complessive pari a 3 milioni.

Fondo Territoriale per la qualificazione: si avvia una sperimentazione biennale nell’ambito del “Regolamento fondo territoriale per la qualificazione del settore formazione” con l’obiettivo di sviluppare un sistema di premialità, favorendo le imprese più qualificate con la costituzione di un apposito Fondo per le PMI.

Le Parti hanno altresì convenuto di avviare i lavori delle commissioni tecniche sulla classificazione dei lavoratori e per la stesura dell’intero testo contrattuale aggiornato.

ANAC: Piano di vigilanza su ritardi, opere incompiute e sistema di qualificazione

L’ANAC ha reso noto che nei prossimi mesi l’attività di vigilanza si concentrerà sulle opere incompiute e sui ritardi, sul disinteresse e sulla mancanza di verifiche delle amministrazioni sull’andamento degli appalti affidati, sugli interventi per il dissesto idrogeologico bloccati o rallentati.

Nel settore dei lavori pubblici la vigilanza riguarderà l’intera vita dell’appalto, includendo le fasi di programmazione e progettazione, nonché le successive fasi di scelta del contraente ed esecuzione dell’appalto, compreso il collaudo dello stesso.

Particolare attenzione sarà data alla corretta determinazione del valore della procedura e del rispetto delle soglie, nonché all’applicazione delle norme sulla suddivisione in lotti.

Ulteriore ambito d’indagine potrà riguardare le procedure e gli affidamenti effettuati mediante ricorso all’istituto della somma urgenza al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista dall’art. 140 del vigente codice dei contratti pubblici. L’Autorità orienterà poi la propria attività di vigilanza sulle dighe e sulle opere idrauliche che si trovano attualmente in fase di stallo.

Allo scopo di garantire una verifica dell’utilizzo regolare dei finanziamenti erogati in conformità di tutte le norme applicabili, nonché dell’attuazione corretta delle misure previste nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza (PNRR), l’Autorità individuerà gli interventi del piano di rilevanza strategica che risultano maggiormente significative a livello nazionale (quali a titolo meramente esemplificativo “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” e “Istruzione e ricerca”). Relativamente alla selezione dei contratti da monitorare sarà adottato un approccio basato su un criterio di rischio, comprendendo l’analisi del rischio di frode; i contratti da monitorare saranno selezionati non solo in base al valore economico, ma anche al rischio associato alla tipologia dell'opera (ad esempio, progetti infrastrutturali complessi o settori storicamente soggetti a problematiche di corruzione). In questo ambito saranno altresì valutati i contratti ad alto impatto sociale o pubblico: opere, servizi e forniture che rivestono un interesse strategico per la collettività e per il Paese.

Sarà oggetto di approfondimento, infine, anche il sistema di qualificazione degli operatori economici e, in particolare, delle prescrizioni vigenti per il conseguimento della qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32. Per tali categorie, infatti, l’art. 18, comma 25, dell’Allegato II.12 del Codice Appalti prescrive l’obbligo della disponibilità dell’Impresa di uno stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni indicati nella declaratoria della Categoria di lavorazione.

Parere MIT su incompatibilità RUP e D.L.

Il MIT (parere n. 3360 del 3 aprile u.s.) ha risposto al seguente quesito: 

“Nel caso in cui, per interventi superiori a 1.500.000 euro, vi sia incompatibilità tra RUP e Direttore dei Lavori, tale incompatibilità si estende anche ai rispettivi collaboratori? Un soggetto può quindi essere contemporaneamente collaboratore del RUP e del DL?”.

Il Ministero, dopo aver sottolineato come non esista un divieto normativo assoluto che impedisca allo stesso soggetto di essere contemporaneamente collaboratore sia del RUP sia del Direttore dei Lavori, ha evidenziato che “occorre considerare anche l’attività che è chiamato a svolgere il collaboratore, se vengono in considerazione direttori operativi o ispettori di cantiere. Si ricorda che il c.d. decreto correttivo ha inserito nell’art. 15 del d.lgs 36/2023 l’ipotesi della delega delle operazioni esecutive. Pertanto si rimandano alla stazione appaltante le valutazioni relative al caso concreto, specie se venissero in considerazione lavori di importo superiore a 1.500.000 di euro”.

Con le modifiche introdotte al Codice Appalti sussiste la possibilità di delegare mere operazioni esecutive da parte del RUP ad altri soggetti (art. 15, comma 4), ampliando così le possibilità di organizzazione flessibile da parte delle stazioni appaltanti; resta fermo che per interventi sopra la soglia di 1.500.000 euro, i due ruoli devono essere assegnati a soggetti diversi, ma ciò non comporta automatica incompatibilità tra i rispettivi collaboratori che dovrà essere valutata nel caso concreto.

In Gazzetta Ufficiale la delibera ANAC sul Contributo Gare 2025

La Delibera ANAC sul regime contributivo per l’anno 2025, da applicarsi a imprese e stazioni appaltanti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 11 aprile.

