Newsletter Edilizia: aggiornamento al 17/06/2024

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ANAC: possibile affidamento diretto per accordi quadro fino a 150.000 Euro

Con un Comunicato dello scorso 7 giugno, il Presidente dell’ANAC ha precisato che anche gli accordi quadro possono essere oggetto di affidamento diretto.

In particolare, si evidenzia che “nessuna attuale disposizione del codice sembra vietare il possibile ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a ) e b), ossia nel caso di lavori il cui importo massimo stimato per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 150.000 euro e nel caso di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, o forniture il cui importo massimo stimato sempre per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo”.

L’Autorità evidenzia comunque di aver riscontrato un’applicazione spesso distorta degli accordi quadro che devono essere limitati ad attività standardizzabili, supportate da progetti, con prestazioni identificabili.

“I contratti attuativi non possono, infatti, apportare modifiche tali da alterare la natura generale dell’accordo quadro, dovendo restare immutati gli elementi essenziali in esso descritti, con sufficiente precisione, nelle specifiche tecniche/progettuali. Un corretto ricorso a tale strumento contrattuale deve, inoltre, prevedere uno stretto legame tra quest’ultimo e gli strumenti di pianificazione e programmazione e non può, al contrario, come talvolta riscontrato, sopperire ad una sostanziale incapacità programmatica delle stazioni appaltanti”.

L’ANAC richiama, inoltre, al rispetto del principio di rotazione che vieta l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti rientrino nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere, o nello stesso settore di servizi. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia, “con proprio provvedimento, ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico, il divieto di affidamento o di aggiudicazione, conseguente al rispetto del principio di rotazione, troverà applicazione con riferimento a ciascuna fascia”.

Si esprime infine l’auspicio che le stazioni appaltanti procedano “alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro”.

Fideiussione per anticipazione contrattuale senza calcolare IVA

In un parere reso lo scorso 3 giugno (n.2717), il Ministero delle Infrastrutture ha precisato che l’IVA non deve essere considerata nell’importo totale della polizza fideiussoria da presentare per l’ottenimento dell’anticipazione contrattuale.

Da questo consegue come, in tale importo debba essere apprezzato il solo valore del contratto di appalto, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione.

Non risulterebbe quindi conforme a legislazione di riferimento, l’eventuale richiesta di una Pubblica Amministrazione che volesse pretendere diversamente, assommando cioè impropriamente l’IVA all’importo capitale dell’anticipazione.

Stazioni Appaltanti: dal 1° Luglio stop a qualificazione con riserva

Con il 1° luglio 2024 scade la qualificazione “con riserva” finora operante per le stazioni appaltanti (province e città metropolitane, comuni capoluogo di provincia e delle regioni, unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento).  

Le stazioni appaltanti che non abbiano ancora provveduto, dovranno inviare l'istanza per la qualificazione “a regime”, che può essere presentata mediante il servizio “Qualificazione stazioni appaltanti”, disponibile nel sito istituzionale dell'Anac.

Le indicazioni sono contenute nel comunicato del presidente dell'ANAC approvato il 12 giugno u.s.  

Per l'attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti saranno prese in considerazione sia le procedure di affidamento nel quinquennio di riferimento 2018- 2022, sia quelle relative al periodo nel quale la stazione appaltante ha beneficiato della qualificazione con riserva, al fine di consentire, per l'attribuzione del livello di qualificazione, la valorizzazione dell'esperienza maturata nel periodo della riserva.

Il Consiglio dei Ministri approva D.L. su ricostruzione post calamità

Come anticipato, Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 10 giugno, ha approvato un decreto-legge (D.L. n.76/2024) relativo a disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali (il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2024, n. 135).

Il Commissario straordinario potrà avvalersi di enti pubblici e organi statali per effettuare le verifiche sugli interventi per i quali siano stati concessi i contributi per la ricostruzione. Lo stesso Commissario, inoltre, potrà individuare ulteriori soggetti attuatori (oltre a Regioni, Ministeri, Agenzia Demanio, diocesi, enti locali e di governo, consorzi di bonifica).

La copertura dei contributi viene estesa al ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, anche per gli eventi calamitosi verificatisi nel 2022-2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e “per i quali non siano già stati previsti finanziamenti con norma primaria”. Le infrastrutture ferroviarie vengono inserite nei piani speciali per consentire al Commissario straordinario di fronteggiare anche le situazioni di dissesto idrogeologico.

In tal senso, è prevista la sottoscrizione di una convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI S.P.A.

