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Approvata Manovra di Bilancio: nessuna proroga Superbonus
Lo scorso 16 Ottobre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024, il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).
Nella manovra non figura la proroga del superbonus per i lavori avviati nei condomini; la Presidente del Consiglio ha ancora una volta evidenziato l’impatto negativo della misura sui conti pubblici, ricordando che nel 2024 l’importo stimato per il superbonus ammonta a circa 20 miliardi.
Di seguito una sintesi delle misure contenute nella manovra che interessano il settore delle costruzioni:
Infrastrutture e autonomie. La manovra assicura le risorse necessarie per avviare i lavori di costruzione del ponte sullo Stretto di Messina e diversi investimenti a vantaggio delle Regioni (50 milioni), enti territoriali (per la progettazione 100 milioni) e amministrazioni centrali (circa 27 miliardi nel periodo 2024-2038).
Edilizia universitaria. Si istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, finalizzato a sostenere e incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l’acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l’instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie.
Anticipo investimenti FS. Si prevede un’anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all’anno 2023 per gli investimenti di RFI, sia per nuove opere che per la manutenzione straordinaria.
Nuova Sabatini e PMI: si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature).
Gestione strade e autostrade in contenzioso – Si incrementa il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la gestione temporanea da parte di ANAS S.p.a., nelle more delle procedure di gara per l’affidamento a un nuovo concessionario, di strade o autostrade sottoposte a procedure di revoca di decadenza o di risoluzione.
ISTAT: calo del comparto residenziale nel II° Trimestre
Tra aprile e giugno 2023, sulla base dei permessi di costruire rilasciati, l’Istat ha registrato – rispetto al trimestre precedente – una forte caduta del comparto residenziale al 5,2% sia del numero delle abitazioni che della superficie utile abitabile. Il comparto non residenziale cresce invece, sempre su base congiunturale, dell’8,9%
I dati confermano il trend su base annuale, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2022, con una consistente flessione sia del numero delle abitazioni (-16,1%) che della superficie utile abitabile (-13,5%); la superficie dei fabbricati non residenziali aumenta del 4,1% rispetto al 2022.
Appalti PNRR: 83% in affidamento diretto, 50% per i lavori
Dal portale ANAC sui contratti pubblici, emerge che i bandi finanziati con i fondi PNRR o PNC ammontano a 90 miliardi e che l’83% è stato assegnato con affidamenti diretti: nel settore dei servizi il 94%, nelle forniture l’89% e nei lavori poco meno del 50% (49,4%).v
Il settore degli appalti di lavori resta quello economicamente più rilevante, 59,6 miliardi tra settori ordinari (36,1 miliardi) e settori speciali (23,5 miliardi).v
Dai dati dell’ANAC sui settori ordinari oltre i 40.000 euro, si rileva che la selezione delle imprese avviene per il 50,28% delle procedure con affidamento diretto, il 34,34% con procedura negoziata, il 14,43% con procedura aperta e lo 0,95% con procedura ristretta.
ANAC: collocazione piante e impianto irrigazione costituisce appalto di fornitura e non di lavori
Un parere di precontenzioso dell’ANAC (n.389/2023) precisa che qualora un affidamento abbia ad oggetto la fornitura e la collocazione di piante con allestimento di impianti di irrigazione, non deve essere considerato come un appalto di lavori, ma come un appalto di forniture anche se sono presenti lavori funzionali all’installazione.
Nel caso specifico, l’impresa esclusa, considerata anche la rilevanza economica dei lavori, aveva sostenuto che fosse più corretto richiedere i requisiti di qualificazione sui lavori (con adeguata attestazione SOA).
Per ANAC, al contrario, lavori richiesti erano finalizzati esclusivamente alla collocazione delle forniture al fine di renderle fruibili secondo la loro destinazione d'uso. Risulta quindi “conforme alla normativa la richiesta di requisiti di partecipazione attinenti all’esperienza maturata nella fornitura e posa in opera di verde pubblico, in quanto gli interventi oggetto di affidamento riguardano la fornitura e collocazione di piante ed essenze e dei connessi impianti di irrigazione, unitamente alla fornitura di attrezzature ed arredi finiti che necessitano di essere posati per svolgere la loro funzione all’interno di spazi già individuati all’interno di istituti scolastici, senza quindi dar luogo alla realizzazione di una nuova opera pubblica”.
Codice Appalti: chiarimenti del MIT su applicazione clausole sociali negli affidamenti diretti e accesso agli atti
Il Servizio Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture, rispondendo ad uno specifico quesito (parere n.2083/2023) ha dichiarato che le clausole sociali non trovano applicazione negli affidamenti diretti.
