Newsletter Edilizia, aggiornamento al 14 Marzo 2025

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 14 Marzo 2025

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 14 Marzo 2025.

Questi gli argomenti trattati:

CONFAPI ANIEM: inammissibile la penalizzazione del subappalto, ripristinare utilizzo CEL anche per appaltatore

CONFAPI ANIEM ha sollecitato l’immediata modifica della norma che limita ai soli subappaltatori l’utilizzo dei lavori subappaltati ai fini della dimostrazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali.

Secondo il Presidente, Giorgio Delpiano la disposizione introdotta con il recente Decreto correttivo al Codice Appalti “limita la libera organizzazione imprenditoriale, ponendosi in contrasto con la regolamentazione europea e penalizzando il comparto dei lavori rispetto ad altri settori”.

“Una norma concepita senza conoscere le dinamiche del nostro settore e, in particolare, senza valutare gli oneri, le garanzie e le responsabilità sostenute dall’appaltatore sull’intera realizzazione dei lavori, compresi quelli subappaltati”.

“Consentire agli appaltatori di utilizzare i lavori eseguiti in subappalto solo per dimostrare la cifra d’affari complessiva e non per la qualificazione nel suo complesso significa non dare alcun valore alle attività di controllo e di coordinamento svolte nei confronti dei subappaltatori, anche in relazione alla sicurezza nei cantieri”.

Il Presidente Delpiano, quindi, rappresentando un’istanza condivisa con la Giunta di Presidenza, chiede il ripristino della precedente disciplina normativa che consentiva anche agli appaltatori l’utilizzo dei certificati relativi ai lavori subappaltati ai fini dell’attestazione SOA. La questione è stata anche segnalata anche in Sede Europea nell’ambito delle consultazioni promosse dalla Commissione sulla revisione del quadro normativo per gli appalti pubblici nel 2026.

MIT: garanzia provvisoria negli appalti sotto soglia

Il Ministero Infrastrutture (Parere n.3138 del 27 febbraio u.s.) ha precisato che negli appalti sotto soglia il RUP deve applicare le semplificazioni normative previste, anche in merito alle garanzie/cauzioni, a prescindere dalle procedure di affidamento adottate.

Nel quesito veniva chiesto se fosse possibile utilizzare la procedura aperta in luogo della procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore al milione di euro e “se ai fini della richiesta della garanzia provvisoria si applicano i commi 1 e 2 dell’art. 53 del codice o l’art. 106 del medesimo Codice”.

Secondo il MIT la decisione di utilizzare una procedura ordinaria invece della procedura negoziata non fa venir meno l’obbligo di applicare le semplificazioni appositamente previste.

Nel parere ministeriale  viene affermato, in particolare, che “in applicazione del principio del risultato, si ritiene che l’affidamento di contratti sotto soglia mediante procedura ordinaria, in assenza di un interesse transfrontaliero certo, rimanga assoggettato alle restanti misure di semplificazione dettate per tali contratti, ivi inclusa la disciplina relativa alla garanzia provvisoria, ferma restando l’esigenza di valutare i maggiori rischi correlati alla tipologia di procedura prescelta sotto il profilo di un’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’operatore economico individuato come aggiudicatario”.

Sicurezza cantieri: CONFAPI ANIEM incontra Commissario Sisma ed il Ministro Del Lavoro

Lo scorso 7 marzo CONFAPI ANIEM ha partecipato alla conferenza stampa promossa dal Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma, Guido Castelli sui temi oggetto della recente Ordinanza n.216 su controllo, sicurezza e innovazione nei cantieri. Sono intervenuti all’iniziativa anche i Ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi e del Lavoro, Marina Calderone.

L’Ordinanza introduce il “badge di cantiere digitale” attraverso un sistema informatico che prevede l’interoperabilità delle piattaforme Casse Edili/Edilcasse con la piattaforma GE.DI.SI; il sistema entrerà in vigore nelle aree del sisma con una gradualità temporale in base alla dimensione dei cantieri: entro 1 mese per i cantieri da 500.000 euro, 12 mesi per quelli pari o superiori a 258.000 euro, 24 mesi per i cantieri superiori a 150.000 euro e 36 mesi per tutti i restanti cantieri.

