L’acquisto dei crediti fiscali non genera reddito imponibile

L’acquisto dei crediti fiscali non genera reddito imponibile

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 472/2023 ha precisato anzitutto che, in base all’articolo 1 del Testo Unico imposte sui redditi (DPR 917/1986), il presupposto impositivo si basa sul possesso di redditi in denaro o in natura.

Sempre in base al TUIR, le Associazioni Professionali costituite tra persone fisiche sono soggette alla stessa disciplina fiscale prevista per le società semplici. Questo comporta che le Associazioni Professionali non possono svolgere attività d'impresa e che il reddito imponibile, costituito dalla somma delle singole categorie di reddito indicate dall’articolo 5 del TUIR, deve essere imputato in capo a ciascun socio.

Per quanto concerne il SUPERBONUS, l’Agenzia dichiara che l’attuale normativa riconosce ai contribuenti un'agevolazione, sotto forma di detrazione dall'imposta lorda, di ammontare superiore ai costi sostenuti senza tuttavia prevedere alcuna rilevanza reddituale del differenziale positivo riferibile al SUPERBONUS (che risulta pari al 10% delle spese medesime).

Sulla cessione del credito, l’Agenzia ha ricordato che la normativa sui bonus edilizi prevede il suo utilizzo in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali adottata con la detrazione, e che l'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

 Per il calcolo dell’importo reddituale del differenziale positivo creato dall’operazione di acquisto dei crediti fiscali, l’Agenzia ha analizzato le varie tipologie reddituali, come ad esempio i redditi da capitale e quelli da lavoro autonomo.

 L’Agenzia afferma quindi che, in assenza di una norma specifica sulla rilevanza reddituale di queste somme e che esse non sono riconducibili a nessuna categoria di reddito prevista dal TUIR, il differenziale positivo tra l’importo nominale del credito e il prezzo di acquisto non genera reddito imponibili.

Leggi la Risposta 472/2023 a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5671381/Risposta+n.+472_2023.pdf/84a2bb04-4bd8-ab1d-68f3-6cf3529422bd

  • 07 dicembre 2023
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