Newsletter Edilizia, a cura di CONFAPI ANIEM Firenze

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Gentili Referenti, sottoponiamo alla Vostra attenzione la newsletter settimanale per il settore Edile, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, giuridici e fiscali.


Legge di Bilancio: sistema compensazione prezzi esteso al 2024

Nel disegno di legge Bilancio 2024, approvato lo scorso 16 Ottobre dal Consiglio dei Ministri e ora all’esame parlamentare, è prevista l’estensione al 2024 delle misure eccezionali contro il rincaro dei materiali (ex Decreto Aiuti - Dl 50/2022) che sarebbero dovute cessare il 31 dicembre 2023.  

L’art. 58 del disegno di legge dispone, in particolare, che “le misure adottate per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e dei carburanti e dei prodotti energetici negli appalti pubblici sono prorogate a tutto il 2024”.

L’estensione dei termini consente, quindi, di applicare il meccanismo di compensazione anche alle opere contabilizzate nel 2024, includendo i cantieri che hanno subìto ritardi.

Il sistema, come noto, prevede il riconoscimento del 90% degli eventuali maggiori costi sostenuti dalle imprese e contabilizzate dal direttore dei lavori utilizzando per i lavori in corso i prezzari regionali aggiornati. Per far fronte alla proroga, viene aumentato di 300 milioni di euro la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

La norma consente di tutelare i cantieri attivati con procedure precedenti all'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti che, come noto, prevede l’obbligo di inserimento della clausola revisione prezzi nei documenti di gara.

La revisione disciplinata nel Codice scatta al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo e opera nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Interrogazione parlamentare e risposta su proroga sconto in fattura e cessione crediti

Si segnala l’interrogazione parlamentare, presentata in data 23 ottobre da alcuni componenti del Movimento 5S, al Ministro dell’Economia e delle Finanze per sollecitare l’applicazione, almeno limitatamente all’anno 2024, dello sconto in fattura e della cessione dei crediti per gli interventi superbonus con aliquota 70% per l’anno 2024.

La Sottosegretaria al MEF, Lucia Albano, nella sua risposta in Commissione Finanze ha confermato che per gli interventi rientranti nel Superbonus, nell’anno 2024, la detrazione spetta nella misura:

·       del 70% per le spese sostenute dai condomìni e dalle persone fisiche con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari;

·       del 110% per le spese sostenute per interventi effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei comuni di cui alle regioni interessate da eventi sismici;

·       del 110% per le spese sostenute per interventi contemplati dal comma 10-bis dell’articolo 119 ed effettuati dalle organizzazioni non lucrative e di volontariato;

La Sottosegretaria ha poi precisato che Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, (Decreto Cessioni) ha introdotto, per gli interventi ammessi al Superbonus un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta. Dal 17 febbraio 2023, i beneficiari del Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta.

Tuttavia, l’art. 2 del menzionato decreto n. 11 ha previsto la possibilità di continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d’imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti:

a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;

b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;

c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

È’ stata altresì prorogata la possibilità anche in relazione agli interventi effettuati, alla data del 16 febbraio 2023, da IACP, cooperative a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, per gli interventi in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici e per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione Marche.

ANAC: obbligo di pubblicazione dei verbali di gara e indicazioni sui nuovi CEL

Con una recente delibera (n.434/2023), l’ANAC ha precisato che sussiste fino al 31 dicembre 2023 l’obbligo di pubblicare i verbali delle commissioni di gara sul sito istituzionale dell’amministrazione.

L’obbligo scatta, coerentemente con quanto stabilito nel Piano Nazionale Anticorruzione, successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure, nel rispetto dei limiti posti con riferimento ai “segreti tecnici e commerciali”, ai “contratti secretati” e al codice della privacy in materia di dati personali.

Dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti dovranno comunicare alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), con il supporto delle piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i dati e le informazioni individuati.

In un comunicato del Presidente dell’ANAC dello scorso 3 Ottobre, nelle more dell’aggiornamento dei sistemi informatici presso la stessa Autorità, sono state inoltre fornite indicazioni sulle modalità di compilazione dei CEL dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice, con particolare riferimento ai casi di ricorso al subappalto e all’esecuzione dei lavori in categoria OG11.