Nel sottolineare l’impegno del Ministero sul fronte sicurezza, il Ministro del Lavoro ha reso noti i risultati aggiornati sulla patente a crediti affermando che “fino al 28 di febbraio sono state emesse 432.649 patenti a crediti e sono state contestate solo 8 violazioni per mancanza di patente e non sono state effettuate revoche di patente. Vuol dire che il messaggio è arrivato e sta arrivando”.

Il Presidente Nazionale di CONFAPI ANIEM, Giorgio Delpiano ha evidenziato come l’Ordinanza nelle aree del sisma si inserisca “in un contesto apprezzabile di costante confronto che ha caratterizzato anche l’emanazione di altri provvedimenti da parte del Governo su sicurezza e tutela della legalità nei cantieri. Sicurezza e innovazione rappresentano da sempre aspetti di fondamentale importanza anche nell’ottica di valorizzare la parte sana del sistema imprenditoriale che vuole investire sulla capacità di migliorare le condizioni di lavoro.

Occorre tuttavia prestare attenzione a non trasformare queste innovazioni unicamente come ulteriori oneri burocratici. A tal proposito, considerato che l’ordinanza prevede che le Casse Edili e la CNCE si adeguino entro sei mesi alle disposizioni contenute nell’ordinanza, auspichiamo possano esserci confronti operativi periodici tra le casse interessate al fine di far emergere gli aspetti positivi e le possibili criticità agevolando l’operatività delle nuove misure”.

Circolare Beni Culturali su modifiche Codice Appalti

Con la Circolare n.10/2025 il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale (Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, DG ABAP, Servizio II), ha analizzato le modifiche normative intervenute, in particolare con il recente decreto correttivo al Codice Appalti, per l’affidamento di lavori su beni culturali e archeologici sottoposti a tutela.

 

La circolare valuta anzitutto la disciplina sulla VPIA (verifica preventiva dell’interesse archeologico), ora strutturata in due fasi distinte: la prima consistente nella raccolta ed elaborazione degli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, la seconda riguardante il compimento delle indagini archeologiche preventive e la conseguente redazione dei documenti integrativi.

In merito ai requisiti professionali e qualificazione dei soggetti negli scavi archeologici si evidenzia come nel decreto correttivo è stata dedicata una particolare attenzione a tali requisiti stabilendo che, per la direzione tecnica dei lavori OS 25 (scavi archeologici e attività connesse), il decreto richiede espressamente il coinvolgimento di archeologi in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia (art. 11, co. 3, lett. c).

La progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca deve essere affidata ad archeologi di I fascia (ai sensi del D.M. 20/05/2019), con specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l’intervento.

Si segnala la deroga temporanea per quanto riguarda la direzione dei lavori e il supporto tecnico alle attività del RUP: fino all’eventuale abrogazione dell’Allegato II.18, la figura del restauratore di beni culturali qualificato può essere sostituita da soggetti con esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici, purché tale esperienza sia stata maturata alla data del 19 aprile 2016.

Il decreto correttivo, inoltre, ha modificato anche l’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, disponendo che, in caso di dissenso o non completo assenso alla realizzazione di opere o impianti, le amministrazioni coinvolte non possono limitarsi a esprimere contrarietà, ma devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l’opera e possibile l’assenso.

CIRCOLARE INPS su riduzione contributo addizionale CIGO

L’INPS, con circolare n. 5/2025, ha fornito indicazioni operative sulla riduzione del contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD).

La normativa (art. 5, comma 1, d. lgs. n. 148/2015) pone a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale un contributo addizionale che va dal 9% al 15%.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 (sulla base di quanto introdotto con la Legge di Bilancio 2022), a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, è prevista una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari a:

a) 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 9% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

In caso di fruizione di ulteriori interventi di CIGO o CIGS, oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile, permane la misura del contributo addizionale pari al 15%.

La verifica della condizione di accesso alla riduzione del contributo addizionale deve essere effettuata sulla/e matricola/e contributiva/e, nonché su tutte le unità produttive che fanno capo al soggetto datoriale, univocamente identificato dal relativo codice fiscale.

I datori di lavoro per i quali non sussistano le condizioni di accesso alla riduzione del contributo addizionale continueranno a versare quest’ultimo, laddove dovuto, sui trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS/CIGD) secondo le aliquote ordinariamente previste. La circolare illustra anche i criteri per l’adeguamento delle procedure per la determinazione dell’aliquota del contributo addizionale.