Come noto, l’entità del contributo è commisurata all’importo a base d’asta; relativamente agli operatori economici gli importi sono dovuti in base alle seguenti modalità:

Importo Appalto/Concessione e quota Operatori Economici

  • Se inferiore a € 150.000,00: Esente
  • Uguale o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 300.000,00: € 18,00
  • Uguale o superiore a € 300.000,00 e inferiore a € 500.000,00: € 33,00
  • Uguale o superiore a € 500.000,00 inferiore a € 800.000,00: € 77,00
  • Uguale o superiore a € 800.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00: € 90
  • Uguale o superiore a € 1.000.000 euro e inferiore a 5.000.000: € 165,00
  • Uguale o superiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00: € 220,00
  • Uguale o superiore a 20.000.000,00: € 560,00

Consulta la Delibera ANAC pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 11 Aprile 2025 n.85 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-04-11&atto.codiceRedazionale=25A02191&elenco30giorni=false

Le ultime FAQ della CNCE sulla congruità della manodopera

Si segnalano le recenti FAQ pubblicate dalla CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) sulla congruità della manodopera, relative, rispettivamente, alla possibilità di giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso in caso di lavorazioni particolari e all’attività di montaggio Linee Vita e attività di moviere.

Si riportano di seguito i testi delle FAQ:

Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso in caso di lavorazioni particolari?

Si, dal marzo 2023 non è più ammessa la semplice autodichiarazione dell’impresa sulle casistiche di lavorazioni particolari (come, ad esempio, materiali dal costo rilevante, macchinari altamente tecnologici, tecniche costruttive particolari) ma è necessaria l’allegazione di idonea documentazione comprovante le specificità del caso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione del Direttore dei Lavori, adeguatamente motivata, del mancato raggiungimento dell’importo atteso – Computo metrico estimativo – Capitolato di appalto – Contratto – Schede tecniche esplicative riferite ai materiali o ai macchinari utilizzati).

È considerata edile l’attività di montaggio Linee Vita? E l’attività di moviere?

Si, l’attività di montaggio linee vita (ad esclusione dei casi in cui l’installazione venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione) e quella di moviere sono considerate attività edili e quindi rientranti nell’ambito di applicazione della congruità di cui al DM n. 143/2021.

Consiglio di Stato, certificazione parità di genere con avvalimento: mancato rispetto della lex specialis

Con la sentenza n.3117 dell’11 aprile u.s., il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla possibilità di soddisfare il requisito della parità di genere attraverso un contratto di avvalimento.

Il caso specifico ha riguardato un appalto di servizi nel quale il bando di gara prevedeva un criterio premiale per il possesso della certificazione di parità di genere (art. 46-bis del D.LGS. n. 198/2006). Il soggetto aggiudicatario, una costituenda Rete Temporanea di Imprese, era privo dei requisiti (solo la mandataria possedeva la certificazione) e aveva provveduto a stipulare un contratto di avvalimento premiale. Il Tar, su ricorso della seconda classificata, aveva annullato l’aggiudicazione.

Nel ricorso al Consiglio di Stato presentato dalla mandataria si evidenziava lo spazio ulteriore concesso all’istituto dell’avvalimento nel nuovo Codice Appalti, tale da coinvolgere anche requisiti premiali.

In particolare, secondo l’appellante, l’avvalimento “non ha più come punto di riferimento il prestito dei requisiti, bensì le risorse trasferite: qualunque requisito di accesso (anch’esso attinente a qualità soggettive dell’azienda, come ad esempio il fatturato specifico o l’esperienza in attività analoga) o qualunque elemento premiale può essere oggetto di avvalimento”.

I Giudici, pur riconoscendo questa evoluzione dell’istituto, hanno respinto la ricostruzione sulla quale si fondava il ricorso perché in contrasto con i contenuti della lex specialis: il Disciplinare di gara, infatti, prevedeva espressamente che “in caso di RTI, Consorzi, GEIE e reti d’impresa la certificazione deve essere presentata da tutti”.

Lo stesso Disciplinare, inoltre, ammetteva l’avvalimento solo per alcuni requisiti e imponeva il divieto di partecipazione dell’ausiliaria e dell’ausiliata in caso di avvalimento premiale.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello sulla base della violazione di quanto disposto dalla documentazione di gara.

Consiglio di Stato, Consorzi e Beni Culturali: fondamentali i requisiti dell’impresa esecutrice

Con la sentenza n.875/2025 il Consiglio di Stato stabilisce che nel settore dei beni culturali non assumono rilevanza i requisiti tecnici della struttura consortile, ma unicamente la qualificazione dell’impresa esecutrice.

Il caso ha riguardato un consorzio fra società cooperative e una consorziata esecutrice priva di adeguata attestazione SOA.

La lex specialis di gara (bando pubblicato da INVITALIA) aveva espressamente previsto, a pena di esclusione, che il soggetto esecutore avesse “in proprio” il possesso dei requisiti previsti, ritenendo la disposizione applicabile anche ai consorzi di società cooperative di produzione e lavoro, andando oltre le differenziazioni rispetto ad altri tipi di consorzi.

Il TAR Toscana, con sentenza n. 682 del 2024, aveva annullato l’aggiudicazione, partendo proprio dalla disposizione della lex specialis nella quale si richiedeva al soggetto deputato all’esecuzione dei lavori di “essere dotato in proprio di una qualificazione specialistica, al fine di assicurare una effettiva e adeguata tutela al bene culturale oggetto di intervento’. Quindi, secondo il Collegio di prima istanza, il Consorzio avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura perché la consorziata, indicata come esecutrice dei lavori al 100%, era in possesso della classifica III – bis, inferiore a quella IV, richiesta dagli atti di gara.

Secondo il Consiglio di Stato, tale impostazione è corretta in quanto vige la regola della specifica e necessaria qualificazione dei soggetti esecutori nei beni culturali: tale misura, pur restrittiva rispetto al principio della massima partecipazione, è giustificata dalla necessità di tutelare valori costituzionalmente protetti.

  • 18 aprile 2025
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