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Con l’Ordinanza n. 31561/2023, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della valutazione del repechage, occorre tenere conto di quanto previsto dall’art. 2103 c.c. in materia di “ius variandi” secondo il quale esiste un diritto del datore di lavoro di adibire il dipendente in mansioni di pari livello della stessa categoria legale di inquadramento. In giudizio, il datore è tenuto a dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, le ragioni per le quali il dipendente licenziato non poteva essere ricollocato nelle mansioni di pari livello assegnate a lavoratori assunti successivamente.
ATTENZIONE! La Corte non afferma che tutte le mansioni sono esigibili ma ritiene che il sistema contrattuale delle classificazioni abbia un peso determinante ai fini della verifica