L’Istituto segnala, infine, che i codici di versamento relativi al contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD) resteranno quelli attualmente in uso.

Consulta la Circolare   INPS n. 5/2025 a questo link: https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/circolari-e-messaggi/2025/01/Circolare_14781/Allegati/15789_Circolare-numero-5-del-20-01-2025.pdf

Pubblicato il nuovo MUD 2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio u.s. il Decreto che riporta il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2025 (che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024).

Il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 28 giugno 2025.

La nuova modulistica non presenta particolari novità, almeno per quanto di stretto interesse delle imprese edili. In particolare, è confermata la possibilità di presentare il MUD tramite la comunicazione rifiuti semplificata in caso di produttori iniziali di rifiuti che producono non più di 7 tipologie di rifiuti e che per ogni tipologia di rifiuto utilizzano non più di 3 trasportatori, 3 destinatari finali e conferiscono i rifiuti in Italia.

Restano esonerati dall’obbligo di presentare il MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione. 

TAR Cagliari: requisiti partecipazione verificabili in ogni fase della gara

In applicazione di quanto disposto dall’art. 96 del Codice Appalti “le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95” (cause di esclusione).

Lo ha riaffermato il TAR Cagliari (Sent. n.221 dell’8 marzo 2025) precisando che a nulla rileva qualora si sia già proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, venendo la procedura definita soltanto con l’aggiudicazione.

Il potere di accertare il possesso della capacità di partecipazione è un potere immanente in capo alla stazione appaltante e non incontra preclusioni temporali o procedimentali o negoziali, potendosi manifestare in ogni tempo e fase della procedura ad evidenza pubblica.

TAR Lombardia: sentenza di patteggiamento non comporta esclusione automatica

Il TAR Lombardia (Sent. n.166 del 3 marzo 2025) ha precisato che il patteggiamento non rientra tra le cause di esclusione automatica previste dal nuovo Codice Appalti.

Nel caso specifico esaminato dal Tribunale era stata sollecitata l’esclusione sulla base dell’art. 94 d.lgs. 36/2023, “perché uno dei soggetti di cui al 3° comma di quella disposizione (l'ex presidente del consiglio d'amministrazione e legale rappresentante della società ) è stato condannato, con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. emessa dal Tribunale di Pescara il 3.2.2022, per i delitti di corruzione e di turbata libertà degli incanti, previsti al 1° comma, lett. b, della disposizione stessa”.

Secondo il TAR “la sentenza irrevocabile di patteggiamento per uno dei reati di cui all'art. 94, comma 1, d.lgs. 36/2023 non comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara”.

Nell’attuale quadro normativo la sentenza di patteggiamento non definitiva costituisce mezzo di prova adeguato ai fini della dimostrazione del grave illecito professionale (causa di esclusione non automatica), ma non viene presa in esame la sentenza di patteggiamento definitiva.

In mancanza di un esplicito richiamo normativo nel Codice Appalti, i Giudici ritengono che le due ipotesi debbano essere equiparate; la sentenza di patteggiamento può quindi essere considerata come elemento di sussistenza di un grave errore professionale e come tale suscettibile di valutazione discrezionale e causa di esclusione non automatica.

TAR Lazio: nella procedura negoziata senza bando, il termine per la presentazione offerte deve essere congruo

Il TAR Lazio (Sent. n.4203 del 25 Febbraio u.s.), respingendo il ricorso di un’impresa che lamentava l’esiguità del termine (9 giorni) imposto dalla stazione appaltante per la presentazione dell’offerta, ha precisato che la normativa non prevede alcun termine minimo assoluto

L’art. 76 del nuovo Codice Appalti (Decreto Legislativo n.36/2023) non dispone alcun termine e, conseguentemente, secondo i Giudici a rilevare è la congruità del termine rispetto alla natura e complessità dell'affidamento.

In questo senso, il TAR evidenzia che l'art. 92, comma 1 dello stesso Codice Appalti, impone che i termini debbano risultare:

proporzionati alla complessità dell'appalto; 

adeguati al tempo necessario per la preparazione delle offerte; 

calcolati tenendo conto di eventuali visite ai luoghi di esecuzione, se necessarie, e della consultazione dei documenti di gara.

  • 14 marzo 2025
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