L’INPS, con il Messaggio n. 4568 del 19 Dicembre
2023 ha dato chiarimenti sul differimento dei versamenti contributivi causati dall’alluvione
nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato.
Ricordiamo ai nostri Referenti che la Legge
15 dicembre 2023, n. 191, introduce disposizioni che prevedono il rinvio dei
termini per gli adempimenti e il versamento dei tributi e dei contributi.
E’ stata infatti prevista la proroga
della scadenza al 18 dicembre 2023 dei pagamenti in scadenza nel periodo
compreso tra il 2 novembre 2023 e il 17 dicembre 2023; gli interessati sono
coloro che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza, la sede legale
o la sede operativa nei Comuni ubicati nelle province coinvolte e appartengono
a una delle seguenti categorie:
- datori di lavoro del settore privato;
- lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti e agricoli);
- committenti e i liberi professionisti
obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata.
Il Messaggio specifica, inoltre, la
tipologia di versamenti che possono usufruire del differimento, ovvero:
- dichiarazioni mensili dei datori di
lavoro privati, relative ai periodi retributivi riferiti alla mensilità di
ottobre 2023 e novembre 2023;
- contributi dovuti alla Gestione separata
dai committenti a seguito della presentazione delle denunce dei compensi
erogati nei mesi di ottobre 2023 e novembre 2023 per i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate;
- contributi dovuti dai liberi
professionisti iscritti alla Gestione separata in scadenza per i periodi
interessati, quali secondo acconto anno di imposta 2023;
- contributi dovuti alle Gestioni speciali
degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sul minimale di reddito
imponibile per il terzo trimestre 2023 e il secondo acconto di contribuzione
sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023;
- per i lavoratori agricoli autonomi e i
concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, la citata norma
riguarda i versamenti afferenti all’emissione 2023, terza rata, con scadenza
originaria di pagamento fissata al 16 novembre 2023.
Da ultimo, l’INPS specifica che, per
espressa previsione di legge, nelle fattispecie in trattazione, non saranno
rimborsati i contributi previdenziali e assistenziali già versati (cfr.
l’art. 21-bis, comma 4, del decreto-legge n. 145/2023)
Scarica il Messaggio INPS a questo link:
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.12.messaggio-numero-4568-del-19-12-2023_14377.html