Agenzia delle Entrate: sanzioni per omessa dichiarazione IVA

Agenzia delle Entrate: sanzioni per omessa dichiarazione IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 450/E del 20 ottobre 2023, in tema di omessi versamenti e omessa dichiarazione IVA, dal combinato disposto delle norme di riferimento, ha affermato che per porre rimedio al proprio comportamento omissivo, per ciascun anno solare di riferimento, si deve:

·       emettere le fatture trascurate;

·       comunicare i dati delle liquidazioni periodiche cui non ha provveduto;

·       presentare la relativa dichiarazione Iva e versare l’imposta eventualmente dovuta oltre interessi.

A ciò si aggiungono le sanzioni del caso, ovvero nello specifico:

A)    l’omessa fatturazione (e registrazione), pari al novanta per cento dell’imposta non fatturata con un minimo di 500 euro per ciascun documento (cfr. Art. 6, commi 1 e 4, D.LGS. 471/1997);

B)    l’omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, con un minimo di 500 euro per ognuna (cfr. Art. 11, comma 2-ter, D.LGS. 471/1997);

C)   l’omesso versamento dell’Iva dovuta, pari al trenta per cento di ogni importo non versato (cfr. Art.13, D.LGS. 471/1997);

D)   l’omessa presentazione della dichiarazione, pari al 120% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro (cfr. Art.5, comma 1, D.LGS. 471/1997).

Fermo restando che le prime 3 violazioni con conseguenti sanzioni possono costituire oggetto di ravvedimento ex Art.13, D.LGS. 472/1997, ma comunque dipendente dal momento in cui avrà materialmente luogo il ravvedimento risulta opportuno chiarire i rapporti tra quelle richiamate ai punti C e D.

Va evidenziato come in caso di omessa presentazione della dichiarazione, il versamento integrale delle relative imposte comporta l’applicazione della sanzione fissa di cui all’Art. 5, comma 1, D.LGS. 471/1997: € 250,00 ovvero € 200,00 qualora la dichiarazione, anche se omessa, sia presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza) solo nell’ipotesi in cui detto versamento sia stato effettuato entro il termine di cui agli articoli 8, commi 1 e 6, nonché 2, comma 7, D.P.R. 322/1998.

Pertanto, scaduto il suddetto termine, anche ove sia riscontrato il versamento del debito d’imposta da parte del contribuente, deve applicarsi la sanzione proporzionale di cui all’articolo 5, comma 1, D.LGS. 471/1997: dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di € 250,00 ovvero dal 60 al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 200,00 se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza).

Nei limiti segnalati la sanzione prevista dall’Art.13, D.LGS. 471/1997 può dirsi assorbita da quella del precedente articolo 5, D.LGS. 471/1997.

Tutto ciò fermo restando che l’Ufficio, in sede di eventuale controllo, non solo terrà comunque conto delle somme spontaneamente versate a titolo di sanzioni versamento che non trova alcun ostacolo normativo ma potrà fare applicazione degli articoli 7, comma 4 e 12, D.LGS 472/1997.                                                        

FONTE: Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 450/E/2023

 

  • 31 ottobre 2023
  • Blog-news
  • 163 Visite