In attesa dell’aggiornamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano i modelli già disponibili (Allegati B e B1) e provvedono alla trasmissione all'Autorità mediante l’apposito servizio disponibile sul portale istituzionale ANAC.

Nei casi di subappalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico CEL con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall'impresa affidataria e di quelle eseguite dall'impresa o dalle imprese subappaltatrici. Ciò anche nel caso in cui la richiesta di emissione del CEL pervenga dalle imprese subappaltatrici.

In merito ai lavori relativi agli impianti tecnologici (OG11), i CEL devono riportare nel Quadro 6.1 "Esecuzione dei lavori' e nel Quadro 6.2 "Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatari" gli importi relativi agli interventi eseguiti nelle suddette tre categorie specialistiche che compongono la categoria.

L’Autorità ha altresì ricordato le semplificazioni in vigore dal 1° gennaio 2024 per le stazioni appaltanti. Oltre all’introduzione dell’E-procurement, l’appalto totalmente in digitale, scatta un’importante misura di semplificazione nell’invio dei documenti ad Anac per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro. Per gli affidamenti per i quali viene acquisito un CIG tramite il sistema SIMOG, è prevista una modalità di trasmissione semplificata in base alla quale le stazioni appaltanti, all’atto della richiesta del CIG, comunicano alla Banca Dati ANAC il link relativo alla pagina del proprio sito istituzionale in cui i documenti sono stati pubblicati.

ANAC: tracciabilità flussi finanziari sempre obbligatoria nei contratti pubblici

Con un parere del 3 ottobre u.s., l’ANAC ha precisato che la norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica in ogni caso in cui vengano erogate risorse pubbliche per l’esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara.

L’Autorità evidenzia che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese e i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dove devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici e alla gestione dei finanziamenti.

La legge, precisa ANAC, non si occupa dell’efficienza della spesa pubblica, ma si preoccupa di stabilire un meccanismo che consenta agli investigatori di seguire il flusso finanziario relativo ad un contratto di appalto, al fine di identificare i soggetti coinvolti nei flussi finanziari relativi a un contratto, onde evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che il denaro pubblico finisca nelle mani delle mafie e, più in generale, che ci sia nell’esecuzione di contratti pubblici il coinvolgimento di imprese in contiguità con la criminalità organizzata.

Recupero e smaltimento rifiuti senza limiti quantitativi

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con interpello ambientale dell’11 ottobre 2023, ha sottolineato che non esiste un dato normativo che imponga limiti quantitativi alla produzione dei residui, derivanti da attività di recupero, da inviare a smaltimento.

Secondo lo stesso Ministero, una normativa generale che definisca un quantitativo massimo di produzione sarebbe “di difficile previsione”, stante la varietà di elementi che caratterizzano ciascun impianto (tipologia e caratteristiche tecniche, natura e dei prodotti, ambito di operatività, disponibilità delle migliori tecniche, ecc.) e che, di volta in volta, andrebbero singolarmente presi in considerazione per poter quantificare questo dato.

Ciononostante, per alcune tipologie di recupero, sono disponibili alcune indicazioni più specifiche; come, ad esempio, quelle riportate nel D.M. 29 gennaio 2007, con riferimento al recupero presso gli impiantì di trattamento meccanico-biologico (TMB), e nel D.M. 5 febbraio 1998, con riguardo agli impianti di recupero di materia e a quelli di recupero di energia.

Silenzio assenso anche sui pareri delle Soprintendenze

Il Consiglio di Stato (Sent. n.8610/2023) ha affermato che il silenzio assenso si applica anche ai pareri di competenza della Soprintendenza.

Prendendo anche atto di un’evoluzione legislativa i Giudici hanno ritenuto che “Il meccanismo del silenzio-assenso orizzontale palesa, in altri termini, una contrarietà di fondo del legislatore nei confronti dell’inerzia amministrativa, inerzia che viene stigmatizzata al punto tale da ricollegare al silenzio dell’Amministrazione interpellata la più grave delle “sanzioni” o il più efficace dei “rimedi”, ossia l’equiparazione del silenzio all’assenso con conseguente perdita del potere di dissentire e di impedire la conclusione del procedimento”.

“in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione ‘pluristrutturata’ nel senso che la decisione finale da parte dell’Amministrazione procedente richiede per legge l’assenso vincolante di un’altra Amministrazione il silenzio dell’Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo”.

  • 30 ottobre 2023
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