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Superbonus: comunicato unitario della Filiera Costruzioni
In settimana è stato diffuso il comunicato stampa congiunto della filiera delle costruzioni (Associazioni Imprenditoriali, Professionali e Sindacati) per sollecitare l’inserimento nella legge di Bilancio di una proroga del superbonus nei condomini.
Di seguito il testo del comunicato:
In vista dell’imminente scadenza al 31 dicembre 2023 per la conclusione degli interventi sui condomini eseguiti con il Superbonus, è assolutamente necessario individuare una rapida soluzione alle decine di migliaia di cantieri che, anche in virtù del caos normativo e applicativo dello strumento, non riusciranno a terminare i lavori in tempo utile. È quanto sottolineano le sigle della filiera delle costruzioni (ANCE, AGCI PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CLAAI, CNA COSTRUZIONI, CONFAPI ANIEM, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, FEDERCOSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, RETE PROFESSIONI TECNICHE, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL) pur condividendo la necessità di chiudere la stagione del 110% per aprire una riflessione seria sul futuro dell’efficientamento degli edifici in Italia, in particolare per le famiglie meno abbienti.
Per recuperare i ritardi accumulati è assolutamente necessaria una proroga tale da permettere una conclusione ordinata alla misura, che eviti la perdita improvvisa di centinaia di migliaia di posti di lavoro causata dalla sicura interruzione di migliaia di cantieri che potrebbe derivare dall’insorgere di un enorme contenzioso tra condomìni e imprese e scongiuri la corsa forsennata già in atto per finire i lavori, con conseguente rischio sia per la sicurezza dei lavoratori coinvolti sia per la qualità degli interventi eseguiti.
Una proroga limitata per i soli interventi che dimostrino un concreto avanzamento del cantiere potrebbe risolvere tutti questi problemi con un costo contenuto per le casse dello Stato, di gran lunga inferiore a quello del caos sociale e economico che si determinerebbe lasciando invariata la scadenza a dicembre.
La Legge di bilancio deve offrire una soluzione concreta a un problema che riguarda da vicino migliaia di lavoratori, famiglie e imprese che in buona fede hanno avviato i lavori e ora rischiano di trovarsi in gravi difficoltà.
Legge Di Bilancio e Bonus Edilizi: ritenuta sui bonifici all’11% e tassazione su plusvalenze
L’art. 23 del disegno di legge Bilancio 2024 prevede l’innalzamento dall’8 all’11% della ritenuta sul bonifico relativo al pagamento effettuato dal cliente che usufruisce del superbonus e dei bonus edilizi all’impresa che realizza i lavori.
La disposizione, secondo l’ultima bozza del provvedimento, dovrebbe decorrere dal 1° marzo 2024.
L’art. 18 prevede, inoltre, che dal 1° gennaio 2024 i costi dei lavori di riqualificazione energetica e sismica agevolati dal superbonus 110% rientreranno nella plusvalenza tassata al 26% realizzata con la vendita della casa.
Per i primi cinque anni, nei casi di cessione del credito e sconto in fattura, è previsto un regime di indeducibilità delle spese effettuate dalla base imponibile: se la vendita dell’immobile riqualificato viene effettuata entro i 5 anni dalla conclusione dei lavori, tra i costi deducibili inerenti al bene (che non concorrono alla plusvalenza) non rientreranno quelli relativi agli interventi agevolati dal superbonus 110%; se la vendita avviene tra 5 e 10 anni dopo i lavori, invece, sarà deducibile dalla plusvalenza solo il 50% dei costi dei lavori.
Nelle vendite dopo 10 anni dai lavori, i costi deducibili dalla plusvalenza comprenderanno invece anche quelli relativi ai lavori di riqualificazione energetica e sismica agevolati con il superbonus 110%.
Giubileo: le risorse previste dalla Manovra di Bilancio
L’art. 82 del disegno di legge Bilancio prevede l’istituzione di un fondo per la realizzazione degli interventi del Giubileo 2025.
La norma dispone, in particolare, che “per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell’anno 2024, di 305 milioni di euro nell’anno 2025 e di 8 milioni di euro nell’anno 2026; è altresì’ autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro per l’anno 2026”.
Per finanziare gli interventi, inoltre, i comuni capoluogo di provincia e le unioni di comuni potranno “incrementare l’ammontare dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte”.
Rincaro materiali: in Gazzetta il Decreto che assegna le risorse per le opere contabilizzate nei primi 7 mesi del 2022
Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre u.s., n.254 è stato pubblicato il decreto ministeriale che assegna le risorse finalizzate alla compensazione dei prezzi “concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022”.
L'assegnazione riguarda le istanze di accesso al Fondo per l’adeguamento prezzi presentate dalle stazioni appaltanti entro il 31 agosto 2022. Le risorse ammontano a € 476 milioni.
Le eventuali risorse eccedenti potranno essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023 per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022.
ANAC e Consorzi stabili: impresa consorziata senza requisiti non può eseguire i lavori
In un recente parere diffuso nei giorni scorsi (n.470/2023) l’ANAC è intervenuta sulla qualificazione dei consorzi stabili e, in particolare, dell’impresa esecutrice dei lavori, questione già oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali.
L’Autorità ha precisato che “la designazione, da parte di un Consorzio stabile, di una consorziata per l’esecuzione di lavori del tutto carente di qualificazione, comporta l’esclusione del Consorzio dalla gara, anche se la qualificazione è posseduta in proprio dal Consorzio”.
