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CONFAPI ANIEM al Tavolo Ministeriale sul nuovo meccanismo di revisione prezzi
CONFAPI ANIEM parteciperà al tavolo tecnico istituito dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per la determinazione delle modalità attuative del nuovo meccanismo revisionale dei prezzi previsto dall’art. 60 del Codice Appalti.
La disciplina introdotta impone l’inserimento delle clausole di revisione prezzi nei documenti di gara che si attivano al verificarsi di particolari condizioni oggettive dalle quali scaturisce una variazione del costo, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano, per contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall’ISTAT.
La norma del Codice prevede che, con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, “sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie”.
La commissione tecnica dovrà analizzare e condividere i contenuti del decreto ministeriale.
ANAC: necessario acquisire certificazioni aggiudicatario, non è possibile ricorso al silenzio assenso
L’ANAC, rispondendo al quesito posto da due diverse stazioni appaltanti, ha dichiarato la necessità di acquisire il concreto possesso delle certificazioni attestanti i requisiti delle imprese presso le banche dati sull’operatore economico aggiudicatario, non potendo, a tal fine, ricorrere al meccanismo del silenzio assenso.
ANAC ha precisato che, in base alla legislazione attuale, “l’aggiudicazione viene disposta dalla stazione appaltante dopo aver effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata l’esecuzione in via di urgenza”. La norma richiede, quindi, espressamente – ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto e della stipula del relativo contratto – che la stazione appaltante proceda al riscontro positivo dei requisiti dichiarati in gara dall’aggiudicatario.
“Fino alla completa operatività del sistema che scatterà dal 1° gennaio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel Fascicolo virtuale”.
L’Autorità, quindi, ritiene che, nelle more della piena operatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati, le stazioni appaltanti debbano effettuare le verifiche di competenza. Solo all’esito del positivo riscontro del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario ai fini dell’aggiudicazione, sarà possibile procedere alla stipula del contratto.
“Pertanto, in caso di inutile decorso del suddetto termine generale di 30 giorni, la procedura rimane ferma e l'eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata”.
Di conseguenza, non è possibile inserire una clausola nel contratto come richiesto dalle Amministrazioni interessate. Pro futuro, ANAC ricorda comunque che, in base al nuovo Codice Appalti, dal 1° gennaio 2024 “l’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione punibile di obblighi di transizione digitale”.
Obbligo di nomina del Preposto alla sicurezza nelle Piccole Imprese: le indicazioni del Ministero del Lavoro
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rispondendo a un’istanza presentata dalla Camera di Commercio di Modena, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti richiesti nell’individuazione della figura del preposto in materia di sicurezza sul lavoro.
Il D. Lgs. n. 81/2008 individua nel preposto quella figura che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferiti, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione e l’osservanza degli obblighi di legge, fino a esercitare la possibilità di interrompere l’attività lavorativa e informare i superiori.
Nell’ occasione la Camera di Commercio ha chiesto di delimitare l’obbligo di nomina del preposto chiedendo se sia sempre applicabile anche nelle piccole realtà aziendali, anche qualora un’attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri, e se tale ruolo possa coincidere con lo stesso datore di lavoro.
La Commissione ha evidenziato che dalla normativa vigente emerge la volontà del Legislatore di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia e che pertanto sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. La coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro andrebbe considerata solo come extrema ratio a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, tenuto conto della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa, laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
Accordo europeo sulla direttiva “Case Green”: riduzione del consumo energetico entro il 2030
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea hanno raggiunto nei giorni scorsi l’accordo sulla direttiva sulle case green per l’efficientamento energetico degli edifici (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive).
Gli edifici residenziali più inquinanti dovranno ridurre il consumo medio di energia primaria del 16% entro il 2030, percentuale che entro il 2035 dovrà salire al 20-22%. Per gli edifici non residenziali, il limite è del 16% entro il 2030 e del 26% entro il 2033.
Il nuovo accordo sposta dal 2035 al 2040 lo stop definitivo alle caldaie alimentate a gas. I singoli Stati avranno la possibilità di mettere a disposizione incentivi finanziari per i sistemi di riscaldamento ibridi, come le soluzioni che permettono di combinare una caldaia con una pompa di calore o con un impianto solare termico.
In merito al rispetto dei parametri delle classi energetiche, ogni Stato membro potrà definire il regime in base al proprio patrimonio edilizio, al proprio sistema nazionale di classificazione e al piano di ristrutturazione; dovranno tuttavia essere rispettati gli obiettivi di riduzione energetica del 55% attraverso la ristrutturazione degli edifici con le performance peggiori e dal 2030 tutti i nuovi edifici residenziali dovranno essere costruiti a emissioni zero. Per gli edifici pubblici l’obbligo partirà dal 2028.
