Newsletter del Lavoro, aggiornamento al 11 Aprile 2025

Newsletter del Lavoro, aggiornamento al 11 Aprile 2025

INAIL, riscossione dei premi di assicurazione i chiarimenti sul termine di prescrizione

L'INAIL, con la circolare n. 26 del 7 aprile 2025, ha fornito spiegazioni in merito alla prescrizione dell’azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in generale le somme dovute dai datori di lavoro, confermando che questa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato, come stabilito dall'art. 112, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Il termine di cinque anni è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione, che ha sottolineato l'applicazione uniforme del termine quinquennale sia per l'accertamento che per il recupero dei crediti già liquidati, come indicato dall'art. 3, comma 9, lettera b), della Legge 8, n. 335/1995.

Nello specifico la Circolare INAIL chiarisce che il termine di prescrizione quinquennale si applica sia all'azione di accertamento e liquidazione dei crediti Inail, sia all'azione per il recupero dei crediti già accertati e liquidati.

Questo comporta che i premi assicurativi e gli accessori richiesti tramite certificato di assicurazione o variazione rientrano pienamente in questo limite temporale.

La Cassazione – sottolinea l’INAIL – ha precisato che il termine di cinque anni decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal momento in cui il pagamento doveva essere eseguito. Tale principio, previsto dall'art. 2935 del codice civile, viene interpretato come la possibilità legale di esercitare il diritto, senza considerare eventuali ostacoli di fatto o difficoltà operative che potrebbero ritardare l'azione.

L’INAIL infine ribadisce che il decorso della prescrizione non può essere sospeso durante l'attività ispettiva, poiché solo impedimenti di natura giuridica possono fermare i termini. Le difficoltà pratiche o le complessità degli accertamenti non costituiscono, dunque, cause valide per interrompere la prescrizione.

Consulta la Circolare INAIL n. 26 del 7 aprile 2025 a questo link: https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/normativa-circolari-inail/dettaglio.2025.04.circolare-inail-n--26-del-7-aprile-2025.html

Ministero del Lavoro: dal 3 aprile 2025 è possibile escludere BTP, Buoni Fruttiferi Postali e Libretti Postali dal calcolo ISEE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che dal 3 aprile 2025 i Titoli di Stato, i Buoni Fruttiferi Postali e i libretti di risparmio postale possono essere esclusi dal calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Con la pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 75 del 2 aprile 2025 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene infatti approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e le relative istruzioni per la compilazione.

Il provvedimento rende operativo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13, entrato in vigore il 5 marzo 2025 che, esclude dal patrimonio mobiliare rilevante ai fini dell’indicatore, i titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, per un importo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

Dal 3 aprile 2025 la nuova modulistica sostituisce i precedenti modelli e le relative istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di tipo dell’attestazione ISEE.

Per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell’anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza: rimane comunque la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE, presentando una nuova DSU calcolata secondo la normativa prevista dal Decreto Direttoriale n. 75 del 2 aprile 2025 del Ministero del Lavoro.

Consulta il Decreto Direttoriale n. 75 del 2 aprile 2025 del Ministero del Lavoro a questo link: https://www.lavoro.gov.it/_layouts/Lavoro.Web/AppPages/GetResource?ds=pl&rid=25188

INPS: indennità di malattia, di maternità/paternità, tubercolosi; salari medi e convenzionali 2025

L’INPS, con la circolare n. 72 del 2 aprile 2025, illustra, con riferimento all’anno 2025, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

Le retribuzioni di riferimento nell’anno 2025

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento ai periodi di paga compresi nell’anno 2025, l’INPS, con la circolare n. 72 del 2 aprile 2025, fissa gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche:

lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto

lavoratori agricoli a tempo determinato

compartecipanti familiari e piccoli coloni

lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari

lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari

lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne

Relativamente all’indennità di tubercolosi, invece, laddove sulla base della normativa vigente le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l’anno 2025, alla Circolare n. 2 del 10 gennaio 2025.

Consulta la circolare INPS, n. 72 del 2 aprile 2025 a questo link:  https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.04.circolare-numero-72-del-02-04-2025_14888.html

Per quanto concerne l’indennità di tubercolosi consulta la circolare INPS n. 2 del 10 gennaio 2025 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.01.circolare-numero-2-del-10-01-2025_14771.html

INPS: la nuova codifica ISTAT per la valorizzazione della qualifica professionale nel Flusso UNIEMENS

L’INPS, con il messaggio n. 1086 del 31 marzo 2025, al fine di rendere più agevole e tempestivo il riconoscimento dei requisiti che danno diritto ai benefici in fase di accesso al trattamento pensionistico, comunica che a decorrere dalla competenza 05/2025 l’elemento <QualProf>, per indicare le mansioni effettivamente esercitate dal lavoratore nel mese, deve essere valorizzato secondo la nuova codifica ISTAT (CP2021).

Vedi anche il messaggio INPS n. 208 del 17 gennaio 2019, che ha introdotto, nello schema del Flusso UNIEMENS\POSCONTRIBUTIVA, l’elemento <QualProf> per l’acquisizione dell’informazione sulle mansioni svolte dai lavoratori.

Consulta il messaggio INPS n. 1086 del 31 marzo 2025 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.03.messaggio-numero-1086-del-31-03-2025_14886.html

Consulta la “Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali – Edizione 2021” a cura di ISTAT a questo link: https://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp/

Il Garante Privacy ha rinnovato il Protocollo d’intesa con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il Presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali, Pasquale Stanzione, e il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Danilo Papa, hanno sottoscritto oggi il rinnovo del protocollo d’intesa che nel 2021 ha sancito l’avvio di una reciproca collaborazione istituzionale.

Il nuovo protocollo conferma la collaborazione tra le due Istituzioni chiamate ad affrontare le sfide connesse all’accelerazione dei processi di digitalizzazione dei sistemi di gestione dell’organizzazione del lavoro, della produzione e dell’erogazione dei servizi (ad es., formazione a distanza, smartworking).

Il documento definisce inoltre con maggiore chiarezza gli ambiti e le attività di una possibile sinergia tra le due Istituzioni, attraverso la condivisione di informazioni e il coordinamento di eventuali attività di verifica in ambito lavorativo nel settore pubblico e privato.

Con il Protocollo d’Intesa che ha la durata di tre anni, i due Organismi si impegnano anche a organizzare incontri periodici su materie di interesse comune e a promuovere campagne di informazione e attività formative.

Consulta il Protocollo d’Intesa a questo link: https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Protocollo+d%E2%80%99intesa+tra+il+Garante+per+la+protezione+dei+dati+personali+e+INL+%28anno+2025%29.pdf/f98fe88e-d2ae-2de2-9fdb-d3e21e8c4dd8?version=1.0

  • 11 aprile 2025
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