L’art.57 del nuovo Codice Appalti prevede “l’obbligo” per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi e inviti, tutte le specifiche “clausole sociali” volte a tutelare la stabilità occupazionale, la parità di genere, le pari opportunità generazionali, l’inclusione lavorativa.
Il Ministero, nell’esaminare il dato testuale e la natura semplificata della procedura, ha ritenuto, tuttavia, che debba escludersi “l’applicazione della clausola sociale agli affidamenti diretti”.
In un altro parere (n.2166/2023) lo stesso Ufficio Giuridico è intervento sulla norma del Codice (art.35, comma 2) che differisce l'accesso ai verbali relativi alla valutazione delle offerte fino all'aggiudicazione. Il differimento, secondo il Ministero, “si applica a tutte le fase dei contratti pubblici, a prescindere dall'utilizzo del criterio scelto dalla stazione appaltante sull'utilizzo dell'offerta economicamente vantaggioso qualità prezzo o solo prezzo”.
INVITALIA: finanziamenti per 171 Milioni nelle aree del Cratere, 12,2 milioni nel Lazio
Sono state pubblicate sul sito di Invitalia le linee guida relative all’erogazione delle risorse (171,6 milioni che dovrebbero generare investimenti complessivi per circa 300 milioni) destinate a 1.151 progetti specifici dedicati alle aree del sisma 2009 e 2016, con le indicazioni relative alla fase attuativa dei progetti. Si tratta di iniziative che riguardano l’avvio, la crescita e il rientro di microimprese, Pmi e investimenti innovativi.
Per il Lazio risultano interessati 93 progetti, con un importo finanziato di 12,2 milioni e investimenti generati per 21,8 milioni.
Il finanziamento rientra nel programma complementare Next Appennino per il rilancio economico e sociale delle regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 finanziato dal Fondo Complementare al PNRR per le Aree Sisma, con una dotazione complessiva di 1 miliardo e 780 milioni di euro.
Nelle prossime settimane Invitalia procederà all’erogazione delle risorse.
Riprende il confronto sulla Direttiva Case Green
La settimana scorsa si è svolta un ampio confronto tra Consiglio, Parlamento e Commissione Ue su alcuni aspetti dirimenti della direttiva sulla qualificazione energetica immobiliare (Energy performance of buildings directive).
Particolarmente significativa l’intesa che sembra essere stata raggiunta sulle modalità di raggiungimento delle classificazioni nel settore residenziale (classe E entro il 2030 e D entro il 2033, mentre per gli edifici non residenziali e quelli pubblici il raggiungimento delle stesse classi dovrà avvenire rispettivamente entro il 2027 e 2030): non saranno più presi in esame i singoli edifici, ma l’intero complesso immobiliare.
Non solo, i Paesi membri potrebbero elaborare un piano entro il 2050 con target di riduzione graduale dei consumi di energia. Sembra quindi che l’orientamento sia quello di consentire una maggiore flessibilità, ma decisivi saranno i prossimi negoziati.
Una prossima riunione degli organismi europei dovrebbe svolgersi nel prossimo mese di dicembre.
Consorzi Stabili: cumulo alla rinfusa anche per gli appalti di servizi e forniture
Il c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti di qualificazione si applica ai Consorzi Stabili anche per gli appalti di servizi e forniture. Il Consiglio di Stato (Sent. n.8767/2023) è intervenuto nuovamente sulla disciplina applicabile ai consorzi stabili con l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti precisando che, anche per servizi e forniture, “se il consorzio stabile è in possesso, in proprio, dei requisiti partecipativi richiesti dalla legge di gara a nulla rileva l’assenza della qualificazione Soa in capo alla consorziata esecutrice dei lavori”.
La sentenza ha ritenuto determinante la formulazione del Codice recentemente emanato evidenziando che l’art. 47, comma 2 – bis “va intesa nel senso di consentire ai consorzi stabili di far ricorso in modo generalizzato al cd. “cumulo alla rinfusa” ai fini dell’affidamento di servizi e forniture, e dunque di poter ben integrare i requisiti previsti dalla lex specialis mediante quelli posseduti dalle proprie consorziate non esecutrici”.
Richiesta di subappalto “necessario” nella domanda di partecipazione, non sanabile con soccorso istruttorio
Il Consiglio di Stato (n.8761 del 9 Ottobre u.s.) ha ribadito che l’operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto “necessario”, la cui carenza non può essere oggetto di soccorso istruttorio.
I Giudici evidenziano così la differenza tra subappalto “necessario” e “facoltativo”.
Nella dichiarazione di subappalto “necessario” viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell’operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto “facoltativo”, bensì una delle “modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche”.
“La mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio una volta che la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa s’è impegnata a realizzare”.