Eliminato l’obbligo generalizzato di installazione dei pannelli solari: resta solo per i nuovi edifici, gli edifici pubblici e quelli non residenziali di ampie dimensioni.
Gli edifici storici e quelli agricoli sono esclusi dalle nuove norme. I singoli Paesi avranno la possibilità di decidere se escludere o meno gli edifici protetti per il loro valore storico od artistico. Ed eventualmente gli edifici temporanei, le chiese ed i luoghi di culto.
La Commissione europea voterà il testo il prossimo 23 gennaio 2024.
Lo scenario del mercato costruzioni 2024
Nei giorni scorsi il Cresme ha presentato il rapporto congiunturale sul mercato costruzioni 2024 e sullo scenario di medio periodo 2025-2027.
Dal rapporto emerge che l’attività di manutenzione del patrimonio residenziale ha iniziato la sua contrazione che diverrà pesante nel 2024 e nel 2025 (dai 120 miliardi a valori correnti del 2022 ai 60 del 2026); l’eccezionale spinta delle opere pubbliche non è in grado di garantire la tenuta dell’intero mercato, ma solo di attenuarne la caduta.
Il comparto delle opere pubbliche è entrato in una complessa fase esecutiva ed è chiamato alla sfida delle realizzazioni: tra gennaio 2019 e agosto 2023 sono stati messi in gara 267 miliardi di euro di lavori pubblici, dei quali 74 afferenti al PNRR, e ne sono stati aggiudicati 204, dei quali 48 PNRR.
L’inflazione e le politiche monetarie restrittive, insieme ai picchi toccati dalle compravendite, hanno determinato un brusco raffreddamento nell’immobiliare residenziale, con valori negativi molto importanti anche nelle aree più dinamiche del Paese. Anche il risparmio delle famiglie va riducendosi mentre i costi di costruzione sono talmente cresciuti da allontanare dalla realizzabilità alcuni modelli di offerta (si pensi all’Housing Sociale).
Nel comparto della riqualificazione residenziale, il non collocamento presso terzi dei crediti fiscali comporta rischi di tenuta delle imprese con le spalle meno larghe e una interruzione dei flussi di liquidità, quindi, l’interruzione delle forniture l’aumento dei casi di non completamento dei lavori, i cui esiti si possono prevedere.
Nel campo delle opere pubbliche la progettazione esecutiva affidata alle imprese aggiudicatarie sulla base di appalti deboli di contenuto tecnico, porterà a una verifica dei costi dell’appalto dopo l’aggiudicazione e all’emergere di criticità economiche e realizzative. Inoltre è facile attendersi una accentuazione dei problemi nei flussi di liquidità.
Va poi ricordato che il settore delle costruzioni si trova ad affrontare un tema di immagine e alcuni snodi chiave, come la manodopera e la sua qualificazione, l’appeal verso i giovani, la sicurezza sul luogo di lavoro e, soprattutto, un processo di cambiamento in atto che pone delle importanti domande su come in futuro dovrà essere l’impresa di costruzioni, o meglio, la filiera del processo produttivo. Una delle questioni sul tappeto riguarda certo l’adeguamento in termini di performance energetica del patrimonio edilizio residenziale e non residenziale che la nuova direttiva europea intende raggiungere. Sarà difficile non pensare ai nuovi obiettivi senza una nuova progettazione di incentivi fiscali (da pensare con maggiore cura).
Esclusione per modifica dell’offerta in sede di verifica dell’anomalia
Il Consiglio di Stato (Sent.n.10153 del 27 Novembre u.s.) ha ribadito che la modifica dell’offerta in fase di verifica dell’anomalia comporta l’esclusione dell’operatore economico.
Richiamando anche una precedente e diffusa giurisprudenza, i Giudici hanno sostenuto che “una volta acclarata l’effettiva modifica dell’offerta per il tramite dei giustificativi forniti in sede di verifica dell’anomalia, la conseguenza è l’esclusione del concorrente”.
In tali ipotesi non si verifica infatti, un vizio del procedimento, dell’istruttoria o della valutazione nella verifica dell’anomalia tale da renderne necessaria la ripetizione, quanto piuttosto una modifica sostanziale apportata alla proposta formulata in fase di gara: modifica che, lungi dal legittimare una nuova verifica dell’anomalia, determina di per sé la preclusione all’affidamento in favore del concorrente.