La scadenza IMU per le imprese edili

Scade il prossimo 17 giugno il termine per il pagamento della rata di acconto dell’IMU per il 2024. Il tributo locale viene corrisposto in due rate (la prima entro il 17 giugno p.v. e la seconda entro il 16 dicembre 2024). L’IMU può anche essere versata in un’unica soluzione.

Per le imprese edili sono soggetti ad IMU i fabbricati strumentali, le aree edificabili, i fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione.

La scadenza non riguarda i fabbricati c.d. “beni merce” delle imprese edili, ossia gli edifici costruiti o ristrutturati per la successiva vendita, ma ancora non ceduti nè locati, in quanto esenti dall’imposta a decorrere dalla loro ultimazione.

In relazione a tali beni, la scadenza è quella del prossimo 30 giugno 2025: per beneficiare dell’esenzione IMU nel 2024, infatti, le imprese dovranno presentare entro tale data la dichiarazione IMU nella quale attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’esenzione, a pena di decadenza dalla stessa.

Compravendite immobiliari in calo del 7%, -23% per le nuove costruzioni

L’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle Entrate rileva che le compravendite di abitazioni nel 1° trimestre del 2024 registrano una riduzione a livello nazionale che supera il 7% rispetto allo stesso periodo del 2023.

La quota di persone fisiche che hanno acquistato abitazioni ricorrendo a un mutuo ipotecario rimane al di sotto del 40%. Aumenta la quota di acquisti di prime case, ma solo poco più del 6% ha riguardato abitazioni di nuova costruzione: in particolare, si registra un calo dei volumi di scambio di abitazioni di nuova costruzione di quasi il 23% rispetto all’omologo trimestre del 2023.

Sul mercato nazionale, in questo primo trimestre del 2024, sono state compravendute quasi 155.000 abitazioni, circa 12.000 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023 (-7,2%). La flessione, riscontrabile in tutte le aree del Paese, è più marcata nelle aree del Nord (-9%) e del Centro (7,7%). In calo anche le locazioni: nel primo trimestre sono state locate quasi 230.000 abitazioni, in calo tendenziale dell’1,8% rispetto allo stesso trimestre del 2023.

Si segnala, infine che a Roma quasi il 50% degli acquirenti ha fatto ricorso a un mutuo ipotecario; Roma è anche la città con la quota più elevata di acquisti di prime case, l’83% circa.

Corte di Giustizia Europea: sì al risarcimento per concorrente escluso illegittimamente

Con una sentenza del 6 giugno u.s. (C-547/22) la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che l’offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione può chiedere un risarcimento danni per perdita di opportunità.

 

Il caso specifico riguardava l’esclusione di un consorzio da una gara indetta dalla federazione calcistica slovacca, per mancanza dei requisiti inerenti alla capacità economica e finanziaria, con la conseguente aggiudicazione ad altro soggetto, unico offerente rimasto in gara; l’esclusione del consorzio veniva poi annullata dai giudici nazionali.

La Corte Slovacca ha interpellato la Corte di Giustizia UE domandando se la direttiva sulle procedure di ricorso in materia di appalti pubblici sia di ostacolo alla normativa o alle prassi nazionali slovacche, le quali sembrano non ammettere la possibilità, in favore di un offerente illegittimamente escluso, di essere indennizzato per il danno subito a causa della perdita dell’opportunità di partecipare alla procedura di aggiudicazione dell’appalto.

I Giudici europei hanno evidenziato che la direttiva impone agli Stati membri di accordare un risarcimento ai soggetti lesi da una violazione del diritto dell’Unione Europea in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Consegue che, in mancanza di indicazioni che distinguano differenti categorie di danno, la direttiva riguarda qualsiasi tipologia di danno subito da tali soggetti, incluso quello derivante dalla perdita dell’opportunità di partecipare alla procedura di aggiudicazione.

A tal riguardo la Corte hanno altresì rilevato che, se è vero che un danno può risultare dal mancato ottenimento di un appalto pubblico e concretizzarsi in un lucro cessante, è al contempo possibile che l’offerente che sia stato illegittimamente escluso subisca un danno distinto, corrispondente all’opportunità perduta di partecipare alla procedura di aggiudicazione, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.

Pertanto, la direttiva europea contrasta con qualsiasi normativa o prassi nazionale che non ammetta per principio la possibilità di indennizzare un offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il danno subito a causa della perdita dell’opportunità di partecipare a tale procedura ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.

 

  • 17 giugno 2024
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