La norma transitoria contenuta nel nuovo Codice Appalti (art. 225, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023) non può essere interpretata “nel senso che i requisiti di qualificazione SOA devono essere posseduti e comprovati solo dal consorzio stabile, anche nel caso in cui l’esecuzione dell’appalto sia totalmente affidata ad un’impesa esecutrice”.
La disposizione consente al consorzio stabile di qualificarsi sulle base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate (c.d. cumulo alla rinfusa), ma non si occupa, invece, del tema in cui il consorzio possiede in proprio la qualificazione, ma indica una impresa esecutrice priva di qualificazione: non può ritenersi conforme alla normativa l’esecuzione delle prestazioni da parte di una impresa totalmente priva di qualificazione nelle categorie richieste per i lavori affidati.
Nel caso esaminato dall’Autorità oggetto del parere, i lavori oggetto di appalto avevano peraltro un valore altamente specialistico (CAT. SOA OS30 E OS3), e richiedevano di essere realizzati solo da imprese abilitate e da personale specializzato.
Rinnovi contrattuali: al via le trattative per i materiali edili
Inizieranno il prossimo 8 Novembre le trattative le Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del CCNL per i materiali da costruzione, che ha unificato i contratti dei settori lapideo, cemento e laterizi.
L’aumento contrattuale indicato nella piattaforma. a parametro 100, è cosi articolato:
Il nuovo CCNL avrà decorrenza dal 01.06.2022 e scadrà il 30.06.2025.
Nei giorni scorsi, inoltre, è stata formalmente inviata alle Organizzazioni Sindacali anche la richiesta di riattivare il tavolo di confronto per il rinnovo contrattuale del CCNL edili.
Consiglio di Stato sulla scelta dei criteri di aggiudicazione e suddivisione in lotti
Il Consiglio di Stato (Sent. n.8706 del 6 Ottobre 2023) è tornato ad esprimersi sulla legittimità della scelta dei criteri di aggiudicazione da parte delle stazioni appaltanti in coerenza con quanto previsto dal Codice Appalti.
In via generale, il Consiglio rileva che “la scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa e, impingendo nel merito dell’azione della pubblica amministrazione, è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo che, in relazione alla natura e all'oggetto del contratto, non sia manifestamente illogica o basata su travisamento di fatti”.
“Le stazioni appaltanti, in sostanza, scelgono tra i due criteri quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, in quanto la specificazione del tipo di prestazione richiesta e delle sue caratteristiche peculiari consente di determinare correttamente ed efficacemente il criterio più idoneo all'individuazione della migliore offerta. Il criterio del prezzo più basso, in cui assume rilievo la sola componente prezzo, può presentarsi adeguato quando l'oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto. Ne deriva che potrà essere adeguato al perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione il criterio del minor prezzo quando l’oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate”.
Diverso il caso di prestazioni ad elevato contenuto tecnologico per le quali gli elementi qualitativi dell’offerta assumono certamente rilievo e rendono più adeguato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In tal caso “l’Amministrazione potrà ritenere che l’offerta più vantaggiosa per la specifica esigenza sia quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo; la stazione appaltante dovrà valutare se uno o più degli aspetti qualitativi dell’offerta concorrano, insieme al prezzo, all’individuazione della soluzione più idonea a soddisfare l’interesse sotteso all’indizione della gara. Solo in questo caso, infatti, corrisponde all’interesse pubblico l’utilizzo del sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
In un’altra sentenza (n.9205/2023) il Consiglio di Stato ha ribadito l’onere di motivare il mancato rispetto della suddivisione in lotti.
I Giudici hanno evidenziato che la suddivisione in lotti di una procedura di gara favorisce l’apertura del mercato alla concorrenza, rendendo possibile la presentazione dell’offerta anche da parte delle piccole e medie imprese, poiché consente alla stazione appaltante di richiedere requisiti di partecipazione che, in quanto parametrati su singoli lotti, sono inevitabilmente meno gravosi di quelli che, in termini di capacità economica e prestazionale, sarebbero richiesti per la partecipazione all’intera procedura di gara; requisiti questi ultimi dei quali sono in possesso solo imprese di grandi dimensioni. In definitiva, l’apertura alla concorrenza è realizzata rendendo possibile la formulazione di un’offerta che, invece, per una procedura unitaria, non sarebbe proponibile.
Il principio della suddivisione in lotti può essere derogato, attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta discrezionale, il cui concreto esercizio deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto; il potere medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza.
Obbligo di attivare il Soccorso Istruttorio Procedimentale
Il soccorso istruttorio procedimentale non costituisce una facoltà, ma deve essere applicato dalle stazioni appaltanti in conformità al principio di risultato previsto all’art. 1 del nuovo Codice Appalti (Tar Bolzano n. 316 del 25 Ottobre u.s.).
Coerentemente con quanto dichiarato anche dal Consiglio di Stato, il perseguimento del risultato deve orientare quale criterio-guida l’azione amministrativa nella selezione del concorrente che risulti il più idoneo all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento avendo presentato la migliore offerta. Da ciò deriva che l’operato della stazione appaltante la quale, attraverso erronee valutazioni, impedisca all’operatore economico che abbia presentato la migliore offerta di aggiudicarsi la commessa, è illegittimo anche sotto il profilo della violazione del cd. principio del risultato.
È quindi chiaro che il ricorso al soccorso istruttorio procedimentale non costituisce una mera facoltà per la stazione appaltante, ma un vero e proprio onere procedimentale ogniqualvolta esso sia strumentale a sanare irregolarità e/o omissioni afferenti alla documentazione presentata dagli operatori economici che potrebbero impedire di selezionare il miglior concorrente quale esecutore dell’appalto.