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ANAC: dal 1° Luglio affidamenti lavori per 36 miliardi, gare aperte sotto il 4%
Dal 1° luglio 2023, data di applicazione del nuovo Codice degli Appalti, al 22 novembre 2023, sono state avviate in Italia 36.580 procedure di affidamento per 36,3 miliardi di euro.
Le gare aperte e ristrette totalizzano 18 miliardi, tanto quanto la somma di affidamenti diretti singoli o in adesione a convenzione, procedure negoziate sotto soglia, procedura negoziata senza gara dei settori speciali, procedura negoziata senza pubblicazione di avviso.
I dati sono stati resi noti nei giorni scorsi dall’ANAC e provengono dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Le gare a procedure aperta resistono in una parte ampia del mercato, il 45%, con 16 miliardi di importo totale, ma si riferiscono quasi esclusivamente a grandi opere al di sopra della soglia europea. Se si analizzano i dati in base al numero delle opere, il valore delle gare aperte crolla sotto il 4%.
Se si aggiungono anche le 174 procedure ristrette, per un importo di 2,4 miliardi, il mercato si divide a metà fra affidamenti con gara e senza gara. Gli affidamenti diretti sono 21.964 per un importo di 1,45 miliardi. Importo medio 66mila euro.
Molto più consistente, sul piano dell’importo, gli affidamenti diretti in adesione ad accordo quadro o convenzione: sono 4.236 ma pesano per 4,6 miliardi. Importo medio poco sopra il milione.
Per quanto riguarda la procedura negoziata per affidamenti sotto soglia, si registrano 7.129 appalti per un importo di 4,77 miliardi. La media di importo è 0,67 milioni.
Le procedure negoziate senza previa indizione di gara nei settori speciali (ferrovie, acqua, energia) sono 186 con un valore economico di 4 miliardi e un importo medio pari a 21,5 milioni di euro.
Decreto MEF: 100 Milioni per completare opere di edilizia scolastica e sanitaria
Mentre il Governo si appresta indicare nuove fonti di finanziamento sostitutive per le opere de finanziate dal PNRR, un decreto del Ministero Economia e Finanze assegna 100 milioni per il completamento di 454 interventi di edilizia scolastica (80,6 milioni) e sanitaria (20,4 milioni) finanziati con fondi PNRR e PNC.
Il decreto contiene due allegati: nel primo è contenuto l’elenco degli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR per l’edilizia scolastica, nel secondo gli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNC per l’edilizia sanitaria.
I Soggetti Attuatori, entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto, “sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario”.
SISMABONUS: Agenzia delle Entrate su sanatoria per presentazione tardiva dell’asseverazione
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito all’applicabilità della c.d. “remissione in bonis”, consentita ai fini del SISMABONUS nel caso di presentazione tardiva dell’allegato relativo all’asseverazione sulla riduzione di rischio sismico.
La remissione in bonis consente di sanare (con il pagamento di una sanzione di 250 euro) a mancate comunicazioni o adempimenti formali non eseguiti nei termini dovuti.
Nella Risposta n. 467/2023 l’Agenzia ha anzitutto precisato che spetta all’impresa costruttrice il pagamento della sanzione (e non agli acquirenti) che andrà versata una sola volta per l’intero complesso realizzato, prima della data di stipula del primo rogito di compravendita delle unità immobiliari.
L’Agenzia, infine, ha anche specificato che gli acquirenti di abitazioni antisismiche, agevolate con il SISMABONUS acquisti, possono usufruire del bonus mobili per l’arredo dell’abitazione, in misura pari al 50% delle spese sostenute (per il 2023, con spesa massima pari a 8.000 euro e per il 2024, con spesa massima pari a 5.000 euro).
Leggi la Risposta n. 467/2023 a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5671381/Risposta+n.+467_2023.pdf/3f0bf850-2e14-e3c5-985e-dcc1d4960128
Consorzi Stabili: nuovo intervento del Consiglio di Stato sul cumulo dei requisiti
Il Consiglio di Stato (Sent.n.10144 del 27 Novembre u.s.) è nuovamente intervenuto sulla modalità di qualificazione dei consorzi stabili.
Nel confermare la sentenza di primo grado, i Giudici hanno affermato che, per la partecipazione alle procedure di gara, i consorzi possono utilizzare sia i requisiti maturati in proprio che quelli delle imprese consorziate. Se il consorzio stabile è in possesso, in proprio, dei requisiti partecipativi richiesti dalla legge di gara, a nulla rileva l'assenza della qualificazione SOA in capo alla consorziata esecutrice dei lavori.
Tale orientamento si fonda sulla natura giuridica dei consorzi stabili, soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, configurandosi, dunque, come aggregazioni durevoli di soggetti che, operando come un’unica impresa, si accreditano all’esterno come soggetto distinto.
Proprio perché dotato di personalità giuridica, a differenza del consorzio con attività esterna, il rapporto intercorrente tra consorzio ed imprese consorziate può essere ricondotto al rapporto tra società commerciale e socio, ove lo strumento associativo assume una sua completa autonomia.
Alla luce di tale soggettività giuridica, del rapporto organico che lega il consorzio alle proprie consorziate e della responsabilità solidale di consorzio stabile e consorziata indicata verso la stazione appaltante, viene pertanto ritenuta legittima la possibilità di partecipare come esecutrice dell'appalto in virtù del possesso del requisito grazie al cumulo alla rinfusa.
TAR Campania: contratto avvalimento SOA non deve essere generico
La giurisprudenza torna a pronunciarsi contro la genericità dell’avvalimento SOA.
In particolare, il TAR Campania (Sent. n.6417 del 21 Novembre u.s.) è intervenuto sul contratto di avvalimento avente ad oggetto l'attestazione Soa, affermando che deve necessariamente contenere in modo dettagliato le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il trasferimento dell’attestazione non può avere un valore astratto; deve invece valutarsi l’effettivo passaggio dell’intero apparato organizzativo del soggetto avvalso nella misura necessaria all’esecuzione del contratto e ciò deve risultare dal contratto di avvalimento, non essendo sufficiente che risulti dalla dichiarazione resa dall’ausiliaria all’Amministrazione.
Nel caso esaminato dal TAR, il contratto di avvalimento non individuava le risorse oggetto del prestito: il Tribunale, pertanto, non ha ravvisato il possesso dei requisiti tecnico-operativi e ha provveduto all’annullamento dell’aggiudicazione.
TAR Veneto Verifica anomalia sempre obbligatoria nelle gare sopra soglia
Il TAR Veneto (Sent. n.1584/2023), nell’esaminare la disciplina del nuovo Codice Appalti, ha affermato l’obbligo di attivare il procedimento di contraddittorio per la verifica dell’anomalia dell’offerta in tutte le procedure di importo superiore alla soglia europea.
Si evidenzia nella sentenza che “nel giudizio di anomalia delle offerte, è sempre considerato centrale il rispetto del principio del contraddittorio, imponendo alla stazione appaltante, prima di procedere all’esclusione dell’offerta, la attenta valutazione e ponderazione delle giustificazioni presentate dall’impresa “sospettata” di aver presentato un’offerta anormalmente bassa, atteso che l’esclusione automatica o, comunque, non attentamente ponderata di tale offerta rischia di pregiudicare i principi comunitari a tutela della concorrenza e della libertà di impresa”.
L’art.110, comma 2, del Codice precisa, al riguardo, che “in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni”.